Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18156 del 28/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18156 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO ROBERTO N. IL 05/06/1980
avverso l’ordinanza n. 3236/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 29/11/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/09/2017

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Felicetta
Marinelli, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento reso il 13 giugno 2016 il Magistrato di sorveglianza di

pen. dal detenuto Spagnuolo Roberto, al quale riconosceva sette giorni di
detrazione della pena detentiva ancora da espiare, rigettandola nel resto per
mancato accertamento di condizioni di sovraffollamento e di trattamento
inumano e degradante nella carcerazione scontata negli istituti penitenziari di
Busto Arsizio, Milano Opera, Bollate, Porto Azzurro, Volterra.

1.1 L’interessato proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza,
denunciando la violazione dei criteri di determinazione dello spazio minimo
fruibile all’interno delle camere detentive e di avere subito un trattamento
disumano e degradante presso le anzidette strutture carcerarie e, per un periodo
maggiore rispetto a quello riconosciuto anche presso la casa circondariale di
Como, per l’insufficienza di spazio e per le le precarie condizioni ambientali.

1.2 Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Firenze
accoglieva parzialmente il reclamo proposto, riconoscendo ulteriori dieci giorni di
detrazione della pena detentiva ancora da espiare.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso lo Spagnuolo a mezzo
del proprio difensore, che ne ha chiesto l’annullamento, denunziando violazione
di legge in relazione agli artt. 35 ter ord. pen., 3 Cedu, 3 e 27 Cost.:
– per avere i giudici di merito ritenuto di dover calcolare lo spazio minimo
per ciascun detenuto, senza detrarre la superficie occupata dagli arredi fissi e dal
letto, criterio censurato col reclamo ove si era indicato che, sottraendo
l’ingombro di tali arredi, l’area abitabile si riduceva al di sotto dei 3 mq a
detenuto, cosa verificatasi durante la permanenza anche presso la casa
circondariale di Como e di Busto Arsizio nei periodi non riconosciuti, in contrasto
con quanto stabilito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 35 ter ord.pen. come interpretati
dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale nel calcolo richiesto dall’istanza
non si deve tenere conto della superficie del locale adibito a servizio igienico, né
dello spazio occupato dai mobili e dal letto;
1

Pisa accoglieva solo parzialmente l’istanza-reclamo proposta ex art. 35 ter ord.

- per avere i giudici di sorveglianza ritenuto conforme ai parametri della
detenzione umanamente accettabile la costrizione del detenuto all’utilizzazione di
un bagno “a vista”, cosa verificatasi presso la casa di reclusione di Volterra e di
Porto Azzurro ove il bagno era separato dal resto della cella soltanto da un muro,
che non arrivava neppure al soffitto, che dalla parete portante si allungava al
centro della stanza, mentre il lato opposto alla parete portante era
completamente aperto e affacciava direttamente sul blindo della cella, situazione
non correttamente considerata nell’ordinanza oggetto di reclamo e che non era

comunque costretto ad alloggiare in una sola piccola stanza ove dormiva,
utilizzava il bagno, cucinava e spesso mangiava in precarie condizioni igieniche;
– per non aver considerato che presso l’istituto di Busto Arsizio vigeva il
regime ” a celle chiuse” e non era stato offerto nessun piano di trattamento
rieducativo e che, sempre nel medesimo istituto, era stata erogata soltanto
acqua fredda sia nelle celle che nelle docce comuni, peraltro razionalizzate tre
volte alla settimana.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 I criteri utilizzati dal Magistrato di sorveglianza e fatti propri dal
Tribunale per il calcolo della superficie minima fruibile (superficie al netto del
locale bagno ma al lordo dei mobili) non sono aderenti alle indicazioni
ripetutamente fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e la valutazione
condotta si è peraltro esaurita nell’apprezzamento della sola dimensione
spaziale, senza avere assegnato alcun rilievo alle condizioni detentive più
generali ed alla possibilità per il detenuto di accedere ad una più o meno ampia
offerta trattamentale e di trascorrere parte della giornata all’esterno.
3.2 In particolare il Tribunale, nella determinazione dello spazio fruibile, ha
richiamato la sentenza della grande Camera pronunciata il 20.10.2016 nel caso
Mursic c. Crozia, ritenendo di poter desumere da essa che il criterio di
misurazione dello spazio disponibile deve essere al netto del bagno ma al lordo
dei mobili, purché vi sia assicurata la possibilità di normale movimento all’interno
della cella. Invero tale decisione, premesso che il dato spaziale assume un rilievo
preminente nell’apprezzamento globale delle condizioni della detenzione, ha
confermato il criterio di riferimento dei tre metri quadri di superficie utilizzabile
per ciascun detenuto, alloggiato in cella collettiva, per riscontrare la lamentata
violazione dell’articolo 3 della Convenzione in riferimento all’esecuzione
carceraria, affermando i seguenti principi: (1) se lo spazio personale per il
detenuto è inferiore ai tre mq. in una cella condivisa con altri soggetti è
ravvisabile la forte presunzione, non assoluta, di violazione dell’art. 3 CEDU;

fi

2

compensata dal fatto che egli avesse occupato la cella da solo per essere stato

spetta al Governo del paese in cui si svolge la detenzione offrire prova
convincente della presenza di fattori in grado di compensare in maniera
adeguata la mancanza di spazio personale e di superare la presunzione, quali la
permanenza breve e occasionale in celle dallo spazio così ristretto, la sufficiente
libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella,
l’adeguatezza e la decenza delle condizioni generali della struttura carceraria, in
assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà; (2)
qualora lo spazio individuale in una cella collettiva sia compreso tra i tre ed i

accompagni ad altri aspetti negativi della detenzione, quali limitazioni alla
possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, assenza di luce naturale e aria
nella cella, inadeguatezza della ventilazione, mancanza di riservatezza nell’uso
dei servizi igienici e carenze dei requisiti igienico-sanitari; (3) se, invece, lo
spazio individuale fruibile superi i quattro mq., non sussiste la violazione dell’art.
3 CEDU, ma assumono rilievo eventuali altri aspetti negativi riguardanti le
condizioni di detenzione.
3.3 Vi è però che la Corte sovranazionale non ha affrontato in modo
espresso anche il tema delle modalità di computo dello spazio minimo
individuale, osservando che “la superficie totale della cellula non deve
comprendere quella dei sanitari (…). Al contrario, il calcolo della superficie
disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L’importante
è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella
cella”, secondo quanto già affermato nelle precedenti pronunce Ananyev e altri c.
Russia del 10/1/2012 e Belyayev c. Russia del 17/10/2013, la prima delle quali
ha concluso che ogni detenuto deve avere a sua disposizione almeno tre mq. di
spazio al suolo e che la superficie complessiva della cella deve essere tale da
consentirgli di muoversi liberamente tra gli elementi di arredamento, condizioni
la cui assenza fonda la forte presunzione di trattamento degradante ed inumano.
3.4 Pertanto, anche la pronunzia richiamata nella decisione impugnata
afferma con chiarezza come l’esigenza dei tre metri quadri di superficie al suolo
per detenuto in cella collettiva debba restare la norma minima pertinente al fine
di apprezzare le condizioni della detenzione sotto l’aspetto minimo dell’art. 3
della Convenzione, confermando la bontà dell’opzione interpretativa secondo cui
“Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o
superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato
non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti,
stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte
EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda
3

quattro mq., sussiste una violazione dell’articolo 3 Cedu se tale condizione si

della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella
occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma
la forma e struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle
pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come
sgabelli o tavolini” (Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231; Sez.
1, n. 13124 del 17/11/2016, (dep. 17/03/2017), Morello, Rv. 269514; Sez. 1,
Sentenza n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087), in quanto se lo spazio a
disposizione deve essere funzionale alla libertà di movimento del ristretto, già

che armadi e altri arredi fissi al pari del letto a castello, per dimensioni e area
occupata, rappresentino un ostacolo alla possibilità di muoversi liberamente, con
la conseguenza che la superficie dai medesimi occupata deve essere espunta dal
calcolo dello spazio minimo fruibile per il moto che, viceversa, non è impedito o
ristretto da quegli articoli amovibili, come sgabelli o tavolini.
3.5 L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata per il rinnovato
esame del reclamo da compiersi nella vincolante osservanza dei superiori principi
di diritto, dovendosi, infine, rilevare che anche il rigetto relativo all’impossibilità
di fruire di un servizio igienico completamente separato dalla cella e non visibile
dall’esterno non è sostenuto da motivazione immune da mende giuridiche. Il
Tribunale sul punto si è limitato ad osservare come lo Spagnuolo fosse stato
alloggiato da solo in camera detentiva, senza però avere affrontato il profilo
fattuale dell’assenza di riservatezza nell’accesso al servizio igienico, che si era
lamentato essere visibile dal personale di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017

Il CPic) nsigliere ‘ tensore

residente

fortemente limitata dalla condizione segregativa, non può negarsi rilievo al fatto

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