Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18156 del 23/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18156 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIARINI ENRICO N. IL 29/05/1965
avverso la sentenza n. 2198/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/02/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delehaye, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Filippo Lolia, in sostituzione dell’Avvocato Antonio
Valentini, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, in data 8 maggio 2014, che confermava la
decisione del Tribunale, del 20 dicembre 2012, con la quale l’imputato era stato ritenuto
responsabile, nella qualità di amministratore unico della srl Company Promotions, fallita
il 21.10.2008, di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione di beni strumentali
del valore di euro 39.000 circa, oggetto di sequestro e di cui l’imputato era custode e di
due automobili, nonché di bancarotta documentale, riferita alla contabilità degli anni
2004/2005.
2. Con il ricorso per cassazione il difensore deduce:

violazione dell’art. 162 c.p.p. attesa la nullità assoluta dell’atto di nomina del difensore
di fiducia e relativa elezione di domicilio, depositata in primo grado, all’udienza del
20.10.11, ma priva della indicazione della persona che ha effettuato l’operazione;

omessa notifica della sentenza contumaciale di appello;

vizio di motivazione riguardo alla materialità del fatto (mancato rinvenimento di tutti i
beni strumentali e delle autovetture) e all’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 162 c.p.p. attesa la nullità assoluta
dell’atto di nomina del difensore di fiducia e relativa elezione di domicilio, depositata in
primo grado, all’udienza del 20.10.11 senza l’ indicazione della persona che ha
effettuato l’operazione;
2. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché proposto per motivi concernenti
statuizioni del giudice di primo grado, o mancate statuizioni dello stesso giudice, non
devolute al giudice di appello con specifica impugnazione. In ogni caso l’eccezione è
manifestamente infondata poiché, come risulta dal verbale di udienza, l’atto è stato
depositato dal difensore dell’imputato. Comunque, opererebbe il principio secondo cui
non può valersi dell’eccezione la parte che ha dato luogo alla nullità. Peraltro, si

1. Il difensore di Migliarini Enrico propone ricorso per cassazione contro la sentenza

tratterebbe, ove sussistente, di nullità a regime intermedio sanata dalla mancata
tempestiva eccezione in primo grado.
3. Con il secondo motivo la difesa deduce genericamente l’omessa notifica della sentenza
contumaciale di appello.
4. Il motivo è inammissibile perché del tutto generico, privo anche della precisazione se la

5. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione riguardo alla materialità
della condotta, rilevando che la distrazione on avrebbe riguardato tutti i beni
strumentali, ama solo una aprte di essi e che la Corte territoriale non avrebbe,
comunque, fatto riferimento alle autovetture indicate nel capo di impugnazione.
Difetterebbe, infine, l’elemento soggettivo, attesa la insussistenza della prova
dell’intenzione di danneggiare i presunti creditori.
6. Le censure sono inammissibili poiché il ricorrente non si confronta con la puntuale
motivazione della Corte territoriale relativa proprio alle questioni dedotte in ricorso. In
ogni caso i rilievi sono manifestamente infondati.
7. Il giudice di merito ha, infatti, dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi
logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente concludenza delle prove
acquisite nei confronti dell’imputato il quale non ha contestato il contenuto della
relazione del curatore, che attesta il mancato rinvenimento di tutti i beni strumentali
(nessuno escluso) e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, fa esplicito
riferimento alle due autovetture. Analogamente, quanto all’elemento soggettivo, la
Corte territoriale fa corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale in materia di
responsabilità dell’amministratore di diritto. In ogni caso, risulta ictu ()culi insostenibile
la tesi dell’assenza del dolo generico in capo al custode riguardo ad una presunta
mancanza di consapevolezza della sottrazione dei beni.
8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/02/2015

presunta omessa notifica riguardi la posizione dell’imputato o quella del difensore.

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