Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18160 del 27/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18160 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATTI LIVIA N. IL 21/09/1959
avverso la sentenza n. 4481/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/02/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per la ricorrente è presente l’Avvocato Reina, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Patti Livia è imputata dei reati: – di cui all’articolo 216 comma 1,

rappresentante della società New Life Srl, dichiarata fallita dal tribunale
di Palermo il 16 novembre 2006, distratto beni, merci e risorse
dell’impresa fallita (capo A); – di cui all’articolo 2622 cod. civ. per avere,
nella sua qualità di amministratore unico della New Life Srl, cagionato un
danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo fatti materiali non
rispondenti al vero nei bilanci relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 (capo
B).
2.

Il tribunale di Palermo, ritenuta la responsabilità per i reati ascritti,

uniti dal vincolo della continuazione, applicato l’aumento di pena ex
articolo 219, comma 2, numero 1 della legge fall., condannava
l’imputata alla pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione.
3.

Proponeva

appello

il

difensore

dell’imputato,

chiedendo

preliminarmente la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
l’esperimento di perizia grafica sulle fatture di cui al capo A, che il
giudice di primo grado aveva ritenuto avere ad oggetto operazioni di
acquisto di merci in realtà inesistenti. Nel merito, chiedeva l’assoluzione
dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’assoluzione dal
reato di false comunicazioni sociali e in via subordinata la concessione
delle attenuanti generiche e la concessione degli altri benefici di legge.
4.

La Corte d’appello di Palermo, respinti i motivi di impugnazione,

dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B
perché estinto per remissione di querela e, concesse le attenuanti
generiche, da ritenersi equivalenti all’aggravante di cui all’articolo 219 I.
fall., riduceva la pena ad anni 3 di reclusione, confermando nel resto.
5.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Patti

Livia per i seguenti motivi:
a. violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione
di prova decisiva con riferimento al rigetto della richiesta di

1

numero 1, della legge fallimentare per avere, quale legale

riapertura dell’istruzione dibattimentale al fine di effettuare
una perizia grafica per valutare la genuinità delle fatture
numero 11 e 12 emesse da Aldo Cardella nei confronti della
New Life Sri. Sostiene la difesa ricorrente che la motivazione
della Corte d’appello, laddove ha escluso la rilevanza della
perizia grafica richiesta dalla difesa, sia illogica perché se la
scrittura sulle stesse fosse riconducibile al Cardella, ne
conseguirebbe necessariamente la falsità delle sue

portate in fattura).
b. Violazione di legge in relazione all’articolo 219, comma 2,
numero 1 della legge fallimentare; sostiene la difesa che più
condotte di distrazione relative ad un medesimo fallimento,
trovandosi in rapporto di alternatività, integrino un solo reato,
con conseguente inapplicabilità della speciale aggravante di
cui all’articolo 219.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte
spiega in modo approfondito alle pagine 3 e 4 i motivi per cui ha ritenuto
che le due fatture di cui al ricorso abbiano ad oggetto operazioni in realtà
mai poste in essere. Sulla base delle predette deduzioni, ha
motivatamente ritenuto superflua la richiesta di perizia grafica, sulla
considerazione dell’irrilevanza del soggetto che ha materialmente
compilato i documenti in parola. Tale motivazione non si presta a
censure di manifesta illogicità; d’altronde, la difesa ricorrente si limita ad
affermare che “è illogico ritenere che questa circostanza (la compilazione
delle fatture da parte del Cardella; ndr) sia ininfluente sulla valutazione
processuale”, senza spiegare il perché di tale affermazione. La censura,
dunque, si manifesta del tutto generica ed è comunque infondata; anche
ove si accertasse l’autografia delle fatture, non per questo verrebbe
meno la responsabilità dell’amministratore di società, che non poteva
non essere al corrente della inesistenza delle relative operazioni.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato; le sezioni unite di questa
corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno infatti
statuito che in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di
una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del
2

dichiarazioni (laddove ha negato l’esistenza delle operazioni

medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia
ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini
sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma
secondo, n. 1, legge fall. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv.
249665). Nel corpo della motivazione, si legge, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa, che “… L’art. 219, comma secondo, n.
1, legge fall, opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili
alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di

e 217. In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso
richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui all’art. 218
legge fati., che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso
abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operatività della
disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica.
Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretati°
abrogans del richiamo che l’art. 219 fa all’art. 218. In relazione al
secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente
contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da Sez. 5,
n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, imp. Laface e da Sez. 5,
n. 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito”
3. E ancora: “Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale
non univoco (più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli),
l’applicabilità dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. alla
pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi
siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta
dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma, perché, diversamente opinando, si
determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost., situazioni di palese
e irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la
norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello
cioè tra più fatti di bancarotta tutti semplici o tutti fraudolenti,
mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di
bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art.
81 cod. pen., si finirebbe col punire con maggiore asprezza chi abbia
commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta
semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta
fraudolenta, dovendo il primo soggiacere al più rigoroso trattamento
sanzionatorío previsto dall’art. 81 cod. pen.”.

3

più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216

4. Deve, dunque, essere ribadito il principio di diritto secondo cui:
L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. opera sia nel caso di
reiterazione, nell’ambito dello stesso fallimento, di fatti riconducibili alla
medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti
tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216 e 217 (con il
solo limite della contestualità o stretta contiguità temporale degli atti,
che può escludere la pluralità dei fatti di reato).

sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso,
la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27/2/2015

5. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere rigettato; ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA