Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18144 del 22/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18144 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARAMOZZINO FRANCESCO N. IL 30/09/1991
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 22/01/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 10/07/2013, la Prima sezione di questa
Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto da Francesco Scaramozzino avverso la
sentenza n. 22/2011 del 01/02/2012 della Corte di assise di appello di Reggio

provocazione e alle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della
medesima Corte.
Pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Reggio
Calabria, con sentenza deliberata il 19/12/2013, in parziale riforma della
sentenza emessa il 21/01/2011 dal G.u.p. del Tribunale di Locri, ha applicato a
Francesco Scaramozzino la circostanza attenuante della provocazione e le
circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflittagli in 10 anni, 3
mesi e 3 giorni di reclusione.
Ritenuta la sussistenza di dette attenuanti, la Corte di merito ha
rideterminando la pena sulla base dell’art. 68, secondo comma, cod. pen.,
secondo cui, in caso di circostanze attenuanti che comportino la stessa
diminuzione di pena, si applica una sola diminuzione, riconosciuta nella misura
massima di un terzo, considerata l’entità della provocazione subita dall’imputato
e il comportamento tenuto dopo la consumazione del delitto.
Muovendo dalla pena base di 23 anni di reclusione per il reato di omicidio
sub

A) irrogata dal G.u.p. – trattandosi di statuizione non intaccata

dall’annullamento con rinvio, che ha riguardato solo le circostanze indicate – la
Corte di merito ha operato la riduzione di un terzo per l’applicazione delle
circostanze attenuanti (15 anni e 4 mesi di reclusione), l’aumento per la
continuazione (pari 20 giorni di reclusione) e l’ulteriore riduzione di un terzo per
il rito.

2. Avverso la sentenza del 19/12/2013 della Corte di assise di appello di
Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione Francesco Scaramozzino,
attraverso il difensore avv. D. Putrino, denunciando – nei termini di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
La Corte di assise di appello ha avrebbe dovuto applicare la riduzione di un
terzo per l’attenuante della provocazione e, sulla pena risultante dalla
diminuzione, ridurre nuovamente di un terzo o, comunque, fino a un terzo, la

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Calabria, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della

pena inflitta in ragione dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a
norma dell’art. 63, secondo comma, cod. pen. Con l’ulteriore riduzione di un
terzo per le circostanze attenuanti generiche la pena finale doveva essere
individuata, con l’ulteriore riduzione per il rito abbreviato, in 6 anni, 10 mesi e 13
giorni di reclusione, non superiore al minimo imposto dall’art. 67 cod. pen.
Nel determinare la pena base, la Corte di assise di appello si è rifatta alla
determinazione del giudice di primo grado, la cui valutazione era viziata da
erronea valutazione delle circostanze di fatto, così come il diniego delle

determinare l’aumento per il reato satellite, il giudice del rinvio ha aumentato la
pena base non di un mese, come aveva fatto il giudice di primo grado, ma di
venti giorni di reclusione, sicché la pena base doveva essere rideterminata
rivalutando le circostanze di fatto così come imposto dalla sentenza di
annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato.
La doglianza relativa all’individuazione della pena base da diminuire per
effetto delle riconosciute circostanze attenuanti non è fondata, posto che è
esatto il rilievo del giudice del rinvio circa la sottrazione alla sua cognizione della
relativa valutazione: la portata dell’annullamento disposto da questa Corte,
infatti, era limitata all’applicabilità, nel caso di specie, delle circostanze
attenuanti generiche e della provocazione e solo ai fini del giudizio relativo alla
sussistenza di dette circostanze il giudice del rinvio doveva operare una
rivalutazione del fatto, restando pertanto preclusa una rivisitazione della pena
base individuata dai primi giudici. Né in senso contrario può argomentarsi sulla
base della diversa entità (un mese e 20 giorni di reclusione) dell’aumento
stabilito per il reato satellite rispettivamente dai primi giudici e dal giudice del
rinvio, posto che quest’ultimo doveva operare detto aumento sulla base della
diversa entità della pena per il reato sub A) derivata dall’applicazione delle
riconosciute circostanze attenuanti.
E’ invece fondata, nei termini di seguito specificati, la censura relativa
all’applicazione della disciplina di cui all’art. 68, secondo comma, cod. pen., che
erroneamente la sentenza impugnata ha correlato al concorso di circostanze
attenuanti comportanti la stessa diminuzione di pena, laddove il presupposto
applicativo della disciplina indicata è costituito dal concorso di una circostanza
attenuante che comprende in sé un’altra circostanza attenuante: la norma,
dunque, attiene alla fattispecie del concorso apparente di circostanze (ad

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circostanze attenuanti censurato dalla Corte di cassazione, tanto più che, nel

esempio, l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, che
esclude l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.,
costituendo la prima norma speciale della seconda: Sez. 4, n. 12323 del
27/04/1999 – dep. 30/10/1999, Cantini F, Rv. 215004), fattispecie non
configurabile nel caso di specie, nel quale deve trovare applicazione, nei limiti di
cui all’art. 67 cod. pen. (e ferma restando la riduzione per il rito abbreviato), la
disciplina del cumulo materiale ex art. 63, secondo comma, cod. pen., in forza
della quale, in caso di concorso omogeneo di più circostanze attenuanti ad

dalla diminuzione precedente. Questa Corte non può procedere alla
rideternninazione della pena nel senso invocato dal ricorrente, attesa la
discrezionalità attribuita al giudice nella determinazione della diminuzione della
pena. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena per l’applicazione delle circostanze attenuanti, con
rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello
di Reggio Calabria, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
per l’applicazione delle concesse attenuanti, con rinvio per nuovo esame sul
punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria; rigetta
nel resto il ricorso.
Così deciso il 22/01/2015

effetto comune, la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante

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