Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18148 del 11/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18148 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINI ANDREA nato il 25/06/1981 a COMISO

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
o

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
cotacitise
Il P.G. conclude chiedendo l’inamissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’avv. PLATANIA ENRICO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Ragusa del 16/02/2016, Gambini
Andrea veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione (pena base anni 8 e
mesi 9 di reclusione aumentata ad anni 9 di reclusione per la continuazione con il
reato di cui al capo b) e quindi ridotta per il rito):
a) per il delitto di tentato omicidio (artt. 56, 575 cod. pen.) di Ferracane
Rocco Antonio, buttafuori della discoteca “Playa del sol”, perché urtando

lo schiacciava contro un muro adiacente la discoteca, nella quale il medesimo si
era rifiutato di farlo entrare, cagionandogli un politrauma giudicato con prognosi
riservata
b) per le lesioni dolose (contusione alla caviglia e gomito sinistro guaribili in
giorni sette) provocate a Baazaoui Chamseddine che si trovava fuori detta
discoteca (artt. 582 cod. pen.) nel medesimo contesto di cui al capo precedente,
con un’azione analoga a quella sopra indicata, posta in essere con detto
fuoristrada.
Fatti accaduti a Vittoria (Ragusa) il 25.7.2015.

2. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 06/10/2016 escludeva la
continuazione e, nel confermare la sentenza di condanna, determinava la pena
per il reato di cui al capo a) in anni 5 e mesi 10 di reclusione e, per il reato di cui
al capo b) in euro 400,00 di multa.

3.

Gambini Andrea ricorre avverso quest’ultima sentenza depositata il

25/11/2016.
3.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per illogicità
della motivazione (pagine 4, 7, 8, 9, 11, 12 e 15 della sentenza di appello) e per
travisamento della prova, riguardo alle dichiarazioni del teste Melfi Calogero, in
relazione alla qualificazione giuridica del fatto, alla sussistenza dell’elemento
psicologico, nonché in riferimento alle circostanze attenuanti generiche.
In particolare, sarebbero state travisate le dichiarazioni del teste Melfi
Calogero circa la reiterazione della condotta aggressiva nei confronti delle
persone offese, così influendo sulla qualificazione giuridica del fatto,
sull’elemento psicologico e sulle circostanze attenuanti.
In realtà, il Melfi avrebbe detto che dopo il primo impatto, l’attuale imputato
avrebbe tentato di raggiungere ed investire la sua persona, con ciò escludendo la
reiterazione della condotta nei confronti delle persone offese indicate nei capi di
imputazione.

2

ripetutamente col proprio fuoristrada Nissan Patrol a forte velocità il Ferracane,

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione, a pag.
14 della sentenza impugnata, in relazione alla mancata concessione
dell’attenuante della provocazione, avendo lo stesso Gambini dato causa al fatto
ingiusto altrui; infatti, la sentenza impugnata riconosce che il Gambini avrebbe
chiesto spiegazioni in merito al rifiuto di farlo entrare in discoteca e, con tale
comportamento, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe
accettato di venire alle mani, perché il Gambini sarebbe stato prima colpito con
due schiaffi in viso, per come dichiarato dal Melfì; su tali doglianze, riportate

l’essere picchiato ingiustamente ed il venire mortificato o umiliato non
comportino uno stato d’ira.
La Corte di merito, infatti, avrebbe concluso per l’assenza della provocazione
perché l’imputato avrebbe sfidato la persona offesa che svolgeva l’attività di
buttafuori della discoteca.
In realtà, l’atteggiamento iniziale dell’imputato non avrebbe avuto contenuto
di sfida, consistendo in una mera richiesta di spiegazioni, stante il divieto di
ingresso esternatogli, con la conseguenza che sarebbe stato l’imputato Gambini
ad essere aggredito dal Melfi.

4.

Il Procuratore generale ha argomentato la propria richiesta di declaratoria

dell’inammissibilità del ricorso, evidenziando l’insussistenza del denunciato
travisamento, perché i testi avevano riferito dei reiterati movimenti posti in
essere col Nissan Patrol verso le persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

2.

La Corte di merito ha motivato, in modo logico e coerente con le

risultanze istruttorie, sulla dinamica dei fatti e sulla relativa qualificazione
giuridica.
In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato la reiterazione per ben tre
volte dei movimenti posti in essere col fuoristrada Nissan Petrol, per investire e
colpire le persone offese: circostanza fattuale che svela in modo chiaro
l’elemento psicologico dell’imputato e giustifica le argomentazioni svolte in
sentenza.
Tale circostanza permette di superare qualunque perplessità sulle lievi
differenze di versioni fornite dai testi, in quanto costituisce un nucleo centrale
della ricostruzione del fatto, che permette di sostenere di per sé, in modo logico

3

anche nell’atto di appello, la Corte di merito non avrebbe motivato sul fatto che

ed adeguato, la motivazione dei giudici di merito sulla colpevolezza
dell’imputato.

3.

Il denunciato travisamento della prova, invece, è fondato su argomenti

inconferenti, perché è incentrato su di una diversa ricostruzione fattuale e cioè
sul fatto che il Melfi — in modo diverso da Baazaoui Chamseddine, Contu Andrea,
Cirstea Narcisa Romia e Dau Elena – avrebbe riferito che, subito dopo il primo
colpo col fuoristrada, il Gambini avrebbe diretto il mezzo contro di lui per tentare

4.

Può solo aggiungersi che la stessa ricostruzione della vicenda proposta in

ricorso conferma che l’azione violenta posta in essere dall’imputato sia stata
reiterata e particolarmente aggressiva; che correttamente i giudici di merito
hanno ritenuto che le parziali discrasie esistenti nelle versioni dei testi
sicuramente possono con tutta evidenza derivare dalla diversità dei punti di
osservazione in cui si trovano al momento del fatto; e che le stesse non paiono
tali da minare l’intera ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito,
per come preteso dal ricorrente.
5.

Le censure del Gambini sul mancato riconoscimento della provocazione

non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono
anche esse in una ricostruzione diversa dei fatti, inammissibile in questa sede.
La sentenza non ha mai affermato che il “buttafori” della discoteca avesse dato
di propria iniziativa due schiaffi al Gambini, ma a pag. 14 – come riconosce lo
stesso ricorrente – ha negato che l’imputato avesse subito un’ingiusta
aggressione prima del fatto commesso.
Tale posizione della Corte di merito è coerente con quanto si legge a pag. 4
della sentenza di primo grado, richiamata nella sentenza impugnata: il Melfi ha
dichiarato che si sarebbe avvicinato al Gambini, il quale gli aveva chiesto di
riferirgli qualcosa e, resosi conto che lo stesso stava per colpirlo con uno
schiaffo, lo aveva anticipato colpendolo con due schiaffi. E’ evidente che con tale
ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, non trova alcun fondamento
la censura di difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’attenuante
della provocazione.

6.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e segue la condanna dell’imputato al

pagamento delle spese del procedimento.

4

di investirlo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Fiordalisi

Maria Stefania Di Tofnassi

010/ ) ■

Così deciso il 11/12/2017.

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