Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18165 del 29/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18165 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACRATO PAOLO N. IL 21/06/1956
avverso la sentenza n. 1227/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 29/01/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha
confermato quella del GIP del Tribunale di Padova, deliberata il 23 ottobre
2010, che aveva condannato l’appellante Sacrato Paolo alla complessiva pena
di anni otto di reclusione, siccome colpevole dei reati di tentato omicidio
aggravato in danno di Cavallini Paolo e di tentata rapina, commessi in padova
il 16 luglio 2009, previa concessione allo stesso delle attenuanti generiche

fatto di tentato omicidio per conseguire l’impunità dal reato di rapina).
1.1. I giudici di appello, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di
legittimità, hanno infatti ritenuto infondate tutte le censure mosse dalla difesa
alla sentenza di primo grado – ritenuta adeguatamente motivata e pienamente
condivisibile – che avevano riguardato, sia la capacità d’intendere e di volere
al momento del fatto, sia il merito dell’imputazione, con particolare
riferimento alla possibilità di qualificare la condotta dell’imputato come
integrante il reato di tentata rapina.

2. Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato con atto sottoscritto personalmente e redatto con grafia poco
comprensibile e che sviluppa argomentazioni confuse, attraverso le quali si
contesta, per quanto è dato comprendere, la fondatezza di ogni accusa e la
non equità del giudizio di condanna, formulato dai giudici di merito.

3. Con memoria depositata I’ll gennaio 2013, la persona offesa dal
reato, Paolo Cavallini, costituitasi parte civile nel presente giudizio, ha chiesto,
per il tramite del suo difensore, declaratoria d’inammissibilità
dell’impugnazione proposta dal Sacrato o comunque il rigetto della stessa,
perché infondata, con Il favore delle spese.

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici o comunque non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.1 A fronte di una sentenza di merito adeguatamente e logicamente
motivata, nella quale risultano diffusamente valutati tutti gli elementi di prova a
carico dell’imputato, rappresentati principalmente dalle dichiarazioni del teste

ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravanti (l’aver commesso il

Basset Stefano e da quelle, ritenute attendibili, rese dalla persona offesa, nonché
le ragioni per cui l’imputato, anche in base agli accertamenti medico-legali
condotti sulla sua persona, doveva ritenersi senz’altro capace d’intendere e di
volere, il ricorrente oppone generiche e indimostrate deduzioni in fatto sulla
Infondatezza dell’accusa e la non equità del giudizio di condanna, le quali, così
come formulate, configurano senz’altro un vizio di aspecificità dei motivi, che
conduce, ex art. 591, comma primo, lett.

c), cod. proc. pen.

all’inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis Cass. sez. I, sentenza n.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi
di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte
Cost, sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma congruamente determinabile in C 300,00.
3.1 Nessuna condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute
dalla parte civile, va invece adottata ai sensi dell’art. 92 c.p.c. non
presentando la memoria depositata successivamente all’assegnazione del
procedimento a questa sezione, alcun specifico apparato argomentativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 300,00 alla Cassa
delle ammende,.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

39598 del 30 settembre – 11 ottobre 2004, ric. Burzotta).

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