Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18151 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18151 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIAZZA GIUSEPPE nato il 25/09/1971 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chiazza Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo
del 1/03/2017, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di
Agrigento del 17/02/2016, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui
all’art. 75 commi 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, perché circolando a bordo del
motociclo Yamaha Majestic 250 cc con la patente revocata dal Prefetto, violava
la relativa prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi dello Stato”,

sicurezza con obbligo di soggiorno, per anni due, applicata dal Tribunale di
Agrigento. In Licata il 19 giugno 2015.

2. Denuncia il ricorrente violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., perché a) la sentenza impugnata
non avrebbe sottoposto a revisione critica le motivazioni della sentenza di primo
JIA” et4A
grado, croantrzo—avrebbe riprodotto alla lettera il contenuto, trascurando di
rispondere alle doglianze proposte dall’appellante; b) il Chiazza non faceva che
trasgredire a precetto del codice della strada, senza realizzare alcuna condotta
che potesse anche solo presuntivamente mettere a repentaglio l’incolumità di
altri utenti della strada e di comuni cittadini, sicché non poteva ritenersi
configurabile il delitto contestato.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, facendo riferimento ai condivisibili
principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40076 del 27/4/2017,
Paternò, Rv. 270496, nel senso della non configurabilità del reato di cui all’art.
75 citato nei casi in cui abbia per contenuto l’inosservanza delle prescrizioni
generiche del “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” da parte del
soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, in quanto prescrizioni troppo
ampie per soddisfare le esigenze di determinatezza della norma penale, ai fini
della prevedibilità e della conoscibilità dei comportamenti vietati da porre a
contenuto di una norma incriminatrice, che abbia la qualità di essere accessibile
alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti; pertanto, il reato di
cui all’art. 75, comma 2, non può ritenersi integrato dal solo mancato rispetto
della “prescrizione di vivere nel rispetto delle leggi” (nel caso di specie, per aver
guidato un motociclo senza la patente, perché revocata).
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che tali inosservanze potrebbero
rilevare, comunque, ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione,
mentre il contenuto precettivo della norma in esame, inerente alla sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno, può essere riferito soltanto a quegli

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inerente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

obblighi e a quelle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con un contenuto
determinato e specifico a cui poter attribuire – appunto – valore precettivo.
Con la suddetta decisione, che, come noto, è scaturita dalla sentenza della
Corte EDU, GC, 23/2/2017, De Tommaso c. Italia, in rapporto alle affermazioni
che, direttamente o indirettamente, sono suscettibili di afferire al reato previsto
dall’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, le Sezioni Unite hanno inteso
riesaminare la coerenza di una giurisprudenza di legittimità – che,
costantemente, aveva ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente,

ora trasfuso nel nuovo art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in perfetta linea
di continuità normativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 49464 del
26/6/2013, Minnella, Rv. 257933) – proprio alla luce di un’interpretazione
conforme ai principi di tipicità, precisione, determinatezza e tassatività delle
norme incriminatrici.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della setnenza impugnata, con la
formula “il fatto non sussiste”.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 23/01/2018.

rispettando le leggi integrasse il reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956,

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