Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18138 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18138 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOVIELLO VINCENZO nato il 13/08/1953 a AVERSA

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
~e/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli – Sezione Riesame ha confermato
integralmente il provvedimento cautelare applicativo della misura degli arresti domiciliari posta
a carico dell’indagato per i reati di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen., misura adottata dal G.i.p.
del Tribunale di Napoli Nord in data 22.11.2017.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l’indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

Denunzia, in primo luogo e in termini generali, una disattenzione dimostrata dal giudice
impugnato in ordine all’esame della documentazione allegata dalla difesa a corredo della
memoria difensiva versata in atti, atteso che la stessa riguardava i medesimi documenti già
allegati dal P.m. per la richiesta di applicazione della misura cautelare, e non già documenti
autonomamente depositati.
Sul punto si evidenzia una sicura superficialità nell’esame dei documenti che, diversamente da
quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, sarebbero temporalmente corrispondenti al periodo in
cui sono state contestate le condotte illecite, e cioè l’arco temporale compreso tra il 1996 ed il
2002.
Si contesta, altresì, l’attendibilità delle s.i.t. rese dal Dott. De Laurentiis, medico che aveva
visitato la Rinaldi per il rinnovo della patente di guida, atteso che il medico sentito non era uno
specialista in materia psichiatrica, e dunque non aveva la capacità tecnica per esprimere un
giudizio sulla patologia patita dalla Rinaldi e dunque sulla legittimità o meno della richiesta
della Rinaldi ad ottenere il trattamento pensionistico.
Ciò rendeva peraltro – sostiene la difesa – ancor più contraddittoria la motivazione impugnata,
giacché la stessa aveva ritenuto invece inattendibile, in modo inspiegabile, la consulenza
tecnica d’ufficio disposta in sede giudiziale per il riconoscimento dei benefici pensionistici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Occorre premettere che l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere
di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è
stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di
carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo ed unico motivo, vizio argomentativo.

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento” (Cass. Sez. 6″, sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep.
16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza
e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al
giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la
concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata,
coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo
del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto” (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
2.2 Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente intenda sollecitarla ad una
rivalutazione diretta del compendio indiziario e del suo grado di gravità, già correttamente ed
ampliamente scrutinato invece dal giudice del riesame con motivazione scevra da aporie e
criticità argomentative, proponendo censure che si pongono, all’evidenza, ben al di là del
perimetro di cognizione del giudizio di legittimità.
2.2.1 Così la richiesta di rivalutazione del profilo di attendibilità delle dichiarazioni assunte a
s.i.t. del Dott. De Laurentiis, come, del resto, anche la richiesta di riesame del contenuto della
documentazione medica allegata agli atti rappresentano profili di giudizio che esulano, per le
ragioni sopra rappresentate, dai limiti di valutazione della Corte di Cassazione, se scollegati,
come avvenuto nel caso di specie, dall’allegazione di un vizio argomentativo che sia idoneo ad
inficiare la tenuta logica complessiva della motivazione impugnata.
2.3 Ma il ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità.
Orbene, la parte ricorrente non si confronta neanche con l’argomentazione più incisiva posta a
sostegno del giudizio di gravità indiziaria qui contestato. Ed invero, il Tribunale ricorso ha
evidenziato, nella sua ampia motivazione, che la diagnosi formulata nei termini di una
patologia psichiatrica particolarmente grave ed invalidante non era comunque compatibile con
lo stile di vita adottato dalla Rinaldi ( guida dell’autovettura, assistenza alla madre anziana ),
per come accertato ed osservato dagli organi inquirenti nelle loro attività di indagine svolte
anche tramite pedinamenti ed osservazione, così rendendo l’allegazione e la discussione della
ulteriore documentazione medica non proveniente dal Dott. Noviello del tutto superflua ed
ultronea, giacché non è dato discutere – per quanto qui interessa – della possibile conferma
della patologia diagnosticata dal Noviello con altre possibili valutazioni effettuate da altri

3

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del

medici, quanto piuttosto della evidente inverosimiglianza della esistenza di patologie così gravi
in un soggetto che adotta uno stile di vita approntato a caratteri di assoluta normalità.
Sul punto non è dato registrare da parte del ricorrente alcun profilo di censura, così rendendo
la motivazione impugnata idonea a superare il vaglio di legittimità qui proposto.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26.3.2018

P.Q.M.

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