Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18157 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18157 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASALE BARICOLO N. IL 23/04/1955
avverso l’ordinanza n. 6931/2016 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO EMILIA, del 21/12/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 28/09/2017

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Reggio
Emilia dichiarava inammissibile l’istanza proposta da Casale Bartolo, ai sensi
dell’art. 35 ter ord. pen., diretta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito
per effetto delle condizioni detentive patite durante l’esecuzione della pena

ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione alla
disposizione dell’art. 3 CEDU.
1.1 A ragione rilevava che all’istante era stato concesso il beneficio
penitenziario della detenzione domiciliare, al quale era già sottoposto al
momento della presentazione della domanda e che, pertanto, non era legittimato
a domandare la riparazione in forma specifica riconoscibile in capo a chi, al
momento della domanda, è in stato di detenzione intra moenia.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato, per il
tramite del difensore, osservando che egli era tuttora detenuto sia pure in
regime di detenzione domiciliare temporanea, concessagli a causa delle gravi
condizioni di salute con provvedimento del 6 dicembre 2013 a fronte di una
carcerazione iniziata nel luglio del 1993 e che, pertanto, era legittimato a
proporre la richiesta al Magistrato di sorveglianza competente.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude perché la
Corte, qualificato il ricorso come reclamo, disponga la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

4. In conformità alle conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso deve
essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, ord. pen. e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
L’art. 35 ter ord. pen. disciplina specificamente soltanto il procedimento per
il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma 3, mentre,
richiamando al comma 1 l’art. all’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., come
modificato dal D.L. n. 146 del 2013, conv. con legge n. 10 del 2014, secondo il
quale il magistrato di sorveglianza applica il procedimento di cui all’art. 35 bis
per decidere sui reclami dei detenuti ed internati relativi ai pregiudizi all’esercizio
di diritti che derivino dalla inosservanza da parte dell’amministrazione delle
norme della legge penitenziaria e del relativo regolamento, rende applicabile il
1

inflittagli con sentenza irrevocabile di condanna, che si ritenevano non conformi

modello procedimentale del reclamo giurisdizionale che, imponendo, come regola
generale, l’attivazione del contraddittorio tra le parti esteso anche
all’amministrazione penitenziaria interessata, e contemplando, quale eccezione,
la possibilità di un epilogo decisorio anticipato, è articolato in due gradi di
merito.
Nella specie, l’istanza originaria, proposta ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.,
è stata presentata nell’ottobre 2014, nella vigenza del d.l. n. 92 del 2014, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 117 del 2014, e mentre era già

del relativo decreto, il reclamo al tribunale e dopo di esso il ricorso per
cassazione.
L’ordinanza che ha deciso sull’istanza è stata adottata all’esito della
procedura camerale nel contraddittorio delle parti e nonostante abbia dichiarato
il reclamo inammissibile, di fatto l’ha respinto per le ragioni di diritto illustrate.
Avverso detta ordinanza il Casale avrebbe dovuto proporre, pertanto,
reclamo al Tribunale di sorveglianza, e non direttamente ricorso per cassazione,
esperibile, invece, solo dopo la definizione del giudizio pertinente al reclamo di
merito, nemmeno potendosi ritenere ammissibile il ricorso per saltum ex art.
569 cod. proc. pen., riferito alle sole sentenze, secondo costante indirizzo di
legittimità.
L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, la
inammissibilità del ricorso perché rimedio non previsto dalla legge.
Infatti,

conformemente

all’indirizzo

consolidato

di

legittimità,

la

riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art.
568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di
reclamo ex art. 35-bis ord. pen., sulla base del principio generale di
conservazione degli atti giuridici, rimanendo preclusa in questa sede ogni
ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017
Il

vigente la legge n. 10 del 2014, che aveva già previsto, in sede di conversione

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