Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18164 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18164 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO GIUSEPPE nato il 14/06/1983 a SIRACUSA

avverso il decreto del 27/04/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE

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sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
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Data Udienza: 13/12/2017

1. Con distinti decreti adottati nelle forme di cui all’art. 666 co. 2
c.p.p. il Magistrato di sorveglianza di Udine rigettava i reclami
proposti dal detenuto Guarino Giuseppe avverso le decisioni
dell’amministrazione -penitenziaria con le quali gli veniva negata la
possibilità di acquistare a proprie spese un compact disk contenente
le canzoni di un noto cantautore italiano e quella di consentire il
passaggio di un libro ad un compagno in detenzione.
2. Avverso tali decreti ricorre per cassazione l’interessato, con
distinti ricorsi personalmente redatti e poi riuniti, denunciandone
l’illegittimità per violazione dell’art. 27 del regolamento
penitenziario e degli artt. 27 e 33 della Cost. nonché vizio della
motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità dell’acquisto
negato, col primo atto, e violazione del diritto all’istruzione e vizio
della motivazione sul punto, col secondo atto.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per l’annullamento senza rinvio dei decreti impugnati perché
irritualmente adottati in assenza del necessario contraddittorio.
4. Condivide la corte le conclusioni precisate dal rappresentante
della pubblica accusa.

4.1 Ed invero il decreto di inammissibilità, emesso de plano
secondo il disposto dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è
possibile solo a condizione che la richiesta sia manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per un vizio
di legittimità. Il potere di rilevare senza contraddittorio
l’inammissibilità per difetto delle condizioni di legge è, pertanto,
limitato ai casi in cui i presupposti normativi della richiesta
appaiono insussistenti ictu ocu/i. E’ appena il caso poi di ricordare
che, per comune insegnamento, la norma esige che le ragioni
d’inammissibilità siano di palmare evidenza e che il loro
accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse,
giacché altrimenti sarebbero violati i diritti di contradditorio e di
difesa che il legislatore ha inteso tutelare con la procedura di cui

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

4.2 Nella specie la manifesta infondatezza è stata ritenuta all’esito
di una articolata motivazione, volta a sostenere la tesi che in capo al
detenuto, in quanto assegnato a regime detentivo di cui all’art. 41bis 0.P., non sarebbe individuabile un diritto soggettivo, né
all’acquisto di un compact disk musicale, né al passaggio di un libro
ad altro detenuto, con ciò comprovandosi all’evidenza che siffatta
argomentazione non possa definirsi fondata ictu ocu/i.
Le deduzioni del condannato instante esigevano, pertanto, l’esame
di merito previa instaurazione del contraddittorio, sicché la
violazione del diritto di difesa, in relazione alla mancata
partecipazione al procedimento, impone, sotto tale profilo,
l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la
trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Udine per
l’esame delle istanze difensive nelle forme processuali imposte
dall’art. 666 co. 3 c.p.p..

P. T. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli
atti al Magistrato di sorveglianza di Udine per l’ulteriore corso.
Roma, addì 13 dicembre 2017

all’art. 666 cod. proc. pen. (da ultimo Cass., sez. 1, n. 17850 del
12.01.2017).

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