Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18151 del 18/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18151 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTANI DIMITRI N. IL 23/01/1967
avverso la sentenza n. 36/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/02/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché i reati sono estinti per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Lucca, con sentenza confermata dal locale Tribunale in
data 20/1/2014, ha ritenuto Cattani Dimitri responsabile di lesioni personali e

giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Luca
Fontirossi per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
mancata pronuncia di estinzione del reato ex art. 35 D.Lvo. 274/2000, alla
mancata pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela, alla violazione
del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, alla prova dei reati, alla
mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 2 e 6 cod. pen..
3.

Successivamente, in data 29/1/2015, l’imputato ha fatto pervenire

dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale
sua accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reati vanno dichiarati estinti per remissione di querela.
Effettivamente Del tassandro Cristiano, con dichiarazione resa ai Carabinieri
di Lucca in data 30/06/204, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro
Cattani Dimitri. Quest’ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la remissione.
A quanto argomentato consegue raccoglimento del ricorso e l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione
della querela.
Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese
processuali, non essendosi diversamente convenuto nell’atto di remissione (art.
340 c.p.p., comma 4).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
remissione della querela; condanna il querelato a pagare le spese processuali.
Così deciso il 18/2/2015

minaccia in danno di Del Tassandro Cristiano e lo ha condannato a pena di

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