Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18144 del 29/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18144 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORCE VINCENZO N. IL 30/07/1967
avverso la sentenza n. 4824/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 29/01/2013

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 5
gennaio 2012, con la quale, in parziale riforma di quella resa in
prime cure dal Tribunale di Como nella sezione distaccata di Cantù
il giorno 11 maggio 2011, veniva rideterminata in mesi quattro di
arresto la pena inflitta e per il resto confermato il giudizio di
colpevolezza in ordine ai reati contestatigli di cui all’art. 650 c.p. e
di cui all’art. 9 co. 1 L. 1423/1956, propone ricorso per
cassazione,assistito dal difensore di fiducia, Sorce Vincenzo
sviluppando un unico motivo di impugnazione.
Denuncia con esso la difesa ricorrente difetto di motivazione in
ordine alla entità della pena comminata e quanto al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. 11 ricorso è manifestamente infondato.
La Corte distrettuale ha, con motivazione esaustiva, determinato la
pena, riducendola, indicando la pena base per il reato più grave,
quello di cui all’art. 9 L. 1423/1956, nel minimo edittale, con un
aumento del tutto contenuto per la continuazione.
La corte ha inoltre argomentato esaustivamente la mancata
concessione delle attenuanti generiche con i numerosi precedenti
penali, anche gravi, a carico dell’imputato, da ciò desumendone
1′ immeritevolezza.
A ciò oppone la difesa ricorrente nulla più che una generica ed
aspecifica doglianza.
4. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITAT
IN CANCELLERI
ma, addì 29 gennaio 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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