Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18165 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18165 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VANGONE MICHELE N. IL 04/10/1988

avverso l’ordinanza n. 444/2017 GIUD. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 03/03/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Roberto ANIELLO il quale ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/12/2017

I

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento del 16 febbraio 2017 il Magistrato di
sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile l’istanza proposta
ai sensi dell’art. 35-ter O.P. da Vangone Michele, il quale lo
impugnava davanti al Tribunale di sorveglianza della medesima
sede. Con decreto del 5 giugno 2017 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza adito dichiarava la propria incompetenza e disponeva
la trasmissione della impugnazione alla Corte di Cassazione.
2. Con l’impugnazione detta il Vangone lamentava il mancato
riconoscimento dell’invocato indennizzo per le condizioni
disumane nelle quali, a suo avviso, era stato costretto ad espiare la
pena a suo carico eseguita.
3. Con requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la
inammissibilità del ricorso in quanto legittimamente dichiarato
generico dal giudice di prima istanza.
4. Con memoria difensiva depositata il 27 novembre 2017 il
difensore di ufficio del Vangone insisteva nelle ragioni di
doglianza, rilevando, in particolare, la irrituale declaratoria di
inammissibilità della richiesta risarcitoria per cui è causa.
5. Il decreto impugnato deve essere annullato perché irritualmente
adottato in assenza del necessario contraddittorio.
5.1 Ed invero il decreto di inammissibilità, emesso de plano
secondo il disposto dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è
possibile solo a condizione che la richiesta sia manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per un vizio
di legittimità. Il potere di rilevare senza contraddittorio
l’inammissibilità per difetto delle condizioni di legge è, pertanto,
limitato ai casi in cui i presupposti normativi della richiesta
appaiono insussistenti ictu ocu/i. E’ appena il caso poi di ricordare
che, per comune insegnamento, la norma esige che le ragioni
d’inammissibilità siano di palmare evidenza e che il loro
accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse,
giacché altrimenti sarebbero violati i diritti di contradditorio e di
i

difesa che il legislatore ha inteso tutelare con la procedura di cui
all’art. 666 cod. proc. pen. (da ultimo Cass., sez. 1, n. 17850 del
12.01.2017).

In realtà l’esame della istanza proposta al magistrato di
sorveglianza consente di rilevare che l’istante ha indicato, in una
lunga premessa, le cause giurisprudenzialmente riconosciute che
rendono inumano la detenzione in carcere, per poi precisare i
periodi ed i luoghi di detenzione, con invito al giudice adito ad
esercitare i poteri istruttori riconosciutSgli dall’ordinamento
processuale per accertare il denunciato trattamento contra legem.
Le deduzioni del condannato instante non risultano pertanto affatto
generiche ed esigevano, pertanto, l’esame di merito previa
instaurazione del contraddittorio, sicché la violazione del diritto di
difesa, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento,
impone, sotto tale profilo, l’annullamento del decreto impugnato e
la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cagliari
per l’esame delle istanze difensive nelle forme processuali imposte
dall’art. 666 co. 3 c.p.p..
P. T. M.
Annulla senza rinvio i decreti impugnati e trasmette gli atti al
Magistrato di sorveglianza di Cagliari.
Roma, addì 13 dicembre 2017

5.2 Nella specie la manifesta infondatezza è stata ritenuta sul rilievo
che l’istanza risarcitoria proposta non specificava il diritto
soggettivo violato e le modalità concrete di tale violazione
eppertanto per la genericità del suo contenuto.

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