Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18159 del 23/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18159 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOHEN NOUR N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 10523/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ae-0-12/1 ,-ety-e_
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/02/2015

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Sohen Nour avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma
in data 23 aprile 2014 con la quale è stata riformata soltanto in punto di trattamento
sanzionatorio, quella di primo grado, che era stata di condanna in ordine al reato di cui
all’articolo 474 c.p., commesso il 27 ottobre 2007.
L’imputato è stato ritenuto responsabile della detenzione per la vendita di una serie di occhiali

Deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato esperimento della perizia, chiesta dalla
difesa, e volta a stabilire con certezza la contraffazione di tutti i prodotti con marchio
asseritamente contraffatto, sequestrati all’imputato ed indicate nel capo d’imputazione.
La Corte d’appello aveva infatti attestato che l’accertamento era stato eseguito soltanto sugli
occhiali recanti il marchio contraffatto della Chanel.
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente osservato dalla difesa, la scelta del giudice di affidarsi alle conclusioni di
un perito è del tutto discrezionale e soggetta ad una valutazione di fatto che se congruamente
motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, è del tutto errata l’affermazione dell’ impugnante secondo cui il giudice non
avrebbe motivato tale propria scelta.
Invero la corte d’appello ha osservato, del tutto congruamente, che la prova della
contraffazione anche dei marchi diversi da quelli Chanel -in relazione ai quali soltanto era
intervenuto un positivo accertamento- si deduce che in via logica ma ugualmente certa dal
rilievo che gli occhiali erano detenuti nelle medesime circostanze di tempo e di luogo
dall’imputato il quale, alla vista degli operanti, aveva tentato la fuga così dando prova
inequivocabile della materialità del reato e dell’atteggiamento psicologico correlato; inoltre
l’imputato ben sapeva di non essersi rifornito della merce ricorrendo ai canali autorizzati.
D’altra parte è altresì costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la perizia, per il
suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del
giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo
provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art.606 comma primo lett. d) cod.
proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile
in cassazione ( Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 22/01/2007 Ud. (dep. 05/04/2007 ) Rv.
236191; Conformi: N. 6861 del 1993 Rv. 195139, N. 9788 del 1994 Rv. 199279, N. 275 del
1997 Rv. 206894, N. 6074 del 1997 Rv. 208090, N. 13086 del 1998 Rv. 212187, N. 12027 del
1999 Rv. 214873, N. 4981 del 2003 Rv. 229665, N. 9279 del 2003 Rv. 225345, N. 17629 del
2003 Rv. 226809, N. 37033 del 2003 Rv. 228406, N. 4981 del 2004 Rv. 229665).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2015

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con marchio contraffatto.

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