Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18158 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18158 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUSHATAJ HILMI nato il 15/05/1969

avverso l’ordinanza del 06/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 19/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2016, il Tribunale di sorveglianza

provvedimento emesso il 26 maggio 2016 dal Magistrato di sorveglianza di
Lecce, recante l’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza
dell’espulsione dal territorio dello Stato in relazione alla sentenza di
condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Ancona ‘118 luglio 2013. Il Tribunale di sorveglianza osservava che:
Bushataj Hilmi era stato condannato per traffico internazionale di
stupefacenti, essendo stato arrestato il 15 gennaio 2013 perché scoperto
dalla Polmare di Ancona mentre si trovava alla guida di un autocarro in cui
celava un kg 302,400 di sostanza stupefacente; dalla relazione di sintesi
risultava che la famiglia si trovava in Albania, salvo un fratello che si
trovava in Italia e provvedeva al mantenimento di una famiglia numerosa;
gli operatori del carcere avevano riferito circa l’assenza di riferimenti
lavorativi e di revisione critica da parte del prevenuto nel corso della
detenzione; in assenza di segni di consapevolezza in ordine agli esiti
devianti e della insussistenza di collegamenti stabili sul territorio, la
pericolosità sociale rimaneva immutata rispetto alla valutazione già
espressa nella citata sentenza.

2. L’avv. Luigi Esposito, in difesa di Bushataj Hilmi, ha proposto
ricorso per cassazione con atto datato 26 gennaio 2017, in cui deduce,
richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione degli
artt. 203, 208 cod. pen. e 679 cod. proc. pen. In unico motivo (qui
richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), si sostiene che il Tribunale di
sorveglianza, in violazione

di legge e dei principi fissati dalla

giurisprudenza di legittimità, ha omesso di fornire congrua motivazione
sulla ritenuta pericolosità sociale, mentre avrebbe dovuto trarne
l’insussistenza da alcuni elementi, fra i quali la presenza in Italia di un
fratello, operante presso una comunità di recupero per tossicodipendenti e
disponibile ad accogliere il prevenuto per aiutarlo nel reinserimento sociale.

di Lecce rigettava l’impugnazione proposta da Bushataj Hilmi avverso il

L’affermazione del Tribunale di sorveglianza, circa l’assenza di revisione
critica e di riferimenti lavorativi, è smentita dal rapporto informativo della
Casa circondariale di Lecce del 25 maggio 2015, dal quale emerge
l’interesse del detenuto per le attività trattamentali, la presentazione di
richiesta di lavoro e l’intenzione di frequentare un corso.

3. Questo Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza non è

incorso in alcuna violazione di legge né in vizio di logicità. L’ordinanza
impugnata reca motivazione adeguata e coerente sulla pericolosità sociale,
spiegando in modo assorbente di averla ricavata dalla mancanza di
revisione critica nel corso della detenzione e dall’assenza di riferimenti
lavorativi. In proposito, deve ritenersi che a valutazioni diverse su tali punti
non potrebbe ragionevolmente pervenirsi considerando il semplice
interesse del detenuto per le attività trattamentali, la sua mera richiesta di
lavorare, l’intenzione di frequentare un corso. Il Tribunale di sorveglianza,
quindi, ha attentamente analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto,
nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e senza incorrere
in alcun errore di diritto, ad affermare la sussistenza delle condizioni per
l’applicazione della misura di sicurezza. Lo sviluppo argomentativo della
motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata, esauriente ed
immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi
disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.
Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle
regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono
all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso propone, con le doglianze sinteticamente
elencate

supra,

valutazioni di elementi di fatto espressamente già

considerati dal Tribunale di sorveglianza o, comunque, pienamente
superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento impugnato,
anch’esse brevemente ricordate. Le censure formulate nell’interesse del
ricorrente, riguardanti la ponderazione del compendio posto a fondamento
del provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento, perché
si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del
giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento
motivazionale, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né
viziato da non corretta applicazione della normativa. In proposito, va
ricordato che, secondo assunto non controverso, la valutazione del

3
,-

significato probatorio degli elementi fattuali è compito riservato al giudice
di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto
il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della
motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA