Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1813 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1813 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) COLUCCI NUNZIO N. IL 23/05/1975
avverso l’ordinanza n. 1122/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. t%c.3. A._. CEW.At4Crip Lo )

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Data Udienza: 05/12/2012

N.17954/12-RUOLO N.19 C.C.N.P. (2008)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 27 marzo 2012, il G.I.P. del Tribunale di Milano, quale
giudice dell’esecuzione:
-ha revocato ex lege la sospensione condizionale della pena concessa a COLUCCI
Nunzio dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 19 dicembre 2001,
irrevocabile il 13 dicembre 2002, essendosi trattato del terzo beneficio della
-ha revocato ex lege, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., il beneficio della
sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza del Tribunale di
Napoli del 12 novembre 1999, irrevocabile il 14 aprile 2000, nonché con la
sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 25 gennaio 2001, irrevocabile
il 24 ottobre 2001; e ciò in quanto con la sentenza della Corte d’appello di Napoli
del 19 dicembre 2001, irrevocabile il 13 dicembre 2002, di cui sopra, il COLUCCI
era stato condannato, per reato commesso anteriormente all’irrevocabilità delle
due sentenze sopra descritte, a pena della reclusione che, congiunta a quelle le
cui esecuzioni erano state sospese, superavano i due anni di pena detentiva, pur
se considerate singolarmente.
3.Avverso detta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano ricorre per
cassazione COLUCCI Nunzio per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-erronea applicazione della legge penale, in quanto il G.I.P. di Milano aveva
disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei
suoi confronti pur in assenza di impulso di parte.
Invero esso ricorrente si era limitato a chiedere al G.I.P. di Milano l’applicazione
dell’Indulto, peraltro con riferimento a pene inflittegli con sentenze diverse
rispetto a quelle per le quali era stata disposta d’ufficio la revoca della
sospensione condizionale; nè il P.M. aveva fatto in udienza alcuna specifica
richiesta riferibile alla revoca della sospensione condizionale della pena;
II)-errata applicazione di legge, in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli del
12 novembre 1999, irrevocabile il 14 aprile 2000, aveva ad oggetto un reato
(renitenza alla leva) ormai depenalizzato, si che, con riferimento a detta
sentenza, il G.I.P. di Milano avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato; né la pena
inflitta con detta sentenza avrebbe potuto essere ritenuta la terza pena sospesa.
CONSIDERATO /N DIRITTO

1.E’ fondato il primo motivo di ricorso proposto da COLUCCI Nunzio.

sospensione condizionale della pena concessagli;

2.E’ invero ravvisabile la dedotta nullità radicale, da cui è affetto il
provvedimento impugnato, per avere con esso il G.I.P. del Tribunale di Milano
disposto d’ufficio ed in assenza di una specifica richiesta del P.M. la revoca delle
sospensioni condizionali delle pene, concesse al ricorrente con le tre sentenze
descritte in parte narrativa.
3.Sebbene la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3 n. 40824 del
6/10/2005, P.M. in proc. La Rosa, Rv. 232895) sia concorde nel ritenere che, in
168 comma 3 cod. pen., alla stregua del quale va disposta la revoca della
sospensione condizionale della pena quando il beneficio risulti concesso in
presenza di una delle cause ostative indicate nell’art. 164 comma 4 cod. pen., ha
natura dichiarativa, facendo esso riferimento ad effetti di diritto sostanziale che
si producono “ope legis”, ciò non toglie che anche in tale ipotesi, nell’ambito del
procedimento camerale partecipato all’uopo instaurato, l’interessato ha diritto ad
esserne previamente informato se non dal P.M. almeno dallo stesso organo
giudicante, onde concedergli la possibilità di difendersi sul punto.
4.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio
degli atti al G.I.P. del Tribunale di Milano per nuovo esame, che tenga conto di
quanto sopra rilevato.
5.E’ da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.O.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Milano.
Così deciso il 5 dicembre 2012.

tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dall’art.

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