Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18160 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18160 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARINA GIUSEPPE nato il 12/05/1952 a OSTUNI

avverso l’ordinanza del 24/02/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 19/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo
Canevelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

funzione di giudice dell’esecuzione, su istanza proposta nell’interesse del
condannato Farina Giuseppe, sospendeva l’efficacia dell’ordine di
esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico Ministero il 7 febbraio
2017, in relazione alla pena detentiva di quattro anni risultante da cumulo,
e ordinava la liberazione del Farina. La decisione era basata sul rilievo che
– essendo stato elevato a quattro anni, per effetto di novella, il limite di
pena previsto dall’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. per la concessione della
misura alternativa dell’affidamento in prova – la disposizione di cui all’art.
656, comma 5, cod. proc. pen. doveva essere interpretata, avvalendosi del
criterio sistematico e di quello evolutivo, nel senso che sia di quattro anni,
e non di tre come testualmente indicato, il limite di pena previsto per la
sospensione della efficacia dell’ordine di carcerazione, in vista della
possibilità, per il condannato, di ottenere la concessione di detta misura
alternativa con il limite di quattro anni.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha
proposto ricorso per cassazione con atto datato 1 marzo 2017, deducendo
violazione degli artt. 670 cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, ord. pen. Non
è consentita l’applicazione analogica di quest’ultima disposizione, che
disciplina esclusivamente l’affidamento in prova al servizio sociale. La
sospensione dell’esecuzione è regolata solo dall’art. 656, comma 5, cod.
proc. pen. Il giudice dell’esecuzione ha errato nel sospendere l’esecuzione
in totale assenza di vizi del titolo esecutivo, i soli rilevabili ai sensi dell’art.
670 cod. proc. pen.

3.

L’avv. Lolita Buonfiglio Tanzarella, in difesa del Farina, ha

presentato memoria, datata 28 settembre 2017, in cui afferma
l’infondatezza del ricorso.

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2017, il Tribunale di Brindisi, in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In base alla giurisprudenza di legittimità più recente, ormai
consolidata al momento della deliberazione della presente sentenza, in
tema di esecuzione di pene brevi, ai fini della sospensione dell’ordine di
esecuzione correlata ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali
ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il limite edittale cui il pubblico

ex art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen. è quello di tre anni (Sez. 1, n.
46562 del 21/09/2017 – dep. 10/10/2017, Gjini, Rv. 270923; Sez. 1, n.
1784 del 30/11/2017 – dep. 16/01/2018, P.M. in proc. Marchese, Rv.
272055).

2. Questo Collegio rileva che nel caso ora in esame la pena da
espiare è maggiore di tre anni di reclusione e, pertanto, l’ordinanza
impugnata risulta difforme dal principio giurisprudenziale richiamato.
Pertanto, detta ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di
Brindisi. Quest’ultimo, però, dovrà tener conto, nello svolgimento di nuovo
esame, del dato normativo sopravvenuto nelle more fra la deliberazione
del dispositivo e il deposito della presente sentenza. Invero, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 41/2018 del 6 febbraio 2018, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella
parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della
pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non
superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

ministero deve fare riferimento per l’emissione dell’ordine di carcerazione

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