Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18135 del 01/04/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18135 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
MARTIN ERIK N. IL 04/10/1986
avverso la sentenza n. 369/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
15/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/-gentitt le conclusioni del PG Dott. ,Pc-«. ):-.0(ix-e-c-r-:’`e
vée-é Zt CA-512
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/04/2015
Cc li Martiri
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Bergamo ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod, proc,
pen. nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 commi
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo
l’illegalità della pena. Infatti nella determinazione del trattamento sanzionatorio si è
partiti dalla pena base di quattro mesi di arresto ed euro 1800 di ammenda che è
inferiore a quella minima prevista dal richiamato all’art. 186 comma
2 lettera C nella
misura di 6 mesi di arresto.
3. Il ricorso è fondato.
La normativa richiamata prevede per la fattispecie in esame la pena minima di
sei mesi di arresto e 1500 euro di ammenda, mentre tale pena è stata erroneamente
determinata in quattro mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda. Dunque,
effettivamente, il trattamento sanzionatorio convenuto tra le parti e recepito del
giudice è illegale per ciò che attiene alla pena detentiva; e ciò vulnera in radice la
sentenza che, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Bergamo per l’ulteriore corso.
Roma 1 aprile 2015.
2 lettera C e 2 sexies del codice della strada commesso il 19 luglio 2013.