Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18165 del 09/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18165 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Martinelli Ugo, nato a Traona il 23/01/1948

avverso la sentenza emessa il 10/02/2014 dalla Corte di appello di Milano
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso, per morte del reo

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Ugo Martinelli ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
recante la parziale riforma – limitatamente alla concessione da parte del giudice
di appello dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna – della sentenza emessa nei confronti del suo assistito,
in data 19/11/2009, dal Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave, con

Data Udienza: 09/03/2015

contestuale assoluzione da un ulteriore addebito ex art. 4 della legge n. 110 del
1975: i fatti si riferiscono a frasi in ipotesi rivolte dal Martinelli a Marina Sutti.
Il ricorrente deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata,
evidenziando alcune discrasie tra il narrato della Sutti e le dichiarazioni rese da
altre testimoni; a questo proposito, la difesa segnala che i denunciati contrasti
avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a rivedere la valutazione di
attendibilità formulata nei confronti della persona offesa. Inoltre, l’espressione
utilizzata – per quanto indice di maleducazione – non avrebbe potuto intendersi

litigio fra i due protagonisti della vicenda, peraltro adusi a dare corso a
discussioni.
Con nota trasmessa a questa Corte il 26/02/2015, il difensore del Martinelli
ha rappresentato il sopravvenuto decesso del suo assistito, allegando copia del
relativo certificato di morte.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve prendersi atto della documentata causa estintiva, ai sensi dell’art. 150
cod. pen.; non appare possibile ravvisare gli estremi per l’applicazione di più
favorevoli formule liberatorie nel merito, attesa l’evidente portata minatoria della
frase pronunciata dal Martinelli all’indirizzo della persona offesa (“un giorno o
l’altro ti taglio la gola, peccato che sei sempre in giro in compagnia di
qualcuno”), la cui attendibilità venne ragionevolmente ritenuta già dal Giudice di
pace anche tenendo conto della circostanza che la Sutti non aveva neppure
inteso costituirsi parte civile.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte
dell’imputato.

Così deciso il 09/03/2015.

idonea ad arrecare offesa, dovendosi inquadrare l’intero episodio come mero

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