Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18150 del 18/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18150 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAVACOVICI CODRUTA MIUTA N. IL 26/09/1984
avverso la sentenza n. 1611/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/02/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello Milano, con sentenza del 7 aprile 2014, ha confermato
quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Novacovici Codruta

una tessera bancomat.
Secondo l’accusa l’imputata, operando in concorso con un’altra donna, sottrasse
con destrezza il portafoglio dalla borsa delle vittima e si diede alla fuga. Quando
fu raggiunta dalla derubata, all’interno del mercato in cui si trovavano, il
portafoglio era sparito insieme alla complice.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputata, l’avv. Salvatore Agatone, lamentando una illogicità della
motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità e dolendosi
del mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen.
In particolare, sotto il primo profilo, lamenta che sia stata ritenuta attendibile la
persona offesa — la quale ha dichiarato di non aver mai perso di visto gli autori
della sottrazione — nonostante non sia stata in grado di chiarire quale
destinazione abbia avuto l’oggetto della sottrazione (il portafoglio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso si propongono, a ben guardare,
censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito è
pervenuto attraverso un’attenta ed approfondita valutazione degli elementi di
prova a sua disposizione, fondando il suo convincimento su una motivazione volta a spiegare perché le dichiarazioni della persona offesa, globalmente
coerenti costanti e conformi su elementi essenziali dell’intera vicenda possiedono
un peso probatorio maggiore rispetto a quelle rese dall’imputata – che è esente
da errori logici e giuridici. Va da sè che non può costituire vizio, comportante
controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente
più favorevole valutazione delle risultanze processuali, dato che esula dai poteri
di questa Corte una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di
merito. Nella specie, entrambi i giudici di merito hanno fondato il proprio
2

Miuta per il furto del portafoglio di Habeed Mariam, in cui erano contenuti C 55 e

convincimento sulle logiche e non equivoche dichiarazioni della persona offesa,
che vide l’imputata sottrarle, con destrezza, il portafoglio dalla borsa e
allontanarsi nel mercato, subito inseguita e bloccata con l’aiuto degli astanti.
Solo congetturali sono i dubbi della difesa sulla credibilità della persona offesa e
sulla idoneità del riconoscimento effettuato, posto che nessuna ragione aveva
Habeed Mariam di accusare un’innocente e posto che l’azione si svolse sotto i
suoi occhi, per cui poté ben “fotografare” la fisionomia della ladra e riconoscerla
immediatamente dopo. Nessun significato dirimente ha la circostanza che la

– come correttamente rilevato dalla Corte di merito – trova logica spiegazione
nella facilità con cui l’imputata avrebbe potuto disfarsi del portafoglio o passarlo
alla complice; né in ciò sono ravvisabili – contrariamente all’assunto difensivo profili di ambiguità, o ombre sull’attendibilità della persona offesa, dacché la
repentinità del gesto poteva ben sfuggire – come correttamente rilevato, anche
in questo caso, dai giudicanti – all’inseguitrice più attenta.

2. Il secondo motivo è infondato. La concessione della circostanza attenuante del
danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini
dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre
al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio
arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa
abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (Cass n. 24003 del
14/1/2014). Correttamente, pertanto, è stata esclusa, nella specie, la ricorrenza
dell’attenuante invocata, posto che il furto del portafoglio – contenente sia la
somma di denaro sopra specificata, sia la tessera bancomat – non comportavano
affatto un “pregiudizio lievissimo” per la derubata, costretta, oltre alla perdita
patrimoniale, ad attivarsi per il blocco della carta e il suo rinnovo.
Segue a tanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/2/2015

refurtiva non fu rinvenuta sulla persona dell’imputata, posto che tale circostanza

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