Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18131 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18131 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE PERA FRANCESCO nato il 27/04/1973 a SANTA SEVERINA

avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIBUNALE di UDINE
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udito il difensore

Data Udienza: 09/02/2018

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.
Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio al tribunale di Udine per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 20 aprile 2017, il Tribunale di Udine dichiarava, ai sensi
dell’art. 175 cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’istanza, proposta in data 2/2/2017, con cui

in termini per proporre appello avverso le sentenze, emesse dal Tribunale di Tolmezzo in data
12 e 26 febbraio 2012, non essendone venuto a conoscenza. Segnatamente, il Tribunale
evidenziava la genericità delle affermazioni dell’istante e la mancata indicazione del dies a quo
per la decorrenza del termine.
2. La Pera Francesco, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui
allega di aver eccepito la nullità delle predette sentenze e la conseguente inesistenza dei titoli
esecutivi, essendo residente da anni in Germania e non avendo mai ricevuto comunicazione,
circa la pendenza di tali procedimenti, posto che non era stata effettuata neppure la notifica
dell’estratto contumaciale delle sentenze. Né era stato reperito in atti l’avviso, ex art. 169 cod.
proc. pen., mai notificato. In effetti, tutte le notifiche erano state inoltrate al difensore d’ufficio,
il quale non si era mai messo in contatto con l’imputato. Il prevenuto era venuto a conoscenza
dei predetti titoli, a seguito della notifica di un ordine di carcerazione. Per di più, nell’ordine di
esecuzione risultava errata l’indicazione del luogo di nascita dell’esponente, per cui era
possibile anche un’erronea individuazione del destinatario del provvedimento. Ad avviso del
ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato, per inosservanza di norme processuali,
avendo il Tribunale indicato erroneamente la norma di riferimento, nell’art. 175, c. 2 bis, primo
periodo, anziché nell’art. 175, c. 2 bis, secondo periodo, codice di rito, disposizione,
quest’ultima, applicabile, essendo l’esponente soggetto ad estradizione e decorrendo il termine
dalla consegna del titolo esecutivo, peraltro non ancora avvenuta.
Il P.G., nella requisitoria, ha evidenziato che il Tribunale ha deciso nella qualità di Giudice
dell’Esecuzione e che in tale qualità avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione, dedotta
dall’interessato, d’invalidità del titolo esecutivo, per cui si rende necessario un nuovo esame
della questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
L’istanza, di cui trattasi, è stata avanzata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 670, cod.
proc. pen., investendosi così il Tribunale adito di un incidente di esecuzione, avente ad oggetto

1

Le Pera Francesco, nato a San Severina (KR) il 27 aprile 1973, aveva chiesto di essere rimesso

la validità del titolo esecutivo, posta in dubbio dalla difesa del ricorrente, sotto i plurimi profili,
sopra evidenziati.
Ne consegue che il Tribunale, quale Giudice dell’Esecuzione, avrebbe dovuto dirimere le
questioni, motivando con riferimento alle eccezioni formulate dall’istante.
2. La mancanza di motivazione al riguardo impone l’annullamento del provvedimento
impugnato, con contestuale rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Udine.
Così deciso il 9/02/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

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P.Q.M.

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