Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18143 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18143 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GJOKICAJ YLBER nato il 03/11/1981 a SCUTARI( ALBANIA)
MUSTAFA NAZMI nato il 09/08/1966 a SCUTARI( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 31 maggio 2017, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibili
gli appelli proposti dal difensore di Yiber Gjokicaj e Nazmi Mustafa, condannati in
primo grado dal Tribunale di Cuneo per il reato di rissa aggravata. In particolare,
la Corte di merito rilevava come, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n.
8825 del 2017, i motivi di appello debbano considerarsi inammissibili se non
dotati di specificità, evidenziando come gli appellanti avessero ignorato,
totalmente o parzialmente, le ratíones decídendi che avevano condotto il Giudice
di primo grado a ritenere processualmente accertata la loro partecipazione al
fatto, a respingere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti
generiche e a determinare il trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 06/04/2018

2. Avverso detto provvedimento ha proposto un unico ricorso per cassazione
il difensore degli imputati, lamentando violazione di legge per l’erronea
declaratoria di inammissibilità degli appelli, rimarcando come la Corte
distrettuale non avesse tenuto conto del favor impugnationis e come avesse
ignorato che la difesa aveva contestato il riconoscimento di un contributo causale
dei due imputati al fatto. Sull’incensuratezza, sia per la dosimetria della pena che
per le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale di Cuneo aveva omesso di
motivare.

aspecificità dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
La premessa teorica della Corte torinese è data dalla pronunzia delle Sezioni
Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui
l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino
esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto
o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con un confronto
reale con esse.
Ebbene, si ritiene che la dichiarazione di inammissibilità degli appelli sia
corretta laddove essa fonda sul presupposto che gli appellanti non si fossero
confrontati con le rationes decidendi che avevano condotto il Tribunale sia
all’affermazione di penale responsabilità, sia alla negazione delle circostanze
attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
Quanto al primo aspetto, correttamente la Corte distrettuale ha rimarcato
come gli appelli non avessero motivatamente contestato i dati probatori
evidenziati circa l’individuazione degli imputati quali corrissanti e quali soggetti
cui riferire il lancio del bicchiere che aveva colpito la persona offesa, dal
momento che gli appellanti avevano ignorato la ricostruzione della dinamica del
fatto e della collocazione della persona offesa, nonché la valenza probatoria dei
certificati medici e del riconoscimento degli imputati da parte degli operanti.
Lo stesso dicasi quanto alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, laddove gli appellanti si erano limitati a valorizzare
l’incensuratezza, senza affrontare il tema della mancanza di comportamenti
resipiscenti su cui il Tribunale — dopo aver valutato la neutralità della mancanza
di precedenti — aveva fondato la propria scelta.
Analoga considerazione, infine, induce a disattendere anche l’ultimo aspetto
della doglianza — quello relativo al trattamento sanzionatorio — giacché, anche

2

3. Il Sost. Procuratore generale Fulvio Baldi, condividendo la valutazione di

in questo caso, gli appellanti avevano mancato di affrontare il tema della gravità
del fatto su cui il Giudice monocratico aveva fondato la propria scelta
comnnisurativa.
2. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/04/2018.
Il Presidente
n
Paola Borrelli Gero Sbeone

Il Consigliere estensore

Y

1/4;10.4

Depositato in Canoe!
Roma, lì

2 4…21,..,

P.Q.M.

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