Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18161 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18161 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SIANI VINCENZO

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sul ricorso proposto da:
CAMILLERI LOUIS nato il 06/10/1958 a PIETA'( MALTA)

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 14 – 15 marzo 2017, il
Tribunale di Catania, in composizione monocratica ed in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta il 2 marzo 2016 nell’interesse di
Louis Camilleri, nato a Pietà (Malta), il 6 ottobre 1958, ivi residente, in Hacienda,
Triq Il-Lunzjata, San Gwann.
1.1. Tale istanza aveva avuto ad oggetto, in via principale, l’annullamento,

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 26 ottobre
2006, notificatogli soltanto il 23 dicembre 2015, relativo alla condanna emessa
dal Tribunale di Catania in data 30 novembre 2004, con cui egli, dichiarato
irreperibile, era stato giudicato e condannato per i reati di falsità in atti e
ricettazione, sentenza dichiarata irrevocabile il 25 febbraio 2005, nonché la
nullità di tutti gli atti del processo, compresa la sentenza, ai sensi dell’art. 178,
lett. c), cod. proc. pen., per non essergli stato mai notificato il decreto di
citazione, né l’estratto contumaciale, essendo assolutamente inesistente
l’indirizzo riportato in sede di identificazione, avvenuta da parte della Polizia di
frontiera del porto di Catania il 3 febbraio 1998, e poi posto a base degli atti
processuali assunti nel suddetto processo. In via subordinata, era stata richiesta,
ex art. 175, in relazione all’art. 670, cod. proc. pen., la restituzione nel termine
per impugnare la sentenza stessa, non essendo mai venuto a conoscenza prima
del suddetto procedimento penale.
1.2. Il giudice dell’esecuzione ha osservato che non era dato sapere quale
indirizzo, quando era stato identificato il 3 febbraio 1998 dalla Polizia di frontiera
italiana, il Camilleri avesse fornito all’autorità e nemmeno risultava che egli
avesse comunicato un diverso indirizzo all’Autorità giudiziaria, sicché non
sussistevano i presupposti per dichiarare la nullità richiesta. In ogni caso, la pena
inflitta con la sentenza in questione risultava condonata.
1.3. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore del
Camilleri che ne ha chiesto l’annullamento con la deduzione di tre motivi.
1.3.1. Con il primo motivo si prospetta la nullità dell’ordinanza impugnata
per violazione di legge, in quanto essa è stata emessa dal Tribunale di Catania,
in composizione monocratica, da ritenersi giudice incompetente, poiché la
sentenza di merito oggetto di esecuzione è stata emessa dal Tribunale di Catania
in composizione collegiale: era pertanto quest’ultimo organo, ai sensi dell’art.
665 cod. proc. pen., il giudice competente a decidere l’incidente di esecuzione.
1.3.2. Con il secondo motivo viene lamentata mancanza di motivazione in
ordine alla determinazione sulla nullità della formazione del titolo esecutivo,

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ex art. 670 cod. proc. pen., dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti

essendo lapalissiano l’errore sull’indirizzo del ricorrente in Malta riportato nella
sentenza: l’ordinanza impugnata non aveva considerato che allegata all’istanza
era anche copia della sentenza da cui emergeva l’erronea trascrizione del suo
indirizzo; egli era stato dichiarato irreperibile sulla base del corrispondente
erroneo presupposto, dopo ricerche presso un indirizzo inesistente.
1.3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione degli artt. 151, 157,
comma 2, 548, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in
relazione alla richiesta restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.: tale

depositata cinque giorni prima dell’udienza, prospettazione in ordine alla quale
sussisteva, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., la competenza del
giudice dell’esecuzione; ed era indubbia la possibilità di concedere al ricorrente la
restituzione nel termine, non avendolo raggiunto le notificazioni che avevano
condotto alla dichiarazione di irreperibilità e poi di contumacia, di guisa che egli
era versato in una condizione di incolpevole mancata conoscenza del decreto di
citazione e poi del processo, risultando non da difensore di fiducia, bensì di
ufficio. Pertanto, l’ordinanza impugnata aveva omesso in modo erroneo l’esame
di tale istanza subordinata affermando, in modo ulteriormente erroneo che la
pena inflitta al Camilleri era stata condonata, restando, all’esito del condono, un
residuo di pena detentiva pari a mesi due. Peraltro, in sede di memoria
difensiva, si era anche affrontato il tema relativo all’estinzione della pena.
1.4. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata poiché il primo motivo era da ritenersi fondato,
essendo stato emesso – il provvedimento – non dal collegio e, quindi, da giudice
non competente in relazione al criterio stabilito dall’art. 665 cod. proc. pen.:
vizio da rilevarsi trattandosi di competenza funzionale.

2. L’impugnazione è, con riferimento al primo motivo, avente natura
assorbente, fondata e va, di conseguenza, accolta.
2.1. La sentenza emessa dal Tribunale di Catania, in composizione
collegiale, il 30 novembre 2004, è l’unica in esecuzione a carico del Camilleri.
Alla stregua del disposto di cui all’art. 665 cod. proc. pen., è competente per
l’esecuzione il giudice che ha emesso il provvedimento di cognizione.
L’individuazione dell’organo, monocratico o collegiale, all’interno dello stesso
ufficio giudiziario ha rilievo in sede esecutiva, come si evince dall’art. 665,
comma 4-bis, cod. proc. pen., alla stregua del quale se l’esecuzione concerne più
provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale,
l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio; norma che implica la
competenza esecutiva (secondo il disposto del comma 1, relativo ad unico

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istanza era stata formulata in subordine ed illustrata con memoria difensiva

provvedimento) del tribunale nella medesima composizione che lo ha emesso.
La disposizione dell’art. 665, comma

4-bis,

cod. proc. pen., mira a

disciplinare la competenza interna, in sede esecutiva, nell’ambito del tribunale,
che può operare in diverse composizioni, sicché detta norma, che deroga a
quella contenuta nel precedente quarto comma (la quale regola la competenza
nel caso di provvedimenti emessi da più giudici), non è attributiva di competenza
territoriale, ma trova applicazione soltanto quando si tratti di provvedimenti
emessi dallo stesso tribunale, inteso come medesimo ufficio giudiziario, in

dialettica interna (Sez. 1, n. 48860 del 07/10/2015, Mokthar, n. m.).
Essa, peraltro, conferma che – quando deve stabilirsi la competenza in sede
di esecuzione in relazione ad unico provvedimento emesso dal tribunale – rileva,
ai sensi del comma 1 dell’art. 665 cod. proc. pen., verificare se ad emetterlo sia
stato il collegio o il giudice monocratico. Posto ciò, se il provvedimento emesso in
sede esecutiva è viziato da incompetenza quando risulta violato il criterio di
riparto di cui all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., a fortiori è affetto dal
medesimo vizio il provvedimento che, nella stessa dialettica inerente al riparto
interno al medesimo tribunale, viola il comma 1 ,della stessa disposizione. La
competenza esecutiva, d’altro canto, ha carattere funzionale, assoluto e
inderogabile; essa pertanto può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per
cassazione (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).
2.2. Ciò posto, dall’esame della citata sentenza si desume la composizione
collegiale del Tribunale di Catania che l’ha emessa, mentre il giudice
dell’esecuzione che ha provveduto sull’istanza è il Tribunale di Catania in
composizione monocratica. Corollario delle considerazioni svolte è, quindi, il
rilievo che l’ordinanza impugnata risulta viziata decisivamente dall’incompetenza
funzionale del giudice che l’ha emessa e va, in accoglimento del primo motivo ed
assorbiti gli altri, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale
di Catania in composizione collegiale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale
di Catania, in composizione collegiale, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21 novembre 2017

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IN CANCELLERIA
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