Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18144 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18144 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORAN AQUINO PORFIRIO nato il 18/05/1981

avverso l’ordinanza del 14/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 15 giugno 2017, il Tribunale di sorveglianza di
Catania ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza
della stessa città aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata presentata
dal difensore di Moran Aquino Porfirio per il periodo 16 luglio 2012 — 16 luglio
2013.
Il provvedimento impugnato segue ad annullamento con rinvio di un
precedente provvedimento dello stesso tenore, annullamento pronunziato dalla
prima Sezione penale di questa Corte il 14 febbraio 2017. Con quest’ultima
sentenza, la Corte aveva censurato la precedente ordinanza del Tribunale
catanese, ritenendola affetta da difetto di motivazione quanto ai connotati
fattuali specifici dell’infrazione disciplinare del 23 dicembre 2013, ritenuta
ostativa alla concessione del benefico per i due semestri antecedenti. Pur

Data Udienza: 06/04/2018

essendo astrattamente possibile che un’infrazione successiva riverberasse i
propri effetti negativi anche su un periodo precedente — ha ritenuto la prima
Sezione — la lacuna motivazionale impediva di comprendere come si fosse giunti
alla conclusione della mancanza, in capo al detenuto, di un serio processo di
risocializzazione anche per i due semestri predetti.
2.

Avverso l’ordinanza del 15 giugno 2017 ha proposto ricorso per

cassazione il difensore del detenuto Avv. Massimo Igor Consortini.
2.1. Con il primo dei motivi articolati, il ricorrente lamenta violazione

aveva indicato la lacuna motivazionale da riempire anche con riferimento alla
mancata valutazione degli elementi positivi offerti dalla difesa e dei dati positivi
emergenti dalla relazione comportamentale, mentre nel nuovo provvedimento ci
si era intrattenuti esclusivamente sulla descrizione del fatto del 23 dicembre
2013 alla base dell’infrazione.
2.2. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 125, comma 3, cod.
proc. pen. perché il Tribunale catanese non aveva spiegato le ragioni per le quali
la gravità dell’infrazione prevaleva sugli elementi positivi evidenziati dalla difesa
nella memoria depositata 1’8 giugno 2017, e, in particolare, su quelli documentati
dalla relazione del direttore della casa di reclusione di Augusta del 29 settembre
2014 e da quella concernente la detenzione presso l’altra struttura dove Moran
era stato ristretto.
2.3. Il terzo motivo verta sulla presunta, cattiva interpretazione dell’episodio
di infrazione, del quale Moran non era stato né artefice né promotore, ma mero
partecipe insieme ad altri, mentre l’iniziativa apparteneva ad altro soggetto ed il
ricorrente non aveva riportato lesioni, come testimoniato dai rapporti del
personale di Polizia penitenziaria allegati al ricorso.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge quanto
all’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 perché non vi era stata valutazione globale
del comportamento del detenuto.
3. Il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché il
Tribunale di Sorveglianza, con motivazione ancorata ai dati di fatto, aveva
desunto un giudizio negativo sul reale percorso di reinserimento sociale del
condannato e sulla sua partecipazione all’opera di rieducazione dall’episodio alla
base dell’infrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2

dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. perché la sentenza della prima sezione

1.1. Il primo motivo è infondato. Il vizio di motivazione rilevato dalla prima
Sezione attiene chiaramente alla mancata indicazione delle
materiali»

«coordinate

che avevano caratterizzato la condotta del detenuto alla base

dell’infrazione del 23 dicembre 2013, il che impediva di comprendere quale fosse
stato il percorso attraverso il quale si era giunti ad escludere l’esistenza di un
serio processo di risocializzazione anche per i semestri pregressi. Solo come
considerazione ancillare, a supporto della necessità di un approfondimento dei
connotati materiali della condotta trasgressiva, la Corte aveva indicato

settembre 2014 senza spingersi, tuttavia, ad individuare, quale falla
motivazionale cui riparare, una specifica delibazione comparativa con i fatti
dell’infrazione. Ebbene, il Tribunale catanese ha approfondito l’aspetto rispetto al
quale la Corte aveva rilevato le carenze motivazionali e, sulla scorta dei dati
negativi che ne ha ricavato, ha escluso l’esistenza del percorso di
risocializzazione, senza che una specifica valutazione comparativa con le
informazioni positive relative al detenuto fosse imposta ex art. 627, comma 3,
cod. proc. pen.
1.2. Il secondo motivo è del pari infondato in quanto il provvedimento non
difetta di motivazione; il Tribunale di Sorveglianza, infatti, ha incentrato la sua
valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 54 I. 26 luglio 1975,
n. 354 sull’episodio del 23 dicembre 2013, che ha analizzato nei suoi snodi
fattuali e nelle sue implicazioni emblematiche della mancata risocializzazione,
senza che assuma rilevanza dirimente l’assenza di valutazione dei dati positivi,
evidentemente ritenuti totalmente recessivi.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto le doglianze del ricorrente
imporrebbero una riedizione della delibazione di merito del Tribunale di
Sorveglianza circa i connotati fattuali dell’infrazione commessa dal Moran, che è
estranea al giudizio di legittimità.
1.4. Il quarto motivo è infondato laddove la parte ritiene essere mancata,
nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza, una valutazione globale del
comportamento del detenuto. Tale impostazione sembra trascurare, in primo
luogo, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016,
Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo,
Rv. 263428) ha sancito il principio secondo cui

«In tema di liberazione

anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del
comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non
esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio
relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una

3

l’esistenza di valutazioni positive nella relazione comportamentale del 9

violazione che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul
detenuto».
In secondo luogo, il ricorrente omette di considerare che il Tribunale, con
motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente
indicato le ragioni per le quali il comportamento descritto poteva riverberarsi
anche al di fuori del semestre in cui era stato posto in essere, dimostrando
«palesemente la resistenza del reo agli interventi trattamentali inframurari» e
«l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione».

delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 06/04/2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Paola Borrelli

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Depositato in Ca cettlieria
Roma, lì

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2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

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