Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18134 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18134 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPALIA ROCCO nato il 24/10/1950 a PLATI’

avverso l’ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

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Udito il difensore

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Data Udienza: 27/02/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Paolo Canevelli, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 aprile 2017 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha rigettato il
reclamo proposto da Papalia Rocco avverso il provvedimento di diniego della liberazione
anticipata “speciale” pronunciata dal magistrato di Sorveglianza di Cagliari in data 4 agosto
2014.

25 novembre, parimenti di rigetto dell’istanza dell’odierno ricorrente, che era stata annullata
da questa Corte con sentenza n. 6013/2017.
2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso per cassazione il condannato
affidandolo ad un unico motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 606 comma 10 lett. b) c.p.p. in
relazione all’art. 4 bis O.P. e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata, pur partendo dal provvedimento di cumulo
corretto del 23.2.2004, pur considerando il cumulo materiale corretto pari a 41 anni 9 mesi e 5
giorni e pur applicando, infine, il corretto principio di diritto sulle modalità di scioglimento
fittizio del cumulo, ha errato nell’individuazione della “parte ostativa” del cumulo giuridico
concretamente in espiazione.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha errato nell’individuare la pena di 10 di reclusione,
inflitta per il delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309/90, aggravato dall’art. 80 comma 2°, quale
pena “ostativa” , rientrando tale delitto (di cui al capo 54 della sentenza 17.2.2000 della Corte
d’assise d’Appello di Milano) nella categoria dei reati solo parzialmente ostativi, potendo il
beneficio della liberazione anticipata speciale essere concesso se non vi sono elementi ostativi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (nel
caso di specie insussistenti).
Non rientrando quindi il delitto in oggetto tra quelli ostativi alla concessione del beneficio,
assume il ricorrente che l’effettiva espiazione della parte ostativa di pena si è verificata nel
marzo 2011 , con conseguente suo attuale diritto al beneficio richiesto.
Con memoria depositata il 21.2.2018 il ricorrente ha dato atto di essere stato scarcerato in
data 6 maggio 2017 in esito all’accoglimento in data 5 maggio 2017 dell’istanza di liberazione
anticipata ordinaria (relativa ai 5 semestri dal 18 settembre 2014 al 18 marzo 2017 per un
totale di 225 giorni). Tuttavia, dando atto che in sede di esecuzione pendevano ancora la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e la misura
di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tre anni, il ricorrente ha comunque insistito
nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
2

Tale ordinanza è stata emessa dal predetto Tribunale dopo una precedenza ordinanza del

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va osservato che a norma dell’art. 4 DL n. 46/2013, come convertito nella L. n.
10/2014, il beneficio della liberazione anticipata speciale non si applica ai “condannati per
taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della L. n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)”.
Non vi è dubbio che il tenore testuale dell’art. 4 DL n. 46/2013 sia tale per cui
l’esclusione del beneficio della liberazione anticipata speciale è stata prevista per tutti

distinguo, non avendo il legislatore inteso introdurre alcuna diversificazione di trattamento
in ragione del diverso catalogo di reati contenuti nei diversi commi (da 1 a 1 quinques)
nell’articolo medesimo.
Pertanto, il riferimento effettuato dal ricorrente alla insussistenza da parte sua di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva non è pertinente.
La presenza o meni di tali legami rileva solo in relazione alla possibilità di usufruire dei
“benefici di cui al comma 1” previsti dall’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, ovvero
l’assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione
(mentre, per espressa disposizione di legge, la liberazione anticipata ordinaria è sempre
concedibile e non soggetta restrizioni).
Il predetto legame rileva quindi in relazione a differenti istituti penitenziari.
In conclusione, tutti i delitti ricompresi nella formulazione dell’art. 4 bis O. P. sono
ostativi alla concessione della liberazione anticipata “speciale”.
Il rigetto del ricorso composta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

coloro che siano stati condannati per i delitti indicati nell’art. 4 bis O.P. senza alcun

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