Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1815 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1815 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE ROVERETO – CONFLITTO N. IL
1) GIP TRIBUNALE TRENTO CONFLITTO N. IL
avverso l’ordinanza n. 607/2012 GIP TRIBUNALE di ROVERETO, del
05/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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Data Udienza: 05/12/2012

I

RILEVATO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Trento ha chiesto al GIP di emettere
ordinanza cautelare nei confronti di tre cittadini rumeni (Mihai Mihaela
Anemona, Andrei Nicolae Marius e Strat George Catalin) ai quali ha addebitato i
delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), accesso abusivo ad un
sistema informatico (art. 615-ter c.p.), detenzione abusiva di codici di accesso
a sistemi informatici (art. 615-quater c.p.) ed altri delitti commessi in Mori
(Rovereto) negli anni 2009 e 2010.

la suddetta richiesta, ritenendo la competenza per territorio dell’ufficio di
Rovereto.
Il GIP ha constatato che il più grave reato (art. 416 c.p.) tra quelli contestati
era stato commesso in Mori, nel circondario del Tribunale di Rovereto, così
come la maggior parte dei reati strumentali.
Non ha condiviso il parere del P.M., secondo il quale per tutti i reati contestati
sussisteva la competenza, ex artt. 51/3-quinquies e 328/1-quater c.p.p., del
tribunale del capoluogo del distretto in ragione della contestazione dei suddetti
reati informatici, ritenendo che la deroga alla regola della competenza, siccome
stabilita dall’art. 16 c.p.p., fosse giustificata per i delitti previsti dall’art. 51/3ter, ma non per i delitti informatici indicati dall’art. 51/3-quinquies, non
sussistendo il presupposto (necessità che tutti i reati siano trattati nella sede
del giudice competente a trattare il reato di criminalità organizzata) alla base
della giurisprudenza formatasi sull’art. 51/3-ter c.p.p..

Il P.M. di Rovereto, ricevuti gli atti del procedimento trasmessi dal P.M. di
Trento, ha chiesto al GIP di sollevare davanti a questa Corte conflitto di
competenza, ritenendo che la richiesta di ordinanza cautelare nei confronti degli
indagati dovesse essere sottoposta al GIP del Tribunale di Trento, giudice
competente ad emetterla.

Il GIP del Tribunale di Rovereto, con ordinanza in data 5.6.2012, ha sollevato
ex art. 30 c.p.p. conflitto negativo di competenza nei confronti del GIP del
Tribunale di Trento, osservando quanto segue.
Ha concordato con il GIP del Tribunale di Trento nell’individuare il luogo di
consumazione del delitto più grave, l’associazione per delinquere, in Mori, nel
circondario quindi del Tribunale di Rovereto.
Ha messo in evidenza che l’art. 51/3-quinquies c.p.p., in relazione ai reati di
cui agli artt. 615-ter e quater c.p., utilizza l’identica norma prevista per i reati
di mafia di cui al comma 3-bis e per i reati commessi con finalità di terrorismo
di cui al comma 3-quater.
1

Con provvedimento in data 20.6.2011 il GIP del Tribunale di Trento ha rigettato

L’identica espressione letterale dimostrava che il legislatore aveva inteso
disciplinare anche i reati indicati nell’art. 51/3-quinquies, tra i quali i suddetti
reati informatici, nello stesso modo in cui erano disciplinati i reati indicati
nell’art. 51/3-bis, tra i quali vi sono i reati di mafia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile poiché due giudici contemporaneamente ricusano di
prendere cognizione della richiesta del Pubblico Ministero di emettere nei
Si è quindi verificato uno dei casi di conflitto previsti dall’art. 28 c.p.p., che
deve essere risolto attribuendo la competenza al GIP del Tribunale di Trento.
L’art. 51 c.p.p. dispone che le funzioni del pubblico ministero siano esercitate
dal pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui
ambito ha sede il giudice competente, quando si tratta di procedimenti per i
reati di criminalità organizzata indicati nel comma 3-bis dello stesso articolo,
per delitti commessi con finalità di terrorismo (comma 3-quater) e per i delitti
indicati nel comma 3-quinquies, tra i quali vi sono i delitti di cui agli artt. 615ter e 615-quater del Codice Penale.
Parallelamente l’art. 328 c.p.p. prevede che nei suddetti casi le funzioni del
giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni
di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la speciale competenza attribuita al
P.M. e al GIP dalle suddette norme deroga in modo assoluto le regole ordinarie
della competenza e, anche nel caso in cui i reati sopra indicati siano connessi
con reati di maggiore gravità, prevale la suddetta speciale attribuzione della
competenza.
Si è infatti più volte ribadito, con riguardo ai . reati associativi indicati nell’art.
51/3-bis, che l’attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all’ufficio del
P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di
associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice
competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla
competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce
la “vis attractiva” del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell’ufficio
inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la
conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere
riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la
sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione,
potendosi in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile,
ai criteri sussidiari di cui all’art. 9 cod. proc. pen. (V. Sez. 2 sent. n. 19831
2

confronti dei suddetti indagati un provvedimento cautelare.

4,

dell’11.4.2006, Rv. 234664, e Sez. 2 sent. N. 6783 del 13.11.2008, Rv.
243300).
E vero che la riportata giurisprudenza si è formata per i reati di criminalità
organizzata indicati dall’art. 51/3-bis, ma avendo il legislatore aggiunto all’art.
51 c.p.p. il comma 3-quinquies con la legge 18.3.2008 n. 48 (ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità
informatica e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) ed essendo del
tutto identica la regola per i reati indicati nei commi 3-bis, 3-quater e 3-

giudizio – più o meno arbitrario – sulla tipologia e gravità dei reati indicati nei
suddetti commi.
Il legislazione ha ritenuto che tutti i reati indicati nei suddetti commi debbano
essere di competenza del P.M. e del GIP che esercitano le loro funzioni nel
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, ritenendo
detti uffici meglio attrezzati ad affrontare le problematiche che si debbono
affrontare non solo per i reati di criminalità organizzata, ma anche per i reati
commessi con finalità di terrorismo e per i reati informatici.
Pertanto deve essere dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Trento,
città capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e gli
atti devono essere trasmessi ai suddetto GIP per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Trento cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

quinquies, è di tutta evidenza che la competenza non può mutare in base a un

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