Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18168 del 29/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18168 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRLALESI DANILO N. IL 25/01/1978
avverso l’ordinanza n. 2103/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 29/01/2013
N.25343/12-RUOLO N. 180
FATTO t DIRITTO
CRIALESt Danilo impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore,
che ha dedotto erronea applicazione di legge e motivazione carente, l’ordinanza
del 25 maggio 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
nasointo la sua istanza, intesa ad ottenere il differimento di lagna
facoltativo per arave infermità ex art. 147 n. 2 cod. peni
presente sede di legittimità.
Il provvedimento impugnato, sulla base della relazione sanitaria trasmessa dal
dipartimento salute mentale della ASL Roma B in data 23 marzo 2013, ha invero
adeguatamente motivato circa la piena compatibilità col regime carcerario della
patologia sofferta dal ricorrente (disturbo di panico con claustrofobia, che aveva
dato luogo a due attacchi di panico nell’arco di tre anni).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29 Gennaio 2013.
Il ricorso è inammissibile siccome proposto per motivi non consentiti nella