Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18140 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18140 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LABIDI MOHSEN nato il 13/11/1964

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Labidi Mohsen, tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare
coercitiva degli arresti domiciliari da scontare presso la propria abitazione, in

prima parte e n. 7 cod. pen., ricorre, con il ministero del proprio difensore, avverso
l’ordinanza del Tribunale della libertà di Catania del 21 dicembre 2017, di conferma
del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale
applicativo della restrizione preventiva della libertà personale.
2. A suffragio della richiesta cassatoria deduce il vizio di violazione di legge,
in relazione agli artt. 275, 309 e 311 cod. proc. pen., e il vizio di manifesta illogicità
della motivazione, per essersi prodotto il giudice censurato in una motivazione del
tutto scollegata dal contenuto dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari,
che aveva applicato ad esso ricorrente non la misura cautelare in carcere, ma
quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita in Catania Via
Buonafede n. 17. e perché insensibile, di conseguenza, agli elementi ed argomenti
addotti dalla difesa.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Deve, infatti, riconoscersi che la motivazione posta dal Tribunale a
corredo del provvedimento impugnato è talmente inconferente rispetto allo stesso
contenuto dell’ordinanza sottoposta a vaglio, ai sensi dell’art. 309 cod. proc.pen.,
– con quale in effetti il Giudice delle indagini preliminari aveva applicato al Labidi
la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari presso la propria abitazione
– da risultare priva di qualsivoglia apparenza di razionalità e così da incarnare la
negazione stessa di un impianto giustificativo di una decisione giurisdizionale
riconoscibile come tale. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte
con l’affermare che ricorre il vizio di motivazione apparente, censurabile come
violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., allorchè la motivazione
sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto
da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di
merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate rispetto alle
deduzioni difensive da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il
provvedimento (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
4. S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio al Tribunale della Libertà di Catania per nuovo esame.
2

relazione alla contestazione di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 2

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per
nuovo esame.

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

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MA t44.„,,SAAAm.3.41,.

Depositato in Cancelleria
Roma, lì…..

Il Presidente
Gerardo

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Così deciso il 26/03/2018.

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