Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18170 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18170 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL GIORNO LUIGI nato il 20/09/1976 a OLIVETO CITRA

avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 23/01/2018

Il Procuratore generale, Olga Mignolo, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Del Giorno Luigi, quale detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona in
espiazione della pena residua di anni 20 mesi 3 e giorni 17 di reclusione,
determinata con provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale
presso la Corte di appello di Salerno in data 22/09/2015, ricorre con atto
sottoscritto di persona il 3.6.2017 avverso l’ordinanza del Tribunale di

dichiarata inammissibile la sua istanza del 23 settembre 2016 di ammissione al
beneficio della semilibertà ed alla quale era allegata la dichiarazione di
disponibilità di una ditta della sorella ad assumerlo.

2. Per il Tribunale, il Del Giorno non avrebbe alcuna possibilità di ottenere il
beneficio, avendo riportato condanna a reati ostativi, con sentenza della Corte di
assise di appello di Salerno del 8 aprile 2008 ad anni 23 di reclusione, per i delitti
di omicidio e di tentato omicidio e connessi reati in materia di armi, aggravati
dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203
e altro e con sentenza della Corte di appello di Salerno del 22/05/2000, per i
reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

3. Il Del Giorno a sostegno del proprio ricorso argomenta che aveva chiesto in
via principale anche l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.
allo stesso Tribunale, il quale non avrebbe inoltre considerato che una parte della
pena, relativa ai reati ostativi, sarebbe stata già scontata (anni 22 e mesi 10),
mentre la pena di mesi sei, riferita a reati ostativi, sarebbe da imputare a un
reato comune, pertanto vi sarebbe un errore di calcolo.

4. Il Collegio in conformità delle considerazioni svolte dal Procuratore generale,
osserva che effettivamente il Del Giorno aveva richiesto anche l’affidamento in
prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., pertanto è fondata la
censura con la quale si denuncia l’assenza di decisione e di motivazione sul
punto. Quanto ai denunciati errori di calcolo, deve riconoscersi che il
procedimento impugnato difetta di motivazione in ordine “illlis.ta-R.za —d-i–

r3zazianèjn_r)aant alla chiara indicazione del dies a quo, dal quale il Tribunale
muove per il computo del periodo minimo di pena espiata, previsto come
condizione per la concessione della semilibertà, quale misura alternativa alla
detenzione.

2

sorveglianza di L’Aquila del 16/05/2017 n. 787/2017, con la quale era stata

5.

In base alla giurisprudenza di legittimità che il Collego condivide, Sez. 1 n.

35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 26053901 e Sez. 1 n. 51037 del
04/07/2017, Topo, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene
inflitte per reati ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione,
tale termine decorre dal momento in cui è compiuta l’espiazione delle pene
relative a tali reati e non dal momento di inizio della detenzione.
Poiché il Tribunale non ha specificato il calcolo effettuato, applicando detto

impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, perché
proceda a nuovo esame, dando adeguata risposta alla richiesta difensiva ed
esprimendo le ragioni, in fatto e in diritto, su cui si basa la sua decisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di
sorveglianza di L’Aquila.

Così deciso il 23/01/2018.

criterio e non ha motivato sulla richiesta di affidamento in prova, l’ordinanza

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