Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18141 del 03/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18141 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANNOSCIA ANGELA nato il 11/12/1973 a BARI

avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Uditi in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per il rigetto
del ricorso e, per la ricorrente, l’avv. E. D’Erasmo, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 03/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21/11/2017, il Tribunale del riesame di Bari
dichiarava l’inefficacia – per omessa notifica all’indagata, nei termini, dell’avviso
di fissazione dell’udienza camerale – della misura cautelare dell’obbligo di dimora
applicata ad Annoscia Angela con ordinanza del 30/10/2017 del Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Trani.
Con ordinanza in data 01/12/2017, il Giudice delle indagini preliminari del

cautelare dell’obbligo di dimora in relazione all’imputazione provvisoria di furto
pluriaggravato continuato in concorso con altra persona.
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale del riesame di Bari, con
ordinanza in data 22/12/2017, la rigettava, rilevando, con riferimento al
presupposto delle “eccezionali esigenze cautelari” ex art. 309, comma 10, cod.
proc. pen., che dalla motivazione della nuova ordinanza applicativa emerge
«un’adeguata e specifica motivazione relativa alla eccezionalità e rilevanza delle
stesse esigenze cautelari, legate in particolare alla natura delle stesse in
relazione alle specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché ai precedenti
evidenziati dalla P.G. a carico delle indagate e alla personalità delle stesse, in
particolare ritenendosi che la misura applicata dell’obbligo di dimora con
prescrizioni oraria fosse adeguata ad evitare che le donne si rendessero
responsabili di altre trasferte criminali in località limitrofe depredando altri
esercizi commerciali»; ha osservato ancora il Tribunale del riesame che «al di là
del dato formale con cui si indica espressamente che una determinata situazione
rientra nell’ipotesi delle “eccezionali esigenze cautelari”, ciò che rileva è la
sostanza del provvedimento cautelare e cioè le ragioni per cui il giudice ha
ritenuto di applicare all’indagato/imputato una determinata misura».

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del
22/12/2017 ha proposto ricorso per cassazione Annoscia Angela, attraverso il
difensore avv. R. D’Erasmo, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei
limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione dell’art.
309, comma 10, cod. proc. pen.: l’ordinanza in data 01/12/2017 del Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Trani non contiene alcuna adeguata e
specifica motivazione in merito alla eccezionalità e alla rilevanza delle esigenze
cautelar’, essendosi limitata a un “copia-incolla” di quella originaria; il vizio non
poteva comunque essere sanato dal tribunale del riesame, i cui poteri integrativi
possono operare soltanto quando la motivazione non sia totalmente mancante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

Tribunale di Trani disponeva nuovamente l’applicazione all’indagata della misura

1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito
indicati.

2. Nella formulazione introdotta dall’art. 11, comma 5, della legge 16 aprile
2015, n. 47, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. stabilisce che, nei casi di
perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa dovuta ai superamento dei termini
di cui alla prima parte dello stesso comma 10, la misura non può essere

chiarito dalla Corte costituzionale, la novella del 2015 «intende impedire che
“l’ordinanza che dispone la misura coercitiva” sia “rinnovata”, cioè che
l’ordinanza sia riemessa con la stessa motivazione, nonostante la perdita di
efficacia» (Corte cost., sent. 233 del 2016). Preclusa, dunque, la mera
“rinnovazione” dell’ordinanza applicativa, le “eccezionali esigenze cautelari” che
consentono la nuova applicazione della misura dichiarata inefficace possono
essere desunte anche dai medesimi elementi già sussistenti al momento
dell’emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un quid
pluris rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di
elementi nuovi sopravvenuti (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv.
271653; Sez. 2, n. 16187 del 01/02/2017, Sinicropi, Rv. 270265), dovendo,
tuttavia, il tribunale valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma
rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente
motivata in ordine alla sussistenza di “eccezionali esigenze cautelari” (Sez. 2, n.
51098 del 04/11/2016, Iovine, Rv. 268346). In caso contrario, ossia qualora il
giudice delle indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso di
motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze
cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere
sanato dal tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9
dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando la
motivazione non sia totalmente mancante (Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016,
Peluso, Rv. 267233): invero, la disciplina dettata dagli artt. 292, comma 2, lett.
c) e 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen. non autorizza «l’esclusione
dall’esposizione e dall’autonoma valutazione delle esigenze cautelari che il
giudice ha l’obbligo di effettuare nell’esercizio del potere di applicazione della
misura cautelare richiesta dal pubblico ministero (la cui mancanza il tribunale del
riesame deve sanzionare con l’annullamento del titolo cautelare) anche del
profilo della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto» (così, con riferimento all’ipotesi di mancanza di motivazione sul
requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall’art. 275,
comma 4, cod. proc. pen., Sez. 5, n. 21201 del 12/01/2017, Piras, Rv. 270098).

3

rinnovata «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate»: come

3. Il Tribunale del riesame di Bari non ha fatto buon governo dei princìpi di
diritto richiamati. I riferimenti alla «adeguata e specifica motivazione relativa alla
eccezionalità e rilevanza» delle esigenze cautelari non superano il dato della
mancanza della specifica motivazione richiesta dal nuovo comma 10 dell’art. 309
cod. proc. pen., mancanza resa del tutto evidente dalla piena identità delle
motivazioni delle due ordinanze applicative (del 30/10/2017 e del 01/12/2017)
nella parte dedicata alle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame, in altri

sovrapponendosi in toto a quella dell’ordinanza genetica della misura dichiarata
inefficace, risulta totalmente mancante in punto sussistenza delle “eccezionali
esigenze cautelari” ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Il che, come si è
visto, precludeva l’attivazione dei poteri integrativi del giudice del riesame.
Pertanto, l’ordinanza impugnata e l’ordinanza in data 01/12/2017 devono
essere annullate senza rinvio e deve disporsi la cessazione della misura cautelare
disposta da quest’ultima ordinanza nei confronti di Annoscia Angela; la
Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché quella in data
01/12/2017 nei confronti di Annoscia Angela. Dispone la cessazione della misura
cautelare applicata nei confronti della ricorrente. Manda la Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 03/04/2018.
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termini, ha integrato la motivazione della nuova ordinanza applicativa, che,

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