Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18149 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18149 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHINGARO BERNARDO nato il 30/08/1985 a BARI

avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il fatto non sussiste limitatamente all’art. 75 DL 159/2011 e
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione in
relazione ai reati di cui agli artt. 186 e 116 CdS.
Udito il difensore, avvocato Michelangelo Furlaro, di ufficio, che si riporta al
ricorso e si associa alle richieste del P.G.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Schingaro Bernardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari
del 20/10/2015 con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del
13/01/2012, è stata rideterminata la pena in anni uno di reclusione, per il reato
di cui all’art. 9 comma 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione agli artt.
116 commi 1 e 13 e 186 comma 2 lett. b) cod. della strada, perché con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sebbene sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, si rendeva

inosservante all’obbligo di vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e di
non dare ragione alcuna di sospetti con la propria condotta, venendo sorpreso
alla guida del motociclo Honda targato AY81023 sprovvisto della patente di
guida, nonché in stato di ebbrezza alcoolica (gr. 1,15 per litro di tasso
alcoolemico).
Fatti accaduti a Triggiano (Bari) il 10.8.2011.

2. Denuncia il ricorrente, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.,
violazione degli artt. 2 cod. pen. e 116 cod. strada, perché l’imputato sarebbe
stato condannato, per un fatto che dal 6 febbraio 2016 non è più previsto come
reato, essendo stata depenalizzata la fattispecie relativa alla guida senza patente

ex art. 116 cod. strada.

3. Il Collegio osserva che il ricorso è certamente fondato, perché il reato di guida
senza patente (art. 116 commi 1 e 13 del codice della strada, approvato con
d.lvo 30 aprile 1992, n. 285), non è previsto più come reato a norma dell’art. 1,
comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
In relazione a tale reato la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata
senza rinvio per tale ragione. Ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la
cancelleria del giudice di merito effettuerà le prescritte comunicazioni all’autorità
amministrativa.

4.

Non essendo il ricorso inammissibile, la sentenza impugnata va altresì

annullata senza rinvio, in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, I. n. 1423
del 1956 (ora art. 72, comma 2, I. n. 1423 del 1956 (ora art. 72, comma 2 d.lgs.
n. 159 del 2011), perché il fatto non sussiste, facendo riferimento ai condivisibili
principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40076 del 27/4/2017,
Paternò, Rv. 270496, nel senso della non configurabilità del reato di violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale nei casi in cui abbia per
contenuto l’inosservanza delle prescrizioni generiche del “vivere onestamente” e

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;

di “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza
speciale.
Codeste “prescrizioni” sono infatti troppo ampie per soddisfare le esigenze di
determinatezza della norma penale, ai fini della prevedibilità e della conoscibilità
dei comportamenti vietati da porre a contenuto di una norma incriminatrice, che
abbia la qualità di essere accessibile alle persone interessate e prevedibile
quanto ai suoi effetti; pertanto, il reato di cui all’art. 75, comma 2, non sussiste,
se si concretizza nel solo mancato rispetto della “prescrizione di vivere nel

patente nonché in stato di ebrezza alcoolica gr. 1,15 per litro di tasso
alcoolemico).
Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che tali inosservanze potrebbero
rilevare, comunque, ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione,
mentre il contenuto precettivo della norma in esame, inerente alla sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno, può essere riferito soltanto a quegli
obblighi e a quelle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con un contenuto
determinato e specifico a cui poter attribuire valore – appunto – precettivo.
Con la suddetta decisione, che, come noto, è scaturita dalla sentenza della
Corte EDU, GC, 23/2/2017, De Tommaso c. Italia, in rapporto alle affermazioni
che, direttamente o indirettamente, sono suscettibili di afferire al reato previsto
dall’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, le Sezioni Unite hanno inteso
riesaminare la coerenza di una giurisprudenza di legittimità – che,
costantemente, aveva ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente,
rispettando le leggi integrasse il reato previsto dall’art. 9 legge n. 1423 del 1956,
ora trasfuso nel nuovo art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in perfetta linea
di continuità normativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 49464 del
26/6/2013, Minnella, Rv. 257933) – proprio alla luce di un’interpretazione
conforme ai principi di tipicità, precisione, determinatezza e tassatività delle
norme incriminatrici.

5. Il provvedimento impugn
condanna per il reato
cod. strada),

a infine annullato senza

guida in stato di ebbrez

é lo stesso è estinto pe

di quat • anni previsto dall’art. 157

io in ordine alla

art. 186 comma

decorso del term

d. pen. per le co

t. b)

di prescrizione

vvenzioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata: in relazione al reato di cui all’art. 9,
comma 2, L. 1423 del 1956, perché il fatto non sussiste; in relazione alla

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rispetto delle leggi” (nel caso di specie, per aver guidato un motociclo senza la

contestazione di guida senza patente, perché il fatto non è (più) previsto dalla
legge come reato; in relazione alla contestazione di guida in stato di ebrezza,
perché il reato è estinto per prescrizione. Manda la cancelleria per la
comunicazione della decisione alla Corte di appello, perché curi la trasmissione di
copia degli atti relativi alla guida senza patente alla autorità amministrativa
competente ex d.lgs. N. 8 del 2016.

Così deciso il 23/01/2018.

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