Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18172 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18172 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRONILLI GELSOMINA nato il 15/05/1982 a CIVITAVECCHIA

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’art.
131bis.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Petronilli Gelsomina propone ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza emessa il 17 ottobre 2014 dal Tribunale di Roma nei confronti della
Petronilli, ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. e
condannata alla pena sospesa di un mese di reclusione.

in quanto la Corte di appello ha omesso di motivare sulla particolare tenuità del
fatto. Deduce di aver chiesto, come risulta dal verbale, la declaratoria di non
punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto, ricorrendone le
condizioni, quali l’occasionalità della condotta, l’incensuratezza dell’imputata, la
condotta anteriore e successiva al reato e la marcata tenuità del disvalore sociale
del fatto, ma la Corte di appello ha omesso qualsiasi considerazione sul punto;
essendo mancata ogni valutazione e non risultando escluse le condizioni di
applicabilità dell’istituto, sollecita questa Corte a provvedere d’ufficio, come
ammesso anche dalle Sezioni Unite per i fatti commessi prima dell’entrata in
vigore dell’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Premesso che non ogni omissione integra il vizio di motivazione, laddove il
motivo sia ab origine inammissibile, la richiesta di applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., risultante dal verbale di udienza,
risulta formulata in sede di conclusioni in termini generici e minimamente
argomentata: ne discende che la genericità della richiesta rendeva inammissibile
il motivo e giustificata l’omessa risposta.
Rilevato peraltro, che questa Corte ha ritenuto che la causa di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod.
pen., nel giudizio di legittimità può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un
ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello
pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i
presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e
non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n.7606 del
16/12/2016 dep. 2017, Curia e altro, Rv. 269164), nel caso in esame non
ricorrono entrambi i presupposti.

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione,

Considerato che l’apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della
causa di non punibilità richiede la valutazione della condotta, delle conseguenze
del reato e del grado di colpevolezza, ed è quindi, una valutazione complessa,
rimessa al giudice di merito e preclusa a questa Corte, contrariamente
all’assunto difensivo, la stessa non è desumibile dalla sentenza né implicitamente
ricavabile dal mite trattamento sanzionatorio e dai benefici concessi all’imputata,
rispondenti a criteri diversi da quelli che attengono alla minima offensività del

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23/02/2018.

fatto.

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