Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18163 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18163 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
BRINDISI
nel procedimento a carico di:
CARPITELLA IGNAZIO nato il 06/04/1971 a ORIA

avverso l’ordinanza del 22/03/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sent4te le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/12/2017

Il Procuratore generale Sante Spinaci, in data 8 settembre 2017, ha chiesto il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre avverso
l’ordinanza emessa in data 22/03/2017 dal Tribunale di Brindisi, nella qualità
di giudice dell’esecuzione, con la quale sono stati sospesi gli ordini di

Procura della Repubblica nei confronti di Carpitella Ignazio per la sua
carcerazione. La sospensione per trenta giorni è stata disposta per consentire
la presentazione di istanza volta a ottenere la concessione di una delle misure
alternative alla detenzione.
Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la
violazione dell’art. 656 cod. proc. pen., dell’art. 670, cod. proc. pen. e dell’art.
47, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il giudice dell’esecuzione, secondo il ricorrente, non avrebbe il potere di
sospendere un titolo di carcerazione validamente emesso dal Pubblico
ministero, in quanto la competenza del giudice dell’esecuzione sarebbe
limitata dall’art. 670 cod. proc. pen. al profilo della validità del titolo esecutivo.
Il Tribunale, non avendo riscontrato vizi che inficiassero l’ordine di
carcerazione, avrebbe esaurito il suo potere decisorio sull’istanza del
Carpitella.
Né sarebbe possibile un’interpretazione analogica di tale norma e dell’art.
47, comma 3 bis, Ord. pen., frutto, quest’ultima, di precisa scelta legislativa
sulla diversa competenza del Magistrato di sorveglianza, in merito alle misure
alternative alla detenzione concedibili solo all’esito dello specifico
procedimento.

2. Il Procuratore generale ha argomentato la richiesta del rigetto del
ricorso, perché il controllo dell’ordine di esecuzione del Pubblico ministero,
anche sotto il profilo dell’adozione del provvedimento di sospensione, rientra
tra i poteri del Giudice dell’esecuzione. L’art. 47 Ord. pen. è stato richiamato
nella sua interezza nell’art. 656 cod. proc. pen., il limite previsto per la
sospensione dell’esecuzione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. è quello della
pena anche residua, non superiore a quattro anni di reclusione, ricorrendo
l’aedem ratio dell’originaria previsione del limite dei tre anni, correlata al
comma 1 dell’art. 47, cioè quella di evitare l’ingresso in carcere di soggetti in
libertà, per i quali debba essere eseguita la pena detentiva e la cui posizione,

2

esecuzione n. 103/2017 Siep del 21.3.2017 e del 16.3.2017, emessi dalla

in relazione all’eventuale accesso alla misura alternativa e ai requisiti di
maggior rigore previsti dall’art. 47 comma 3 bis Ord. pen. anche per i soggetti
in libertà, possa essere vagliata preventivamente dal Tribunale di
sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Sul tema oggetto di doglianza sono intervenute, nel corso del tempo, più
decisioni di questa Corte, di segno diverso.
3. Ad un primo orientamento, teso a realizzare una lettura ‘funzionalistica’
della disposizione processuale in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione
di cui all’art. 656 comma 5 del codice di rito (di cui risultano espressione, tra
le altre, Sez. I n. 51864 del 31.5.2016, rv 270007; Sez. I n. 37848 del
4.3.2016; Sez. Fer. n.39889 del 24.8.2017) ne è succeduto un secondo,
restrittivo, basato sul metodo interpretativo letterale e sulla presa d’atto
dell’assenza di intervento modificativo del testo dell’art. 656 comma 5 cod.
proc. pen., pur dopo la novellazione dell’art. 47 Ord. pen. (la prima decisione,
massimata, orientata in tal senso risulta essere Sez. I n. 46562 del 21.9.2017,
rv. 270923), che ad avviso del Collegio, è preferibile, per le ragioni in tali
decisioni illustrate. Per brevità, in questa sede, a tale linea interpretativa, che
ha dato luogo a numerose decisioni conformi non massimate (v. Sez. I n.
56369 del 13.9.2017; Sez. In. 54512 del 26.9.2017; Sez. In. 54128 del
26.9.2017; Sez. I n. 58062 del 20.10.2017 ed altre) può farsi integrale
richiamo.
4. Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, perché né il pubblico ministero né il giudice dell’esecuzione aveva
la possibilità di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene superiori a tre
anni; gli altri motivi dedotti dal ricorrente sono assorbiti.

5.

Si deve però doverosamente dare atto che la Corte Costituzionale, con

sentenza n. 41 depositata il 2 marzo 2018, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella
parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della
pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore
a tre anni, anziché a quattro anni.

E’ stata in tal modo ripristinata la

simmetria tra il testo dell’art. 656 comma 5 cod. proc. pen. e quello dell’art.

3

1. Il ricorso è fondato.

47 Ord. pen., il che impone al giudice della esecuzione la rivalutazione dei casi
ancora pendenti o comunque relativi a situazioni non ancora esaurite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi

L”4’2-(o e•r704-v69

Il Presidente

Così deciso il 05/12/2017.

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