Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18167 del 23/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18167 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
FACHERIS GIANCARLO nato il 25/03/1961 a BERGAMO
avverso l’ordinanza del 17/05/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Data Udienza: 23/01/2018
Il Procuratore generale, Pietro Molino, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Facheris Giancarlo ricorre avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di
Bergamo del 17.5.2017, con la quale è stata revocata la sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza n. 26/15 emessa il 16.1.2015 dal
G.i.p. del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice dell’esecuzione ed è stata
ammenda.
2.
Nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ne
denuncia la mancanza di motivazione, l’inosservanza e l’erronea applicazione
della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché
con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a
sostenere che l’unica modifica possibile della sentenza di condanna irrevocabile è
costituita dalla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Nella suddetta ordinanza il giudice dell’esecuzione non avrebbe in alcun
modo indicato quali fossero le violazioni degli obblighi, poste in essere dal sig.
Facheris, né quali sarebbero l’entità e le circostanze delle predette violazioni.
Tanto meno, verrebbero in alcun modo menzionati i motivi delle suddette
violazioni.
Al contrario, argomenta il ricorrente che l’art. 186 comma 9 bis d.lgs 285/92
prevede espressamente che il Giudice dell’esecuzione debba tener conto dei
motivi dell’entità e delle circostanze delle violazioni degli obblighi connessi allo
svolgimento del predetto lavoro.
3. Il Procuratore generale argomenta la sua richiesta di rigetto del ricorso
sostenendo che, pur non essendoci in motivazione un richiamo alle constatate
violazioni ed una verifica della diretta incidenza sulla misura sostitutiva disposta,
sarebbe evidente che la decisione sia intimamente relazionata a tale compendio
informativo.
4.
Il ricorso appare fondato, perché il giudice dell’esecuzione con una
motivazione estremamente scarna e poco significativa non ha fornito una
motivazione adeguata della sua decisione di revocare la sanzione sostitutiva
precedentemente concessa. Infatti, ha argomentato unicamente ricordando
l’impossibilità di modifiche atipiche: “rilevato che si tratta di una sentenza
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ripristinata la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 891,00 di
irrevocabile nella quale sono possibili solo le modifiche previste dalla legge e non
quelle previste dall’imputato”.
Non vi è alcun riferimento alle ragioni della decisione e non è possibile evincere
dal testo del provvedimento il percorso ricostruttivo fattuale e logico-giuridico
che ha indotto il giudicante ad adottare la decisione.
Per questi motivi, l’ordinanza è affetta da nullità ai sensi dell’art. 125,
comma 3, cod. proc. pen. e va annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di
Bergamo, il quale svolgerà un nuovo esame della richiesta di revoca della
sua decisione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di
Bergamo.
Così deciso il 23/01/2018.
sanzione sostitutiva, dando giustificazioni delle ragioni di fatto e di diritto della