Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18154 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18154 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Trieste nei confronti di:
1) Man Anwar, nato il 18/09/1979;

Avverso la sentenza emessa il 04/07/2017 dal Giudice di Pace di Trieste;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Data Udienza: 18/04/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Trieste assolveva Anwar
Alan dal reato di cui all’art.

10-bis d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, commesso a

Trieste il 30/12/2013, ritenendo l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis
cod. pen.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di

provvedimento impugnato, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei
presupposti applicativi dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., che erano
stati valutati con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto
della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nelle ipotesi di reati
permanenti, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non può
essere riconosciuta all’imputato fino a quando non sia cessata la permanenza, in
ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 3, n. 50215
dell’08/10/2015, Sarti, Rv. 265435).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Trieste è fondato nei termini di seguito indicati.

2.

Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento

ermeneutico incontroverso, il principio secondo cui: «La causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non
è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace»
(Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587).
Ne discende che il Giudice di Pace di Trieste non poteva emettere nei
confronti di Alan la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.,
ritenendo di particolare tenuità il fatto contestato all’imputato ex art. 10-bis del
d.lgs. n. 286 del 1998.
Ai procedimenti davanti al Giudice di Pace si applica invece la disciplina
prevista dall’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi speciale
rispetto a quella dettata dal codice penale (Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015,
Bellomo, Rv. 265491), e che è pacificamente applicabile anche all’ipotesi in
esame (C. cost. n. 250 del 210, ex multis).
La specialità della norma dell’art. 34 del d.lgs, n. 274 del 2000 discende dal
complesso delle prerogative giurisdizionali riconosciute al giudice di pace, al
2

Trieste ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del

quale è attribuito il potere-dovere di definire il processo, sia prima che dopo
l’esercizio dell’azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare
tenuità rispetto all’interesse tutelato. L’apprezzamento della particolare tenuità
deve essere operato avendo congiuntamente riguardo all’esiguità del danno o del
pericolo che ne è derivato per l’interesse tutelato dalla norma, alla natura
occasionale della condotta incriminata e al grado della colpevolezza, dovendosi
comunque considerare la posizione dell’imputato, sotto il profilo del possibile
pregiudizio che dall’ulteriore corso del processo gliene può derivare, con specifico

14802 dell’01/03/2006, Crosio, Rv. 234031).

3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio al Giudice di Pace di Trieste, in diversa persona fisica, per un nuovo
giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono
enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace
di Trieste, in diversa persona fisica.
Così deciso il 18/04/2018.

riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute (Sez. 4, n.

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