Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1816 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1816 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FIENO VINCENZO N. IL 29/10/1942
avverso l’ordinanza n. 27/2012 TRIB. LIBERTA’ di CUNEO, del
09/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lettelsentite le conclusioni del PG Dott. a_2..
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Data Udienza: 05/12/2012

N. 26830/12-RUOLO N. 28 C.C.P. (2011)
JUTENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 9 maggio 2012 il Tribunale di Cuneo ha respinto l’appello
proposto da FIENO Vincenzo avverso l’ordinanza del 30 aprile 2012, con la quale
il G.I.P. del Tribunale di Mondovì aveva rigettato la sua richiesta, intesa ad
ottenere la revoca del sequestro preventivo del locale adibito a discoteca, ubicato
In Vicoforte Mondovì via Madon n. 13, locale che, sebbene formalmente
vera e propria discoteca sostanzialmente aperta al pubblico, nella quale poteva
accedere una quantità indiscriminata di soggetti, a prescindere dalla loro natura
di soci del circolo anzidetto ed era stato pertanto ipotizzato a carico del legale
rappresentante del circolo anzidetto il reato di cui all’art. 681 cod. pen. (apertura
abusiva di luoghi di pubblico trattenimento).
2.11 Tribunale ha confermato quanto già da esso rilevato in sede di riesame del
provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P. di Mondovì e che cioè le esigenze
cautelari non potevano ritenersi diminuite solo perché l’associazione “Carpenterie
Musicali” aveva nel frattempo cessato la propria attività, con subentro nella
gestione del locale di un’altra associazione denominata “Vico Music Hall”, avendo
anche tale ultima associazione le medesime finalità della “Carpenterie Musicali”,
si che, nonostante l’avvenuto mutamento della gestione, sussistevano le
medesime esigenze cautelar’, essendo presumibile che il locale continuasse ad
essere in sostanza utilizzato come discoteca aperta al pubblico, con le medesime
deficienze in precedenza riscontrate.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Cuneo ricorre per cassazione
FIENO Vincenzo, quale proprietario del locale anzidetto, per il tramite del suo
difensore, deducendo motivazione carente e manifestamente illogica, nonché
travisamento della prova, in quanto l’istanza di revoca era stata da lui
presentata, nella sua veste di proprietario del locale e quindi come persona
diversa da quella che aveva presentato richiesta di riesame e da identificasi in
FIENO Fabrizio, legale rappresentante dell’associazione “Carpenterie Musicali”, si
che erano da ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano indotto il P.M. a
chiedere il sequestro preventivo del locale, avendo tale ultima associazione
cessato le proprie attività il 30 gennaio 2012 e non avendo potuto la successiva
associazione denominata “Vico Music Hall”, subentrata alla precedente, iniziare la
propria attività, in quanto il locale in esame era ancora sottoposto a sequestro
preventivo.
i

qualificato come circolo privato “Carpenterie Musicali”, era stata ritenuta una

Pertanto non sussistevano, allo stato attuale, esigenze cautelar’ idonee ad
Imporre il prosieguo della misura cautelare reale impugnata.

CONSIDERATO 111( MUTO
1.11 ricorso proposto da FIENO Vincenzo è fondato.
2.Va preliminarmente rilevato che il sindacato di legittimità esercitato da questa
Corte con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale in sede di appello dei
limitato, ex art. 325 primo comma cod. proc. pen., al vizio di violazione di legge.
Occorre pertanto esaminare se le censura formulate dal ricorrente possano
ritenersi comprese nell’ambito della violazione di legge, non essendo sindacabile
l’illogicità manifesta della motivazione, di cui all’art. 606 primo comma lettera e)
cod. proc. pen., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di
legge (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 28.5.03 n. 12) ed essendo invece richiesto
che la motivazione sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di
completezza, si da non essere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di
merito (cfr., in termini, Cass. 2^ 16.11.2006 n. 5225).
3.Fatta tale premessa, va ritenuto che, nella specie in esame, la motivazione
addotta dal provvedimento impugnata si appalesa come meramente apparente.
4.Da un lato invero non è contestato che il ricorrente, quale proprietario del
locale sottoposto a sequestro, non è indagato del reato di cui all’art. 681 cod.
pen.; dall’altro si rileva che il mantenimento del sequestro preventivo del locale
di cui è causa intanto può ritenersi giustificato in quanto esso sia strutturalmente
e strumentalmente legato alla commissione del reato, di cui sopra.
Non risulta che il Tribunale di Cuneo abbia adeguatamente analizzato il punto se
la struttura del locale fosse tale da farlo ritenere necessariamente finalizzato ad
un uso contrario alla legge, ovvero se il reato ipotizzato fosse legato solo ad una
Illecita modalità di uso del locale medesimo, atteso che solo nella prima ipotesi
potrebbe giustificarsi la permanenza del sequestro preventivo del locale nei
confronti del proprietario (cfr. Cass. Sez. 6 n. 23087 dell’8/4/2004, P.M. in proc.
Bocca, Rv. 229954; Cass. Sez. 1 n. 20268 del 28/4/2010, Criscuolo, Rv.
247211).
5.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
degli atti al Tribunale di Cuneo per nuovo esame, che tenga conto dei rilievi di
cui sopra.
2

provvedimenti di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. è

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cuneo.

Così deciso il 5 dicembre 2012.

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