Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18147 del 11/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18147 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALAMODIN JOSEPH DONATO ESTROBO (CUI 03CNKEC ) nato il 14/03/1965

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento’ impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CAN EVELLI

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori
l’avv. BRUNO PIERFRANCESCO per le parti civili conclude chiedendo la conferma
della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese.
L’avv. CIGLIANO FRANCESCO per l’imputato conclude chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
L’avv. MANCA PIERGIORGIO per l’imputato conclude chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 11/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con sentenza del 30/09/2005, ha

dichiarato Alamodin Joseph Donato Estrobo colpevole: (capo b) del tentativo di
omicidio (artt. 56 e 575 cod. pen.) di Hernandez Christopher Solis, per averlo
colpito con un coltello all’addome, cagionandogli all’ipocondrio destro una lesione
che rendeva necessario un intervento chirurgico e per aver tentato di colpirlo
nuovamente con il coltello senza riuscire nell’intento a causa della reazione della

interrompere la condotta dell’imputato; del delitto (capo c) di omicidio art. 575
cod. pen., per aver colpito e cagionato la morte dello stesso Hernandez Dolor
Flaviano, in occasione di tale episodio, colpendolo con un coltello, cagionandogli
una ferita dell’ipocondrio destro penetrante in addome, che ne determinava il
decesso il 7 settembre 2014, dopo un intervento chirurgico laparotomico in
urgenza presso l’ospedale S. Eugenio a Roma, e del reato (capo d) di cui agli art.
4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, per il porto di un coltello fuori della propria
abitazione.
Fatti avvenuti a Roma in data 17 agosto 2014 e con il decesso verificatosi in
data 7.9.2014.
Il Giudice, pur concedendo le attenuanti generiche, ha condannato l’imputato
alla pena di anni diciotto di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali
e di custodia in carcere.

2.

La Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza

del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 30/09/2015
impugnata da Alamodin, ha ridotto la pena ad anni 12 e mesi 2 di reclusione,
basando il giudizio di colpevolezza essenzialmente sulle dichiarazioni di
Hernandez Cristofer Solis, che avevano consentito di identificare l’Alamodin come
autore materiale dei delitti di cui si discute, ma concedendo, in parziale riforma
della pronuncia del giudice di primo grado, la massima riduzione della pena per
le attenuanti generiche, in considerazione della concitazione del momento,
dell’incensuratezza dell’imputato e dell’occasionalità della condotta.
In breve, la sentenza così ricostruisce la successione dei fatti accaduti: in
occasione di una lite per antichi dissapori, tale Sameiano Sandro colpiva
all’improvviso Valdez Adalberto; interveniva Hernandez Cristopher Solis a difesa
dell’amico Valdez.
Quest’ultimo riferiva che mentre si stava avvicinando ai due litiganti, veniva
colpito dall’attuale imputato Alamodin Joseph, che gli aveva cinto la schiena col
braccio destro, per colpirlo con un coltello sulla pancia sotto il costato. Dopo il

2

persona offesa e dell’intervento di Hernandez Dolor Flaviano, che riusciva a

primo colpo, aveva istintivamente tentato di prendere il braccio dell’Alamodin
così impedendogli di sferrare altri colpi e di essere poi riuscito a staccarsi dal suo
aggressore, il quale aveva subito dopo colpito con un’altra coltellata diretta allo
stomaco suo cugino Hernandez Dolor Flaviano, che era intervenuto in sua difesa.
Il Valdez, aveva confermato che l’Alamodin avrebbe estratto un coltello col
quale subito dopo aveva colpito il Dolor Flaviano e Cristopher Solis; in
particolare, il Valdez aveva capito subito che si trattasse di una coltellata, perché
aveva visto Dolor Flaviano mettersi la mano destra sull’addome e la camicia blu

Alamodin per di più ammetteva di aver colpito Dolor Flaviano, seppure non
intenzionalmente, ma negava di avergli provocato lesioni mortali.
La moglie di Valdez dichiarava di non aver visto l’accoltellamento, ma di aver
udito molta gente gridare che Dolor Flaviano e il Solis erano stati accoltellati per
mano dell’Alamodin.
I giudici non credevano alla differente versione dell’Alamodin, anche perché
nessun’altra persona aveva riferito di aver visto un soggetto diverso
dall’imputato armato di coltello.

3.

In data 16 dicembre 2016 Alamodin Joseph Donato ricorre, pertanto,

avverso la sentenza di appello, chiedendone l’annullamento, a mezzo dell’Avv.
Giorgio Manca e, in data 3 gennaio 2017, con altri motivi a mezzo dell’altro
difensore, Avv. Francesco Cigliano. Si sono costituite le parti civili, i figli di
Hernandez Dolor Flaviano, Kimberly Castillejos Dolor e Andre Castillejos Dolor,
nonché la moglie della medesima vittima, Elsa Castillejos Dolor, chiedendo la
conferma della condanna dell’imputato ed il pagamento delle spese affrontate.
3.1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione della
sentenza, a mezzo dell’avv. Manca, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
in relazione dell’art. 575 cod. pen. e dell’art. 41 cod. pen., perché i giudici di
merito non avrebbero valutato e tenuto nella dovuta considerazione il fatto che
la vittima fosse affetta da una patologia pregressa (tubercolosi polmonare
attiva), che poteva escludere l’elemento psicologico del reato di omicidio oppure
il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento morte, per la
situazione di infezione latente, che avrebbe cagionato il decesso della vittima.
Inoltre, i giudici non avrebbero considerato la condotta posta in essere dai
sanitari dopo il ferimento, perché il concetto di causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento di cui all’art. 41 cod. pen. non si riferirebbe
soltanto ad un processo causale del tutto autonomo, giacché altrimenti la
disposizione normativa sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del

3

macchiarsi di sangue.

rapporto causale si perverrebbe comunque in base al principio condizionalistico
dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41, primo comma cod. pen.
La norma si applicherebbe, invece, anche nel caso di un processo non
completamente avulso dall’antecedente, ma sufficiente a determinare l’evento,
nel senso che in tal caso la condotta dell’agente degrada da causa a mera
occasione dell’evento, se la causa sopravvenuta, pur collegandosi all’azione o
all’omissione dell’agente, si presenta con un carattere assolutamente anomalo o
occasionale, ossia come un fattore che non si verifica, se non in casi del tutto

preternnessa dai giudici di merito, nell’impugnata sentenza.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 56-575 cod.
pen., a sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al capo c) di
omicidio.
In particolare, mancherebbe la volontà omicida, perché mancherebbe il
movente dell’azione, mentre l’arma non è stata mai rinvenuta.
Per di più, i commensali usavano coltelli da cucina per consumare la cena.
La Corte, inoltre, farebbe derivare la responsabilità per il secondo episodio
dal verificarsi del primo episodio, con un sillogismo che non troverebbe riscontro
nei verbali di sommarie informazioni testimoniali del 18 agosto 2014 e del 5
settembre 2014 rese dal Valdez Adelberto Gener e nella denuncia di questi del
22.8.2014, dove questi si era limitato a riportare il racconto di altri amici
presenti. Questi non sarebbe teste oculare del delitto, come erroneamente i
giudici avevano ritenuto.
Vi sarebbe, pertanto, difetto di motivazione sul punto dell’asserita coltellata
all’addome attribuita all’imputato, che aveva reso dichiarazioni su fasi
antecedenti al ferimento, perché i fatti ritenuti in sentenza sarebbero
incompatibili con la dinamica descritta dall’Alamodin.
3.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 575 e 588
cod. pen. ovvero dell’art. 62 n. 5 cod. pen., nonché ai sensi dell’art. 606 lett.

e)

cod. proc. pen., violazione degli stessi art. 575 e 588 cod. pen. ovvero dell’art.
62 n. 5 cod. pen. (concorso del fatto doloso della vittima).
La Corte di merito, nonostante apposito gravame sul punto, non si sarebbe
posta il problema se si fosse verificata una rissa tra i gruppi contrapposti: da una
parte il Sameiano e l’Alamodin e dall’altra il Valdez e i suoi amici, sulla base
anche della testimonianza di Hernandez Cristofer Solis, che avrebbe detto di
avvicinarsi alla rissa per cercare di sedarla.
Al contrario, la sentenza impugnata, a pag. 25, esaminando la posizione
dell’originario coimputato Sameniano Sandro, che aveva posto in essere una
prima aggressione contro Valdez Adelberto Gener, avrebbe riconosciuto la

4

imprevedibili, a seguito della causa presupposta; valutazione che sarebbe stata

confusione dopo l’aggressione del Valdez, a seguito dell’intervento di numerose
persone, così come avrebbe riconosciuto che la condotta del Sameniano fosse
mossa da spirito vendicativo nei confronti del Valdez, che invece non avrebbe
nutrito alcun risentimento.
3.4. Col quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 75 e 584 cod.
pen., nonché violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli
stessi artt. 575 e 584 cod. pen., per la manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione del provvedimento impugnato nel ritenere, da un lato, che

accertata (così assolvendolo dal porto abusivo della noccoliera originariamente
contestata), ritenendo il Sameniano unico portatore dei motivi di risentimento
nei confronti del Valdez e, dall’altro, affermando la sussistenza della volontà
omicida solo nei confronti dell’imputato, nonostante l’intervento di un centinaio
di persone.
L’imputato, inoltre, sarebbe stato munito sempre dello zaino in spalla e
nessuno lo avrebbe visto estrarre il coltello, mentre a distanza di tempo sarebbe
apparso un coltello da cucina a terra.
La ricostruzione dei fatti più logica – secondo il ricorrente – sarebbe quella
data dall’imputato, che ammette di aver colpito con un arma la persona offesa
solo nel corso della difesa di sé e dell’amico.
Sicché l’aggressione del Sameniano sarebbe estemporanea, anche perché i
colpi dati a Alamodin sarebbero in realtà uno solo e, in assenza di un movente
preesistente, si sarebbe dovuto riconoscere la preterintenzione, anche perché

l’Alamodin non avesse alcun movente per realizzare la condotta delittuosa

3.6. Col sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 56-575 e 582
cod. pen., nonché violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione
agli stessi artt. 56-575 e 582 cod. proc., per il tentato omicidio ai danni di
Hernandez Cristofer Solis, essendo stata richiesta la derubricazione in lesioni.
La Corte di merito, con una motivazione carente, si sarebbe limitata ad
osservare che la mancata reiterazione dei colpi fosse dovuta esclusivamente alla
reazione della persona offesa, credendo alle circostanze da questa riferite in
modo frazionato lo stesso giorno e senza adeguati e doverosi riscontri.

e),

cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. sul trattamento

sanzionatorio: la pena non è stata contenuta dai giudici nel minimo edittale, pur
applicando in misura massima le attenuanti.
La Corte avrebbe trascurato l’assenza di qualunque movente e di qualunque
accordo preventivo con il coimputato che avrebbe agito — per come riconosciuto
in sentenza — improvvisamente ed all’insaputa dell’Alamodin, il quale sarebbe
stato colto «alla sprovvista», credendo il suo amico in pericolo, per il parapiglia
che si era determinato a seguito del primo colpo inferto dal Sameniano e per la
suggestione subita a seguito della presenza di un centinaio di persone, per le
conseguenze di quanto posto in essere esclusivamente dall’amico.

4. Con separato atto firmato dall’altro difensore, avv. Francesco Cigliano, in data
3.1.2017 (l’anno è stato erroneamente indicato in ricorso nel «2016»), lo stesso
imputato Alamodin Joseph Donato Estrobo deduce ulteriori motivi di ricorso.
4.1. In particolare, sotto la lettera A), denuncia illegittimità dell’impugnata
sentenza, per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 33, 34, 178 e
179 cod. proc. pen., per la situazione di incompatibilità del giudice dell’udienza
preliminare.
Il Giudice, dott.ssa Paola Della Monica, aveva emesso in data 31/07/2015
ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dell’imputato, accogliendo
la richiesta del pubblico ministero contestuale alla richiesta di rinvio a giudizio,
fatto avvenuto un giorno prima del decreto col quale lo stesso magistrato, nella
qualità di giudice dell’udienza preliminare, il 1 agosto 2015 aveva fissato per il
26 agosto 2015 l’udienza preliminare, così incorrendo in una causa
d’incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell’udienza preliminare, ex art.
34 comma 2 bis cod. proc. pen., per aver espresso già il suo giudizio sulla
colpevolezza dell’imputato, nella qualità di giudice per le indagini preliminari.

6

3.7. Col settimo motivo il ricorrente, infine, denuncia ai sensi dell’art. 606 lett.

Successivamente, lo stesso Giudice si era espresso sul rigetto della richiesta
di revoca della misura cautelare con ordinanza del 4 agosto 2015 ed, infine,
aveva partecipato all’interrogatorio di garanzia in data 18 agosto 2015.
L’udienza preliminare iniziava il successivo 26 agosto 2015, tenuta dal
giudice dott. Claudio Carini, che ammetteva il giudizio abbreviato incondizionato
ed aveva rinviato al 16 settembre 2015.
In tale data, il Giudice dott.ssa Della Monica rigettava la richiesta di rito
abbreviato condizionato e rinviava all’udienza del 30 settembre 2015.

difensori in Corte di assise di appello deducendo, tra l’altro, proprio la citata
incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.
4.2. In via subordinata all’ipotesi in cui si ritenga insussistente l’ipotesi di
incompatibilità dedotta, il ricorrente solleva, per gli stessi motivi, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 178 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., in

relazione all’art. 111 Cost., per il venir meno della terzietà del giudice, stante la
denunciata situazione di incapacità ed incompatibilità del giudice e di mancanza
di imparzialità che deve farsi rientrare nel concetto di capacità.
4.3.

Il ricorrente, con l’atto del 3 gennaio 2017, deduce, altresì, ulteriori

motivi, in parte già affrontati nell’altro ricorso.
In particolare, quale motivo contrassegnato dalla lettera B), denuncia l’erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 41 cod. pen., svolgendo analoghe considerazioni già
sopra indicate al punto 3.1. ed evidenziando che l’art. 41, secondo comma, cod.
pen. sulle concause, ha una sfera di applicazione diversa e più ampia di quella
del primo comma, che riguarda la causa principale dell’evento.
La Corte di merito avrebbe motivato solo sulla base della teoria
condizionalistica accolta dall’art. 41 primo comma cod. pen., senza neppure
valutare lo sviluppo del decorso causale.
In questo ordine di idee, il giudice avrebbe dovuto spiegare che la ferita
inferta sarebbe stata certamente mortale, anche in assenza della preesistente
patologia della vittima affetta da tubercolosi.
4.4. Con l’ultimo motivo dello stesso atto del 3 gennaio 2017, il ricorrente
deduce, sotto la lettera C), l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 e 575 cod. pen. e 27,
secondo comma, Cost.
Il giudice dovrebbe trarre il dolo dell’imputato, solo dai fatti positivamente
provati e non, come sarebbe stato fatto nelle pagine 18, 19 e 20 della sentenza
impugnata da ipotetiche azioni che l’agente avrebbe potuto porre in essere,
laddove si è fatto riferimento alla mancata reiterazione dei colpi, perché

7

Lo stesso giudice pronunciava la sentenza, che è stata impugnata dai

scongiurata dalla reazione della vittima, che avrebbe afferrato il braccio del suo
aggressore; pertanto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare non punibile
l’imputato, per caso fortuito, oppure avrebbe dovuto derubricare in omicidio
preterintenzionale o in lesioni colpose il capo c) e derubricare il capo b)
dell’imputazione in lesioni ex art. 582 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, per di più, il giudice di appello avrebbe
capovolto l’onere probatorio, ritenendolo di dolo omicidiario, perché non sarebbe
stata fornita la prova della mancanza di esso. Al contrario, avrebbe dovuto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Ritiene il Collegio che tutte le questioni sollevate appaiono infondate, così

come hanno correttamente evidenziato il Procuratore generale e il difensore delle
parti civili.

2.

Preliminare ed assorbente in ordine alla dedotta nullità della sentenza per

incompatibilità del giudice, e alla connessa eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che tale incompatibilità non
contempla è il rilievo che nel sistema del codice, la causa d’incompatibilità non
/
costituisce, di per sé, causa di nullità, non essendo causa di condizione di
capacità del giudice a mente dell’art. 33 cod. proc. pen. ed essendo per essa
previsti i diversi e specifici rimedi dell’astensione e della ricusazione, da far
tempestivamente valere con la procedura degli artt. 37 e ss. cod. proc. pen. (tra
moltissime: Sez. U. n. 23 del 24/11/1999, Scrudato e più recentemente, Sez. 2,
n. 30448 del 26/06/2003, Bova; Sez. 5 n. 29474 del 06/11/2006, Nardo). E
siffatta disciplina di sistema è stata già più volte ritenuta indenne da vizi di
legittimità costituzionale (Corte cost. sent. n. 473 del 1993 ed ord. n. 36 del
1999, n. 346 del 2000), sicché nell’ipotesi – come quella che ci occupa — in cui
l’interessato, per qualsivoglia ragione, non abbia fatto valere nella sede di merito
l’incompatibilità mediante lo strumento a lui riconosciuto della ricusazione, non
può dolersene con gli ordinari mezzi d’impugnazione.

3.

Quanto alle questioni inerenti la violazione degli artt. 575 e 41 cod. pen., i

giudici di merito hanno con chiarezza spiegato a pag. 15 della sentenza
impugnata che dalla consulenza prodotta dal pubblico ministero è emerso che la
pregressa patologia consisteva in una infezione latente e non è dato di sapere se
tale stato fosse cambiato nel corso della sua vita, mentre è stata proprio la

8

ritenere la non punibilità dell’Alamodin per caso fortuito.

perdita emorragica a sviluppare l’insufficienza polmonare che ha innescato una
concatenazione causale che ha portato a morte di Dolor Flaviano.
In tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di
equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della serie causale
solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal
comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome.
4ift-

Ne consegue che

*91 ali

-della vittima del-reato, pur se affetta da pregresse

importanti patologie, e perfino se tali patologie si collegano a complicazioni

dell’agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l’evento.
(Sez. 1 n. 43477 del 09/12/2010 P.G. in proc. Gritti; Sez. 1 n. 8866 del
08/08/2000 Alosi).
3.1. Il vizio così come denunciato è quindi inesistente ed infondata è anche la
doglianza sulla richiesta di perizia medica, per valutare l’idoneità della condotta
dell’imputato in ordine alla produzione della morte della vittima; la sentenza
impugnata – come si è detto sopra – ha infatti del tutto correttamente
evidenziato, già sulla base del referto medico e delle attestazioni del consulente
del pubblico ministero, l’importanza emorragica della lesione provocata che
aveva causato un impegno broncopneumonico a componente anche tubolare;
nulla consentiva pertanto di dubitare che la perdita emorragica conseguente alla
ferita da taglio inferta avesse fatto sviluppare un’insufficienza polmonare alla
persona offesa e che la morte fosse, per tale ragione l eziologicamente collegabile
all’importante azione lesiva posta in essere dall’imputato.
3.2.

Da escludere, per conseguenza è anche il caso fortuito – per come

prospettato dalla difesa – in quanto non si versa in ipotesi di causa preesistente
(o contemporanea o susseguente) che possegga il carattere dell’assoluta
eccezionalità ed imprevedibilità, tale da rendere del tutto irrilevante la condotta
tenuta dall’imputato nella serie produttiva dell’evento, Ir-atterrtelesi-el-i-bi-n-fat-t-e-r-e-41.1rt I1-1 ‘tto—i-PRiarmgv-133.

(Sez. 1 n. 43367 del

27/10/2011 rv. 250985; Sez. 1 n. 5306 del 12/09/2017, dep. 2018).

4.

Quanto alle altre doglianze sopra esposte sul preteso concorso del fatto

doloso della vittima e sulla base di una asserita rissa tra i litiganti, sullo zaino
indossato dall’Alomodin così ben visibile, sul fatto che nessuno lo avrebbe visto
estrarre un coltello, sulla presenza di un altro coltello sul luogo del fatto ecc., le
stesse si risolvono tutte nella proposizione di una diversa ricostruzione dei fatti
svolta in sentenza. I giudici di merito hanno in modo logico, con una motivazione
adeguata e coerente con le risultanze istruttorie evidenziato che la ricostruzione
fattuale più credibile è quella che si basa sulle dichiarazioni della prima persona

9

conseguenti all’operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva

ferita dall’imputato, il quale aveva visto nelle mani dell’Alamodin il coltello (pag.
13 della sentenza impugnata, che richiama il contenuto della pag. 13 della
sentenza di primo grado).
Hernandez Christopher Solis aveva descritto in modo dettagliato l’aggressione
subita e quella immediatamente successiva di Hernandez Dolor Flaviano, ed
aveva esposto precise circostanze fattuali che costituivano il motivo per il quale
aveva ritenuto che anche l’Hernandez Dolor Flaviano fosse stato colpito con un
coltello: quella della sua mano destra che premeva sull’addome subito dopo aver

sangue.
Tali circostanze risultano in linea con i dati medico-legali riassunti dal
consulente del pubblico ministero, sono esaurienti e adeguatamente esposte e le
conseguenti valutazioni in base ad essa articolate resistono alle censure
difensive.

5.

Quanto al tentato omicidio, correttamente la Corte di merito, a pag. 20

della sentenza impugnata ha valutato l’idoneità della condotta posta in essere
dall’imputato, alla luce della reiterazione dei colpi sferrati prima contro
Hernandez Christopher Solis interrotti dalla reazione della vittima e subito dopo
contro Hernandez Dolor Flaviano, che decedeva.
A pag. 19 della medesima sentenza plausibilmente è stato evidenziato che le
concrete modalità della condotta, in particolare la scelta di colpire con forza una
zona sede di organi vitali come l’addome, sono indicative della consapevolezza
da parte dell’agente che l’evento lesivo si sarebbe potuto verificare.
E correttamente è stato evidenziato che lo stesso imputato — pagg. 11, 14 e
17 della sentenza impugnata – aveva ammesso di essere stato in possesso del
coltello col quale il Dolor Flaviano è stato colpito.

6.

Sull’elemento psicologico per il delitto di tentato omicidio, la Corte di

merito richiamando le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado (a pag.
15) ed evidenziando la reiterazione dei colpi inferti in parti vitali come l’addome,
ha motivato in modo sufficiente ed adeguato circa la presenza del dolo
alternativo nel tentato omicidio di Hernandez Christopher Solis e del dolo
eventuale o alternativo di omicidio nell’azione ai danni di Dolor Flaviano,
concretizzatasi nel colpo di coltello inferto all’addome di questo; sicché le
considerazioni svolte in ricorso sull’assenza di un pregresso movente
dell’imputato, nulla tolgono alla corretta valutazione dei suddetti elementi
fattuali; per la qualificazione della duplice azione in termini dolosi.

10

ricevuto il colpo e quella contemporanea della camicia blu che si macchiava di

La Corte di merito ha giustamente richiamato la giurisprudenza di legittimità
per la quale la mancanza di più colpi non esclude la volontà del dolo di omicidio,
ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato,
l’azione fosse idonea a causare la morte della vittima: Sez. 1, n. 51056, del
27/11/2013.

7.

Pertanto, le considerazioni svolte dal ricorrente sull’asserita esistenza di

un’ipotesi di preterintenzione non si confrontano con gli argomenti svolti dai

dell’imputato in entrambi gli episodi.
8.

Anche sul trattamento sanzionatorio la Corte di merito ha congruamente

motivato, tanto da ridurre al massimo la pena per la concessione delle attenuanti
generiche, così riformando in favore dell’imputato la sentenza di primo grado,
mentre ha spiegato (a pag. 20) di non voler determinare la pena nel minimo
edittale, “tenuto conto della gravità dei fatti e delle modalità dell’aggressione
eseguita con perseveranza e determinazione”. La censura su tale punto si risolve
allora in un’inammissibile doglianza di merito, stante la chiara motivazione della
sentenza.

9.

In definitiva, tutti i motivi di ricorso dell’imputato, per le suddette ragioni,

devono essere rigettati e, per il principio di soccombenza, ai sensi dell’art. 91
cod. proc. civ., segue la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili, che
si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalle parti civili – oggi unitariamente difese Castillejos Dolor Kimberly, Castillejos Dolor Andre e Castillejos Dolor Elsa, che
liquida in complessivi euro 5.000 per onorari, oltre accessori (spese generali,
i.v.a. e c.p.a.) come per legge.

Così deciso in data 11/12/2017.

giudici in sentenza, per sostenere la volontà dell’evento mortale da parte

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