Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18169 del 09/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18169 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Di Mare Pasquale, nato a Napoli, il 28/5/1946;

avverso la sentenza del 28/2/2014 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Belcastro, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 09/03/2015

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di
Di Mare Pasquale per il reato di cui all’art. 485 e 491 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato che con unico motivo deduce
la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, eseguita al
domicilio dichiarato a mezzo del servizio postale e deposito dell’atto, per mancato
rinvenimento del destinatario, presso l’ufficio postale e recapito della raccomandata di

meno la Corte territoriale, pur non avendo avuto prova del ricevimento della suddetta
raccomandata, procedeva comunque al giudizio ritenendo perfezionatasi la procedura
di notifica ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., nonostante la temporanea assenza del
ricorrente dal proprio domicilio non potesse ritenersi aver causato l’impossibilità di
effettuare la notifica in tale luogo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non può ritenersi manifestamente infondato, ancorchè vada rilevato che la
procedura di notifica al domicilio dichiarato si sia correttamente completata con la
compiuta giacenza, non rilevando in senso contrario il difetto del doppio accesso da
parte dell’ufficiale giudiziario non eccepito tempestivamente nel giudizio d’appello, né
l’irritualità dell’ulteriore -ma a questo punto superflua – notifica esefuita ai sensi
dell’art. 161 comma 4 c.p.p.
2. Peraltro il reato per cui si procede si è nel frattempo prescritto essendosi compiuto il
relativo termine al più tardi 11 luglio 2014. Come è noto in presenza di una causa di
estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a
norma dell’art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato
e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile,
così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al
concetto di “constatazione”, ossia di percezione

ictu ocull,

che a quello di

“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274),
situazione che non ricorre nel caso di specie alla luce di quanto esposto in sentenza e
non contestato dal ricorrente. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata
senza rinvio per l’intervenuta prescrizione del reato.

avviso il 12 febbraio 2014 e cioè nel mancato rispetto dei termini a comparire. Non di

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 9/3/2015

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