Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18145 del 19/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18145 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO GIUSEPPE nato il 11/03/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per
–1~ratore—gelatar.aka-~e per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota
spese.

Data Udienza: 19/10/2017

Uditi:
– il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– l’avvocato Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, difensore di parte civile,
che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la
ell’udienza preliminare del Tribunale della
sentenza, 10.03.2015, del Giudicid
stessa città nella parte in cui, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato
Pagano Giuseppe responsabile del tentato omicidio di Cipollaro Ciro, aggravato
dai futili motivi, nonché del porto ingiustificato di un coltello. La Corte di appello
riconosceva al Pagano la diminuente del vizio parziale di mente, valutandola
equivalente all’aggravante; rideterminava per l’effetto la pena in anni cinque di
reclusione, confermando la sentenza di primo grado nel resto, ivi compresa la
condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della
parte civile.
1.1 Non è in dubbio che i fatti si erano svolti nella mattina del 14 dicembre
2014 nei pressi dello stabile in cui abitavano l’imputato e la madre della persona
offesa. La Corte di appello richiamava la ricostruzione della vicenda e gli
argomenti del primo giudice secondo cui, sulla scorta delle dichiarazioni della
parte lesa e del fratello di questa, Francesco, nonché degli accertamenti di
polizia e della documentazione medica, poteva dirsi acclarato che, venuto a
diverbio con il Cipollaro, l’imputato aveva estratto un coltello e gli si era
avventato contro, colpendolo al torace almeno due volte e provocandogli uno
pneumatorace del polmone sinistro che aveva reso necessario un intervento
chirurgico di drenaggio. L’antefatto dell’aggressione era costituito dalle
recriminazioni del Cipollaro per la censurabile condotta del Pagano che, portando
a spasso il cane, gli aveva consentito di urinare presso i citofoni dello stabile.
1.2 In risposta ai motivi di appello osservava, quindi:
– che non poteva accogliersi la differente ipotesi ricostruttiva propugnata
dalla difesa (ossia che il Cipollaro, dopo aver apostrofato l’imputato con le parole
“scemo, uomo di merda”, a sua volta ingiuriato aveva sferrato un calcio al cane
e un pugno al Pagano e, afferratolo per il collo, aveva estratto dalla tasca una
cosa nera, così determinandone la reazione armata) perché in contrasto con dati
logici e oggettivi, modalità dell’aggressione, mancato rinvenimento nella

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Ritenuto in fatto

disponibilità della parte lesa di oggetti aventi le caratteristiche descritte
dall’imputato;
– che le dichiarazioni della vittima erano confermate da quelle del fratello
Francesco, il quale aveva assistito all’aggressione dal balcone dell’abitazione ed
era prontamente intervento in soccorso del germano;
– che correttamente era stata esclusa la legittima difesa reale e putativa
giacché l’uso di un coltello nel corso di un litigio, che si era in realtà sostanziato
al più nello scambio di insulti verbali, escludeva ogni necessità e proporzionalità

– che il fatto che il Cipollaro avesse censurato il comportamento del Pagano
non era sufficiente né a configurare la provocazione né ad escludere i futili
motivi;
– che corretta era la qualificazione del fatto alla stregua di tentato omicidio,
anziché di lesioni, a fronte dell’accertata idoneità dell’azione a cagionare l’evento
mortale e delle concrete modalità esecutive dell’aggressione dimostrative della
sussistenza dell’animus necandi;
– che la gravità del fatto e l’assenza di segnali di resipiscenza ostavano al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sussistevano, invece, i presupposti, all’esito della perizia psichiatrica
disposta in accoglimento della chiesta rinnovazione parziale del dibattimento, per
il riconoscimento del vizio parziale di mente.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia avvocato
Daniele de Luca, chiedendo l’annullamento in toto della sentenza impugnata.
Denunzia violazione di legge e vizio della motivazione:
– (primo motivo) con riguardo alla esclusione della legittima difesa, anche
putativa, o dell’eccesso colposo. Assume che la ricostruzione della dinamica del
fatto non era condivisibile, avendo la Corte conferito credito solo alla narrazione
della parte lesa; non era stato adeguatamente considerato che il Cipollaro,
risentito e irato per l’aggressione verbale del Pagano, non aveva optato per una
“dignitosa ritirata, archiviando la vicenda”, ma era tornato indietro determinato a
dare una lezione all’imputato che lo stava ingiuriando, tal che il Pagano aveva
ritenuto di doversi difendere da un’imminente pericolo, come precisato non solo
nelle dichiarazioni spontanee rese nel corso del giudizio, ma anche agli agenti di
polizia nell’immediatezza del fatto. Andavano inoltre valutate, anche per
l’aspetto della proporzionalità della reazione, l’animosità della parte lesa, la sua
prestanza fisica, la conseguente necessità, anche solo supposta, per l’imputato,
di corporatura esile e invalido civile, di dovere fare ricorso all’arma solo per
difendersi, il dato che la reazione si era limitata ad un solo colpo di coltello.
Erroneo e illogico, in conclusione, era il percorso motivazionale, anche per la
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della difesa anche rispetto al presunto atteggiamento minaccioso della vittima;

pretermissione del dato dell’accertata seminfermità mentale, la proporzione
soggettiva tra condotta e stimolo dovendo essere valutata alla luce di tale
condizione;
– (secondo motivo) con riguardo alla negata qualificazione del fatto alla
stregua di lesioni volontarie. La Corte di appello aveva omesso di valutare che il
Pagano aveva inferto un solo colpo, graduandone la forza di impatto, anzi
assicurandosi che la lama affondasse solo per la parte della punta; la parte lesa
non aveva mai corso pericolo di vita e l’imputato si era rappresentato e aveva

– (terzo motivo) con riguardo al mancato riconoscimento del vizio totale di
mente. In nessun conto era stata tenuta la relazione del consulente di fiducia,
nella quale era stata rimarcata la severa gravità della patologia psichiatrica che
affliggeva l’imputato, mentre contraddittorie con le premesse di grave
compronnissione delle facoltà volitive erano state le conclusioni del perito di
ufficio; la Corte avrebbe dovuto disporre perizia collegiale o, comunque, stante
l’indubbia gravità della malattia, conferire peso preponderante all’attenuante del
vizio parziale nell’operato bilanciamento;
– (quarto motivo) in relazione all’affermazione dell’aggravante dei futili
motivi, erroneamente e illogicamente ritenuta compatibile con l’accertata
patologia, apparendo al contrario la reazione soggettiva diretta estrinsecazione
del disturbo di personalità e in esso trovando esclusiva origine;
– (quinto motivo) in relazione al diniego della provocazione, pur a fronte del
comportamento aggressivo, anche se solo verbale, tenuto dalla parte lesa;
– (sesto e settimo motivo) in relazione alla dosimetria sanzionatoria e al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte omesso di
apprezzare il comportamento tenuto nell’immediatezza dal Pagano, il quale non
si era disfatto dell’arma e si era adoperato a chiamare i soccorsi e a richiedere
l’intervento delle forze dell’ordine.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare, alla luce del complesso delle
motivazioni offerte nella sentenza impugnata, quanto meno infondato, ad
eccezione -per le ragioni che si diranno- del motivo sull’aggravante di cui all’art.
61, n. 1, cod. pen..
2. Non è oggetto di contestazione la materiale riferibilità dell’azione lesiva
all’imputato; anche la difesa, che rivolge le sue censure pure alla ricostruzione
fattuale accolta dai giudici del merito, non sembra confutare altro che la
qualificazione del fatto, l’elemento soggettivo, l’esclusione della legittima difesa,

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voluto solamente l’evento lesivo, non certo quello mortale;

anche putativa, o dell’eccesso colposo; oltre che, in radice, la capacità
dell’imputato, ritenuta solo scemata ma non del tutto esclusa.
2.1 Occorre, pertanto, partire dal fatto, per sgombrare il campo dalle
osservazioni della difesa che, ponendo a premessa il rinvio per relationem
operato alla motivazione della prima decisione, lamenta l’inadeguatezza della
risposta fornita alle deduzioni difensive sulla reale condotta tenuta dal Pagano e
dalla parte offesa, sostanzialmente riproponendo con il ricorso le questioni di
merito già prospettate in appello e nel corso del giudizio di primo grado.

doglianze articolate nei primi tre motivi di ricorso sono infondate o inammissibili.
2.2 Invero, in punto di fatto, è rimasto accertato che Cipollaro,
nell’approssimarsi allo stabile dove vive la madre, alla quale intendeva fare
visita, aveva visto un uomo con un cane di piccola taglia che stava urinando
presso i citofoni dell’edificio; avendo riconosciuto nell’uomo un abitante dello
stesso condominio, lo aveva invitato a condurre altrove l’animale per
l’espletamento dei suoi bisogni fisiologici; a quel punto il Pagano aveva iniziato a
proferire minacce ed epiteti ingiuriosi all’indirizzo del suo interlocutore che già
aveva oltrepassato il cancello di ingresso; questi era tornato sui propri passi per
invitare l’uomo a desistere dall’ingiustificato contegno offensivo e nel frangente
l’imputato proditoriamente gli si era lanciato contro, colpendolo con un coltello
per due volte al torace. Al fatto aveva assistito il fratello della vittima che,
essendosi affacciato dal balcone dell’abitazione materna, aveva visto il germano
discutere con uno sconosciuto che poi gli si era scagliato contro e, udite le
invocazioni di aiuto del primo, si era precipitato in strada, constatandone
l’avvenuto ferimento e riuscendo a bloccare l’aggressore che, intanto, aveva
provato a dileguarsi, mimetizzandosi tra la folla. L’imputato era stato, infine,
identificato dagli agenti che gli avevano trovato indosso un coltello a serramanico
con lama di cm. 6., mentre sul cappotto della parte lesa era stata riscontrata la
presenza di due punti di lacerazione all’altezza dell’emitorace sinistro.
2.3 Concordemente i giudici del merito hanno stimato inattendibile la
versione dell’imputato (ossia di aver reagito dopo che la parte lesa gli aveva
sferrato un pugno, aveva tentato di immobilizzarlo, afferrandolo per il collo,
aveva estratto dalla tasca un non meglio precisato oggetto di colore nero),
osservando: che l’imputato si era determinato a parlare solo dopo diversi mesi di
ostinato silenzio e già la sfasatura cronologica tra il fatto e le dichiarazioni
vulnerava la spontaneità del dichiarante, dal quale, asserita vittima di
un’aggressione fisica, si sarebbe dovuto attendere una ferma, decisa e
tempestiva protesta delle proprie ragioni; che la versione difensiva, peraltro resa
in sede di spontanee dichiarazioni, trovava inizio e fine nelle parole

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Tuttavia la censura di omessa risposta è manifestamente infondata e le

dell’imputato, non validate da alcun riscontro, ma al contrario smentite dalle
dichiarazioni della vittima e da quelle di Cipollaro Francesco, rese
nell’immediatezza e al di fuori di ogni concerto con la parte offesa, nel frattempo
soccorsa e condotta in ospedale.
3. Tanto premesso, logiche, coerenti e corrette in diritto sono, pertanto, le
considerazioni svolte sulla insussistenza dell’esimente, reale o putativa, della
legittima difesa.
3.1 Basterà ricordare in diritto che i presupposti della scriminante sono

che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto
proprio o altrui; una reazione legittima che deve inerire alla necessità di
difendersi nel modo prescelto, vale a dire alla inevitabilità del pericolo attuale ed
alla proporzione tra difesa ed offesa. Mentre / nel caso in esame la ricostruzione
fattuale accolta dai giudici del merito, incensurabile in questa sede perché non
manifestamente illogica, plausibile in fatto, ancorata ai dati probatori
correttamente apprezzati, consente di escludere che sussistevano sia il pericolo
che la necessità di difendersi da esso con un coltello. Dunque, l’esclusione della
legittima difesa reale è assolutamente corretta.
3.2 La legittima difesa non obiettivamente esistente ma ritenuta dall’agente,
ossia la legittima difesa putativa, destinata ad operare come esimente, ricorre se
la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente
sulla base di un errore nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una
situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in
presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Ed essa, come correttamente
rammentato dai giudici del merito, non può riconoscersi sulla base di criteri di
carattere meramente soggettivo, identificabili nel solo timore o nel solo stato
d’animo dell’agente. Il criterio seguito per affermarne la sussistenza è quello
esclusivamente probatorio, non bastando, come nella specie, una qualunque
asserzione difensiva che invochi la supposizione erronea del pericolo per rendere
credibile e dunque fondata la tesi di una situazione soggettiva esimente. La
prospettazione va verificata sulla base di dati di realtà e di probabilità razionali e,
mancando circostanze certe, capaci di giustificare la supposizione del pericolo di
offesa, essa può normalmente ritenersi non credibile. Ora, nella fattispecie in
esame, data per accertata la mera labialità della ricostruzione offerta
dall’imputato, ciò che è rimasto provato è esclusivamente l’insorgenza di un
diverbio verbale repentinamente esitato con l’aggressione armata del Pagano.
Correttamente i giudici hanno annotato, da un lato, che, benché la parte lesa
avesse fatto ritorno sulla strada, non aveva tenuto alcun comportamento
inducente a far supporre il travalicamento del limite verbale della discussione e a

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un’aggressione ingiusta, che deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa

costituire pericolo attuale di un’offesa lesiva, dall’altro che l’imputato, il quale,
alle continenti notazioni di biasimo del Cipollaro, aveva risposto lanciandogli
insulti e minacce, ben avrebbe potuto troncare la discussione e allontanarsi,
essendo la tesi difensiva secondo cui egli non aveva alternative rispetto all’uso
dell’arma, siccome impossibilitato a fuggire per pregresse patologie ortopediche,
non solo impertinente nè confermata dalle certificazioni versate in atti, ma
contraddetta dallo stesso imputato che aveva giustificato il porto del coltello per
difendersi dall’eventuale attacco di cani randagi durante le sue passeggiate in

determinare l’erronea percezione di un imminente pericolo e della sua
inevitabilità, la denunzia di vizio di motivazione sul punto della legittima difesa
putativa è argomentata sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, non
suscettibili di autonoma rivalutazione in questa sede a fronte della coerente
lettura diversa datane dai giudici del merito.
3.3 Analoghe ragioni valgono per il mancato riconoscimento dell’eccesso
colposo che deve essere accertato sulla base di una situazione fattuale certa e
tale da giustificare l’errore di valutazione vertente sull’adeguatezza e sulla
proporzione della reazione all’altrui azione, ma la cui configurabilità richiede
ineludibilmente l’esistenza di tutti i presupposti della scriminante, nella specie
esclusa, di cui devono essere colposamente superati i limiti. E non risultando
neppure l’apparenza di un’aggressione a cui non poteva altrimenti porsi fine, non
può accedersi neppure alla tesi del colposo superamento dei limiti dell’esimente
putativa.
4. Improponibile e manifestamente infondata è la pretesa di far rileggere
alla Corte di legittimità i brani estrapolati dalla relazione peritale e dalla
consulenza di parte per dolersi del mancato riconoscimento del vizio totale di
mente, senza formulare alcuna motivata e ragionata critica alle conclusioni
raggiunte dal perito né menomamente indicare il diverso percorso informativo e
valutativo seguito nell’elaborato tecnico di parte, nel quale peraltro si afferma,
per come trascritto in ricorso, che il Pagano, al momento del fatto, ” non aveva
la capacità volitiva o comunque l’aveva fortemente scemata”.
5. Del tutto plausibile e attinente a valutazioni di merito congruamente
giustificate è la valutazione dell’esistenza della volontà omicida che i giudici
hanno ritenuto esistente sulla scorta della natura e delle caratteristiche dell’arma
usata, della regione attinta, della direzione del colpo e dell’adeguatezza della
condotta alla produzione dell’evento. La soluzione offerta si pone in continuità
con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale,
in linea di principio, non è dalla severità delle lesioni che può giudicarsi l’idoneità
dell’azione a cagionare l’evento morte, dovendo valutarsi tale profilo “ex ante” in
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biciletta. Ed allora, esclusa la ricorrenza di situazioni oggettive tali da

base alle sue caratteristiche ed alle modalità di realizzazione, in modo da
stabilire la reale adeguatezza causale e l’attitudine a determinare una situazione
di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto; non vengono dunque
in rilievo le effettive conseguenze del comportamento, perché, viceversa, nel
caso del delitto tentato in cui l’evento non si realizza, l’azione non sarebbe mai
idonea. Irrilevanti, in tale contesto, sono pertanto le doglianze relative alla
insussistenza, in concreto, di pericolo di vita, giacché, per come detto, non è
richiesto che l’azione abbia raggiunto tale stadio d’avanzamento.

correttamente esclusa sull’assorbente rilevo che l’aggressione non scaturiva da
alcun fatto ingiusto della vittima ma da una discussione che aveva trovato
origine e causa prima nella condotta del Pagano che, richiamato al rispetto delle
regole di civile convivenza, aveva lanciato insulti e minacce all’indirizzo della
parte lesa. Mancava, quindi, ogni elemento che consentisse di ipotizzare una
reazione iraconda. Né poteva ritenersi ingiusto il comportamento del Cipollaro
che, raggiunto dagli insulti, era tornato indietro senza mai trascendere dal piano
verbale del litigio. Anche sotto tale aspetto non vi era spazio per l’attenuante
invocata, mancando un evidente collegamento causale con l’azione e ogni
proporzione. E l’affermazione è corretta poiché è principio consolidato che
l’attenuante della provocazione è inapplicabile pur in presenza di un fatto
apparentemente ingiusto della vittima allorché la reazione è del tutto
inadeguata: così eccessiva e sproporzionata rispetto al diverbio o all’occasione
dal quale vorrebbe trarre pretesto da fare escludere la sussistenza d’ogni
ragionevole nesso con il fatto assertivamente provocatorio della vittima.
7. Si riferiscono infine ad aspetti fattuali e a valutazioni squisitamente di
merito, plausibilmente giustificate e perciò incensurabili in questa sede, le
censure sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di
appello ha motivato, evidenziando, a ragione della scelta operata, la gravità del
fatto, l’assenza di ogni segnale di resipiscenza, il comportamento dell’imputato
che aveva tentato di dileguarsi, bloccato prima dal fratello della vittima e poi
dagli agenti operanti, aspetti tutti rilevanti ai fini dell’esclusione dell’art. 62 bis
cod. pen..
8. Fondato, per quanto di ragione, si appalesa invece il quarto motivo con il
quale il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta compatibilità della circostanza aggravante dei motivi
futili con il pure ritenuto vizio parziale di mente.
La Corte di appello ha motivato la compatibilità piena tra l’aggravante e il
vizio parziale attraverso un generico rinvio “alle conclusioni del perito e alla

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6. Manifestamente infondata è la censura sul diniego della provocazione,

emersa idoneità dell’imputato a comprendere il disvalore delle sue azioni ed
autodeterminarsi”.
La valutazione medica specialistica, recepita dalla decisione e posta a
fondamento del riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., ha
evidenziato che l’imputato è affetto da disturbo schizotipico di personalità,
disturbo caratterizzato
comportante

“da uno stile cognitivo bizzarro ed eccentrico”

“notevoli disagi relazionali, stante il contegno esageratamente

individualista, le eccentricità evidenziate in ogni contesto

per la difficoltà di

organizzato su moduli che privilegiano significati particolari (…) a scapito
dell’integrazione con i dati oggettivi e con le opinioni correnti”.
Condividendo le conclusioni del perito, i giudici di appello hanno, pertanto,
affermato che “il vivace diverbio tra le parti, quantunque non idoneo a
giustificare la reazione nella quale è esitato -anche in considerazione della futilità
dei motivi scatenanti- (…) abbia generato uno stress tale da far scemare, senza
tuttavia escluderla del tutto, la capacità di intendere e di volere, sotto il profilo di
una diminuita capacità di controllo degli impulsi”.
Tanto precisato, va ribadito che questa Corte ha ripetutamente affermato
che non sussiste, sul piano astratto, incompatibilità tra il vizio parziale di mente
e la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen., in
quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta
estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere
può risultare grandemente scemata. Ma ha,nel contempo ribadito che rimane pur
sempre necessario verificare la sussistenza in concreto della compatibilita, non
potendosi escludere che la specifica situazione analizzata faccia emergere
l’incompatibilità fra le circostanze suddette laddove il vizio parziale di mente
abbia influito direttamente nella formazione della pulsione addensatasi nel
motivo qualificato come futile.
Ora, la motivazione offerta dalla Corte territoriale per affermare la ritenuta
compatibilità è, da un lato, carente o meramente apparente nella parte in cui
genericamente afferma, senza adeguatamente argomentare, la capacità
dell’imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e ad autodeterminarsi,
dall’altro, è contraddittoria nella parte in cui, alla stregua delle recepite
osservazioni del perito, descrive il vizio di mente del ricorrente come uno stato
patologico comportante: disagi relazionali, contegno esageratamente
individualista, difficoltà di adeguamento a normative sociali realistiche, difficoltà
di integrazione con i dati oggettivi e le opinioni correnti, stimandolo capace di
produrre un’alterazione dei processi intellettivi e volitivi ” sotto il profilo di una
diminuita capacità di controllo degli impulsi”.

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adeguamento a normative sociali realistiche. Il rapporto con la realtà (…) è

Emerge con nettezza, dunque, la carenza e la contraddittorietà della
motivazione che, pur ritenendo la personalità dell’imputato caratterizzata da un
discontrollo degli impulsi, ha sostanzialmente omesso l’accertamento doveroso,
in funzione della risposta da dare al motivo di appello, sul se la patologia
processualmente accertata potesse aver comunque riverberato taluni dei suoi
effetti sulla dimensione di maggiore disvalore che ha caratterizzato l’azione,
alimentato dal ritenuto motivo futile ovvero se la scaturigine del movente
all’azione non presentasse alcun nesso di collegamento o di interferenza con lo

9. In coerenza con quanto è sin qui emerso, la sentenza impugnata rigettate le altre doglianze proposte dal Pagano – deve essere annullata
limitatamente al motivo da ultimo considerato, con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto relativo alla compatibilità
nel caso concreto della circostanza aggravante dei motivi futili con il vizio
parziale di mente che tenga conto delle indicazioni svolte con la presente
decisione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi
e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017

ItConsigliere estensore

stato morboso.

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