Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18146 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18146 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SIANI VINCENZO

sul ricorso proposto da:
HAMIDOVIC SACIR nato il 16/06/1981 a ZAGABRIA( CROAZIA)

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
che ha concluso

ibée…

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Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa in data 11 – 22 aprile 2016, la Corte
di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa, in esito a giudizio
abbreviato, il 19 – 28 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma di condanna di Sacir Hamidovic, alias Sacir Osmanovic, riuniti
i tre reati accertati sotto il vincolo della continuazione e applicata la diminuente
per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione.

cod. pen., per aver usato violenza, in concorso con Florin Stratulat, nei confronti
di pubblici ufficiali per opporsi al compimento di atti del loro ufficio (capo A), agli
artt. 110, 582, 585 in relazione all’art. 576, n. 1, cod. pen., per aver cagionato
lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni al Car. Sc. Vincenzo Memoli,
in concorso con lo Stratulat (capo B) ed all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, per aver fatto reingresso nel territorio italiano senza le
prescritte autorizzazioni essendo stato precedentemente espulso (capo C), fatti
tutti commessi e accertati in Roma, il 12 marzo 2009. L’imputato è stato invece
assolto dai reati di cui all’art. 495 cod. pen. (capi D ed E) perché il fatto non
costituisce reato.
1.1. La Corte di appello ha rigettato i motivi proposti dall’Hamidovic
ritenendo emersa la responsabilità dell’imputato dalle annotazioni di servizio, dal
verbale di arresto, dall’oggettività del referto medico e dal certo suo rientro
abusivo in Italia entro il periodo di cinque anni dalla sua espulsione. Sotto il
profilo dosimetrico, la pena inflitta in primo grado è stata ritenuta congrua
tenuto conto dei precedenti penali e della reiterazione delle condotte delittuose.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Hamidovic chiedendone
l’annullamento e adducendo due motivi.
1.2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 161 – 178, lett. c), cod. proc. pen.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza è affetta da nullità derivata, ex art.
185, comma 1, cod. proc. pen., per tre ordini di motivi In primo luogo si segnala
la nullità della notificazione della citazione per l’udienza dell’Il aprile 2016 in
quanto l’imputato era stato citato presso il suo difensore, avv. Raffaele Greco, la
cui nomina a difensore di fiducia era stata in precedenza revocata. In secondo
luogo, si sostiene che la notificazione al difensore non era stata preceduta da
alcun tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputato con la
dichiarazione resa il 12 settembre 2009 al Direttore della Casa Circondariale di
Roma, Regina Coeli, per l’allegata incompetenza territoriale dell’ufficio
notificatore designato dalla Corte di appello: la notificazione al (presunto)

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L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 337

difensore, non preceduta da alcun tentativo al domicilio eletto, era nulla. In terzo
luogo, l’Hamidovic risultava in atti detenuto per altra causa, seppur
erroneamente considerato come “libero, non comparso”, in quanto era stato
arrestato il 18 settembre 2009 e detenuto fin da quel momento. Ciò risultava
dagli atti, essendo, fra l’altro presente nel fascicolo il modello IPI del 2 agosto
2012 con cui egli aveva nominato altro difensore, l’avv. Susanna Zorzi, in
aggiunta all’avv. Greco, nomina ribadita da altra dichiarazione pure contenuta in
modello IPI del 5 settembre 2013, egualmente riscontrabile nel fascicolo.

inefficace e, di conseguenza, si sarebbe dovuto procedere alla notificazione
personale, a mani proprie, presso la Casa circondariale di Roma, Rebibbia, dove
egli era detenuto. Avrebbe dovuto, inoltre, essere ordinata la traduzione
dell’imputato al fine di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
1.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia violazione di legge in
relazione alla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., mancando in sentenza la fisica sussistenza della motivazione sul
punto, in quanto risultava omessa qualsiasi argomentata valutazione delle
doglianze difensive articolate sull’argomento.
1.3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità
del ricorso, in quanto sarebbe stato onere dell’imputato informare l’Autorità
procedente della sua condizione di persona detenuta per altra causa, al fine di
consentire l’assunzione delle corrispondenti attività di notificazione e traduzione.

2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’Hamidovic (od Osmanovic) non può
ritenersi inammissibile, in precipua relazione con la parte del primo motivo che
censura l’avvenuta notificazione della citazione per il giudizio di appello nei
confronti dell’imputato, pur se detenuto, presso il proprio difensore, ritenuto
domiciliatario, in relazione (al di là delle questioni sulla concreta persistenza della
domiciliazione in sé considerata) alla – non del tutto piana – soluzione del
problema inerente alla persistenza o meno della pregressa elezione di domicilio
dopo la carcerazione dell’interessato, nota all’ufficio procedente: per la soluzione
negativa, Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 265693; per la soluzione
positiva Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017, Gulizzi, Rv. 269863).
Individuandosi, poi, il tempo del commesso reato con riguardo alle tre
fattispecie succitate nella data del 12 marzo 2009 e considerato che i tre reati
(art. 337 cod. pen., artt. 582-585 cod. pen. e art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n.
286 del 1998) sono caratterizzati da una cornice edittale che (pure per il secondo
di essi come aggravato ex art. 585, in relazione all’art. 576, cod. pen.) è
ricompresa in entità non superiore ad anni sei di reclusione, si deve rilevare che,

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Pertanto, l’elezione di domicilio precedentemente effettuata dall’imputato era

dopo l’emissione della sentenza di appello e prima del momento della presente
decisione, i reati stessi risultano estinti per prescrizione.
Ratione temporis, si applicano gli artt. 157 e 161 cod. pen., contemplanti
rispettivamente il termine ordinario e il termine massimo di prescrizione, nel
testo post legge n. 251 del 2005: atteso che il termine prescrizionale massimo è
di anni sette e mesi sei,e che non constano sospensioni del suo decorso nel corso
del giudizio, alla data del 12 settembre 2016 è maturata la prescrizione dei reati.
Per altro verso, agli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., non risulta dagli

aggravate e reingresso illegale dell’espulso nel territorio italiano oggetto di
contestazione non sussistano, o non siano stati commessi, o non costituiscano
reato, in ragione degli elementi accertati dalla pronuncia di merito.
Non può precludere l’immediata declaratoria di avvenuta estinzione dei reati
il rilievo che l’eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso per uno dei
dedotti vizi nell’instaurazione del contraddittorio avrebbe condotto alla
declaratoria di nullità della sentenza: invero, la causa estintiva del reato prevale
anche sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti
evidente la prova dell’innocenza dell’imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017,
Iannelli, Rv. 269810; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese,
Rv. 220511).
La declaratoria di estinzione del reato deve essere, allora, adottata in questa
sede processuale, considerato anche che l’Hamidovic non ha esternato
l’eventuale volontà di rinunciare alla causa estintiva.
Per tale ragione la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 21 novembre 2017

atti la prova evidente che i fatti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni

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