Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18169 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18169 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO MARIA ALTOMARE nato il 21/01/1960 a MELFI

avverso l’ordinanza del 07/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 23/01/2018

Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Russo Maria Altomare sta espiando la pena dell’ergastolo, per un efferato
omicidio della minore Montagna Lucia, maturato in un contesto di acuta
conflittualità con la famiglia della vittima e ricorre avverso l’ordinanza del
Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7.2.2017, con la quale le è stato negato il

cod. proc. pen., in considerazione della sproporzione tra la gravità del delitto che
la Russo sta espiando e le iniziative assunte dalla stessa sul piano risarcitorio.
In particolare, il Tribunale ha considerato simbolica e inadeguata l’offerta di
risarcimento alla famiglia della vittima di 1000,00 euro per ciascuno degli eredi
della vittima e ha ritenuto insussistente l’obiettiva impossibilità di adempiere
diversamente della condannata, sulla base del fatto che il figlio della ricorrente,
Boccia Giuseppe, versava in buone condizioni economiche e godeva di un reddito
da lavoro.

2. Deduce il ricorrente che il reddito del figlio Boccia Giuseppe non poteva essere
preso in considerazione, essendo il Boccia estraneo al reato che la madre Russo
sta espiando essendo a lui riferibile l’obbligazione risarcitoria commessa dalla
madre.

3. Il Procuratore generale argomenta la propria richiesta di rigetto evidenziando,
sulla base dei principi affermati da Sez. 1 n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016,
Caruso, Rv. 265471, che per fruire dei richiesti benefici è necessario valutare
comportamenti positivi del condannato da cui poter desumere l’abbandono di
scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo
di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato.

4. Osserva il Collegio che non è in discussione nel caso in esame il principio che
ai fini della concessione della liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza
è chiamato a formulare un giudizio prognostico sul comportamento futuro del
condannato, fondato sulla disamina di indici comportamentali concreti, tenendo
conto del fatto che la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei
comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il
tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche
sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero,
la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in

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beneficio della liberazione condizionale ai sensi degli artt. 172 cod.pen. e 682

termini di “certezza” – o di elevata e qualificata “probabilità” confinante con la
certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica
conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle
leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest’ultimo
ebbe a subire la sanzione penale (cfr. Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma,
Rv. 253183).
E che, in quest’ordine di idee, debbono essere valutate con cura, sotto il profilo
soggettivo le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso condannato

limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare, interamente i danni
provocati.

5. Tuttavia, il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale
proposta non può essere motivato sulla base del solo mancato assolvimento da
parte del condannato dell’onere risarcitorio nei confronti delle persone offese, se
si è in presenza di una condizione economica di quello tale non consentirgli di
adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato.
E ove tale condizione di oggettiva impossibilità sia allegata,si impone uno
specifico accertamento preliminare rispetto all’eventuale provvedimento di
rigetto (cfr. Sez. 1, n. 83 del 18/01/1989, Pesce, Rv. 180601). Infatti, il
presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili previsto dall’art. 176,
comma 4, cod. pen. richiede una valutazione concreta delle possibilità
economiche del condannato da parte del Tribunale di sorveglianza, non essendo
ammissibile né il ricorso a forme stereotipate né il riferimento a generiche
presunzioni collegate alle ipotesi di reato per le quali il richiedente è stato
condannato. Altrettanto pacifico è quindi il principio che l’impossibilità di
adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, quale eccezione al divieto di
concessione della liberazione condizionale per l’inadempimento di dette
obbligazioni civili, deve intendersi non soltanto come materiale e assoluta
impossibilità economica, ma va comunque valutata in senso relativo, essendo
necessaria la comparazione tra le condizioni economiche del condannato e
l’entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute (cfr. Sez. 1, n. 25155
del 31/05/2011, Pennestri, Rv. 250572).

6.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata a pag. 2, dà contezza del fatto che

i giudici hanno ritenuto che la Russo ha compiuto un percorso riabilitativo del
tutto adeguato e conforme agli strumenti rieducativi istituzionali. Il Tribunale ha
ritenuto assente il presupposto consistente nel risarcimento del danno o
nell’esistenza di elementi concreti dimostrativi di un effettivo riavvicinamento del

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per la situazione morale e materiale delle persone offese ed i tentativi fatti, nei

condannato alla famiglia della vittima del reato, tenendo in considerazione il
reddito del figlio della ricorrente, per concludere che la Russo medesima avesse
la disponibilità di risorse per adempiere ai propri obblighi risarcitori.
Tale posizione si pone sostanzialmente in difformità, innanzitutto, con la regola
per la quale il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale
non possa essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato,
dell’onere probatorio in ordine all’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili

della pena, da cui discende che le condizioni per accedere alle misure alternative
non possono che essere – parimenti – riferibili esclusivamente al condannato.
Al solo condannato deve, per conseguenza, potersi riferire la condizione
economica da valutare ai fini dell’apprezzamento di un’eventuale impossibilità di
adempimento.
Sicché, non possono essere prese in considerazione le disponibilità economiche
di stretti congiunti del condannato, senza spiegare in modo adeguato e logico i
motivi per i quali tali condizioni portino a ritenere esistente un’effettiva ed
autonoma diponibilità per il condannato di beni o somme di danaro, che gli
consentirebbero di assolvere più compiutamente ai propri obblighi risarcitori o
riparatori. In assenza della quale non possono che essere valutati,
sussidiariamente, gli indici di solidarietà nei confronti della vittima cui fa
riferimento la Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 09/05/2001

7. L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di
Napoli, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto
enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Napoli.

Così deciso il 23/01/2018.

nascenti dal reato, che va accertata ex officio, Sez. 1 del 31/05/2011 n. 25155.
<— Inoltre - e soprattutto -/in irrimediabile contrasto con il principio di personalità

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