Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18132 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18132 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACILLI GIUSEPPE nato il 08/07/1972 a MONTE SANT’ANGELO

avverso l’ordinanza del 04/05/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Udito il difensore

Data Udienza: 09/02/2018

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Sante
Spinaci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 4 maggio 2017, il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice dell’Esecuzione, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di un
precedente provvedimento, rigettava l’istanza, avanzata da Pacilli Giuseppe, al fine di ottenere

cod. pen., con riferimento a sentenze definitive di condanna, emesse dalla Corte d’Appello di
Bari, in date 12/02/2002, 17/6/2008, 6/05/2003 e 8/11/2004, nonché dalla Corte d’Assise
d’Appello di Bari, in date 8/05/2008 e 29/11/2007.
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega
il travisamento dell’oggetto della richiesta e l’illogicità della motivazione, imperniata
essenzialmente sulla mancata ravvisabilità di un disegno criminoso unitario. In effetti il
beneficio richiesto riguarderebbe esclusivamente gruppi di reati omogenei (estorsioni e
violenza private), tipologia di reati, questa, riscontrabile tra le violazioni penali, oggetto delle
sentenze della Corte d’Appello di Bari, datate 12 febbraio 2002 e 17 giugno 2010, entrambe
irrevocabili. Si tratta di reati, risalenti al 1993, commessi per di più nello stesso territorio.
Analoghe osservazioni potrebbero essere svolte in relazione alle sentenze emesse dalla Corte
d’Appello d’Assise di Bari del 29 novembre 2007 e del 19 giugno 2008, per reati di tentata
violenza privata, commessi in Manfredonia, nei mesi di agosto e dicembre del 2002, sino al
marzo 2003. Altrettanto, secondo il ricorrente, sarebbe poi riscontrabile, con riferimento alle
altre sentenze, emesse dalla corte d’appello barese, il 6 maggio 2003 e 1’8 novembre 2004.
L’omogeneità delle violazioni e la sistematicità delle condotte, già poste in luce dai giudici della
cognizione, ai fini del riconoscimento del vincolo di continuazione interna, renderebbero
evidente l’unicità del disegno criminoso, secondo una progressione criminosa, connotata, nella
seconda fase, dall’appartenenza “associativa”. L’ampliamento a dismisura dell’oggetto del
contendere aveva posto in evidenza diversità e distanze cronologiche, mentre il giudice
avrebbe dovuto limitarsi a gruppi di sentenze e ai reati commessi nei periodi indicati in tali
provvedimenti, così come richiesto dall’istante. Per di più, il provvedimento impugnato sarebbe
affetto da ulteriori vizi di legittimità, quale il difetto assoluto di motivazione, in considerazione
dei riferimenti a reati, di natura diversa, con conseguente travisamento delle deduzioni del
richiedente, senza, peraltro, una compiuta valutazione delle risultanze processuali, desumibili
dalle sentenza di condanna, sopra citate.
Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l’assunto, esposto
nel provvedimento impugnato, circa l’insufficienza dei dati, in vista della prospettazione di
un’unicità di un disegno criminoso, necessariamente presente a monte, sin dalla prima azione.

1

il riconoscimento della continuazione tra reati, ai sensi degli art. 571, codice di rito, e 81 cpv.,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione fonda la propria decisione
innanzitutto sugli orientamenti maggioritari della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali,
per l’applicazione del vincolo della continuazione, contemplato dall’art. 81 cpv, cod. pen., è
necessario che i singoli reati siano previsti e preordinati a monte quali episodi attuativi di un
unico programma criminoso.

attività criminose, essendo la norma ben delineata nella prima disposizione e non potendosi
equiparare un preciso disegno criminoso ad un’attitudine criminale, sia pure in relazione a
violazioni di natura identica o similare.
In tale ottica, in giurisprudenza, è stato chiarito che non giustificano l’applicazione del vincolo
della continuazione né l’omogeneità delle violazioni né la costanza nel tempo di un proposito
criminoso.
E’ necessaria la riprova di un’ideazione a monte, congiunta ad una volontà specifica.
Questa è l’interpretazione rigorosa della norma in questione, il che, peraltro, si giustifica,
anche alla luce della ratio stessa della disposizione, coincidente con l’applicazione di un’unica
sanzione al reato continuato, considerato unitariamente, come frutto di una sola ideazione ed
esecuzione progressiva.
Poste tali premesse di carattere generale, per quanto poi concerne l’allegazione di una
mancata considerazione delle singole sentenze, va detto che, sia pure in modo non ordinato, il
giudice, nel provvedimento impugnato, ha esaminato i singoli gruppi di sentenze.
Basti considerare al riguardo che il Tribunale ha valutato partitamente i reati , oggetto delle
sentenze della Corte d’Appello di Bari e della Corte d’Assise d’Appello di Bari, datate
12/02/2002, 17/06/2008 e 8/05/2008, pertinenti rispettivamente ad un furto

di

un’autovettura, con conseguente estorsione, a una tentata estorsione in danno del titolare di
un frantoio, commessa con una bomba carta, fatti, in entrambi i casi, risalenti al dicembre del
1993, e a una estorsione continuata, in materia di reati di armi e rientrante nell’attività di un
sodalizio ex art. 416 bis. Il giudice ha poi esaminato reati di estorsione, oggetto delle sentenze
della Corte d’Appello barese, datate 6/05/2003 e 8/11/2004, fatti risalenti ai mesi di settembre
e di luglio 2001. Da ultimo, sono stati esaminati reati di tentata violenza privata, commessi in
epoca prossima al 2/08/2002( sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bari del 29/11/2007)
e di violenza privata e di evasione, commessi a decorrere dal settembre 2002( sentenza del
Tribunale di Foggia del 10/01/2012 ).
Trattasi di reati commessi entro un arco di dieci anni, con riferimento ai quali il giudice ha
evidenziato le diverse epoche di commissione dei reati, l’omogeneità o meno degli illeciti e le
diverse modalità di esecuzione, inclusa la connessione dei reati, nel secondo periodo, al
sodalizio, di stampo mafioso.

2

In tale ottica, non può venire in considerazione uno stile generico di vita, improntato ad

Sulla scorta di tali elementi fattuali, il giudice ha concluso, evidenziando la propensione a
delinquere, sintomo di uno stile di vita ormai acquisito dal prevenuto, senza, peraltro,
riscontrare il presupposto essenziale dell’istituto della continuazione, coincidente, per
l’appunto, con una preventiva ideazione delle varie violazioni, necessariamente collegata alla
previsione, nell’art. 81 cpv c.p., di un disegno criminoso unitario.
Anche a ritenere l’esposizione, contenuta nel provvedimento impugnato, non esaustiva,
rispetto a tutte le violazioni, dettagliatamente indicate nel ricorso, il nucleo centrale della
motivazione resiste al riscontro della vicinanza temporale e dell’omogeneità e dell’identità di

similare delle modalità di esecuzione.
Dalla dettagliata disamina, contenuta nel ricorso odierno, non emerge un’effettiva
contestazione della carenza di un’ideazione preventiva dell’insieme di violazioni, pur avuto
riguardo ai singoli gruppi di reati oggetto delle varie sentenze, evincendosi, al contrario, una
ulteriore conferma, delle sistematicità delle condotte e di abitudini, radicate nell’individuo,
catalogabili quali indici inequivoci di uno stile di vita, e non già quali elementi di
programmazioni a monte dei delitti in considerazione.
Non risulta, pertanto, confermata la prospettazione, circa un travisamento degli intenti
dell’istante, a seguito di un allargamento a dismisura del campo di accertamento.
Né, tanto meno, emergono una carenza di valutazione, con riferimento alla diversità dei reati
e alla compiuta disamina delle risultanze processuali, così come emergenti dalle varie
sentenze, ovvero vizi, di natura argomentativa, riconducibili a motivazione apparente e
apodittica.
2. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve rigettare il ricorso, ponendosi a carico del
prevenuto le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Pacilli Giuseppe al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Gerapr;ko Sabeone

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Depositato in Canceil
Roma, lì

una parte delle violazioni, oggetto di disamina, oltre che, per talune di queste, della natura

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