Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18167 del 29/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18167 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHETTI PIERO N. IL 29/07/1938
avverso l’ordinanza n. 27/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 29/01/2013

L Con ordinanza del 27.4.2012 il GIP del Tribunale di Firenze
rigettava l’istanza proposta da Ghetti Piero, assistito dal difensore di
fiducia, per la restituzione delle armi confiscate dal GIP del
tribunale fiorentino con sentenza 1516/2006, sentenza che aveva
dichiarato la estinzione del reato ex art. 58 TULPS, contestato al
Ghetti, per intervenuta oblazione.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato
lamentando la violazione dell’art. 6 L. 152/1975 dappoichè non
confiscabile l’arma in sequestro in relazione alla contravvenzione
come innanzi contestata.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. 11 ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero osta all’accoglimento della domanda di cui all’incidente
di esecuzione il giudicato formatosi in relazione alla sentenza del
giudice territoriale che la confisca ebbe a disporre. Avverso tale
punto della pronuncia avrebbe dovuto infatti proporre
impugnazione l’imputato il quale, non avendo promosso alcun
gravame al riguardo, ha determinato la definitività della relativa
decisione.
4. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 29 gennaio 2013

La Corte. ritnuto in fatto e considerato in diritto

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