Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18129 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18129 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZEDDA FRANCESCO nato il 18/09/1944 a GENURI parte offesa nel procedimento
c/
SCHIRRU TIZIANO nato il 19/10/1964 a SANLURI

avverso il decreto del 09/01/2017 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 29/01/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 9 gennaio 2017 il Giudice di Pace di Cagliari ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di TIZIANO SCHIRRU, indagato in ordine al reato di
diffamazione, ritenendo che gli elementi acquisiti non fossero idonei a sostenere l’accusa in
giudizio.
2. Con successiva ordinanza del 25 gennaio 2017 il Giudice ha dichiarato inammissibile, perché

Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed alla cancelleria del Giudice di Pace competente in
data 12 gennaio 2017.
3.

Ricorre per cassazione la persona offesa, con atto sottoscritto dal proprio difensore,

impugnando entrambi i provvedimenti del Giudice e deducendo violazione di legge processuale
in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 178 e 408 cod. proc. pen., nonché all’art. 17 d.lgs.
274/2000.
La persona offesa, avendo ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione in data 21 dicembre
2017, avrebbe formulato tempestivamente opposizione a tale richiesta, con atto trasmesso
tramite raccomandata ai suindicati uffici in data 30 dicembre 2017.
L’atto è pervenuto il 12 gennaio 2017, quindi successivamente all’emissione del decreto di
archiviazione impugnato. Si duole il ricorrente del fatto che il Giudice abbia omesso di
considerare l’opposizione, nonostante l’esercizio tempestivo della propria facoltà difensiva; ciò
avrebbe determinato una lesione del diritto al contraddittorio riconosciuto alla persona offesa in
tale fase del procedimento.
4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Emerge dagli atti che il ricorrente, avendo ricevuto in data 21 dicembre 2016 avviso della
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, ha provveduto a trasmettere
l’opposizione a tale richiesta tramite lettera raccomandata entro il termine di 10 giorni previsto
dall’art. 408 cod. proc. pen.; tale atto risulta infatti essere stato affidato al servizio postale in
data 30 dicembre 2016.
L’opposizione è tuttavia pervenuta alla Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari soltanto il 12
gennaio 2017, in data successiva a quella di emissione del decreto di archiviazione.
2. Pregiudizialmente, si rende necessario chiarire se l’ordinamento accordi alla persona offesa la
facoltà di presentare l’opposizione avvalendosi del mezzo postale.
In effetti, con alcune pronunzie questa Corte ha negato tale possibilità, osservando che l’atto di
opposizione alla richiesta di archiviazione non ha natura di impugnazione e che, pertanto, ad

2

tardiva, l’opposizione della persona offesa FRANCESCO ZEDDA, pervenuta alla Procura della

essa non è applicabile l’art. 583 cod. proc. pen., che consente la spedizione a mezzo posta (Sez.
1, n. 28477 del 23/04/2013 Rv. 256110; Sez. 5, Sentenza n. 1623 del 12/04/1999 Rv. 213807).
Questo Collegio ritiene tuttavia di aderire all’orientamento opposto, secondo cui l’opposizione
alla richiesta di archiviazione può essere proposta anche a mezzo del servizio postale: in difetto
della previsione di alcuna formalità da parte dell’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen., deve
ritenersi infatti utilizzabile qualsiasi modalità che comunque assicuri la provenienza dell’atto dal
soggetto legittimato (Sez. 4, Sentenza n. 55135 del 10/11/2017 Rv. 271678; Cass., Sez. 6, n.
s- V
49609 del 18/11/2015, Rv. 265699; Sez. 6, Sentenza n. 17624 del 08/01/2014 Rv. 260885). ,4 1h e

postale, risulta dirimente nel caso di specie la circostanza che il Giudice abbia avuto contezza
dell’opposizione soltanto in seguito all’emissione del decreto di archiviazione.
Questa Corte ha infatti evidenziato che è certamente illegittimo il provvedimento con il quale il
giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, dichiari
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci
giorni di cui all’art 408 cod.proc.pen., comma 3, dal momento che tale termine deve considerarsi
ordinatorio e non perentorio (Sez. 2, Sentenza n. 33882 del 16/06/2010 Rv. 248120; Sez. 1,
Sentenza n. 31605 del 13/07/2009 Rv. 244323); tuttavia, il giudice è obbligato a tenere conto
dell’opposizione solo in quanto non abbia già, senza sua colpa, provveduto all’archiviazione, dal
momento che l’ordinamento non gli attribuisce il potere di revocare il decreto ormai emesso
(Sez. 5, Sentenza n. 32170 del 12/04/2016 Rv. 267495).
Né vale a smentire tale conclusione l’orientamento, espresso da questa Corte in una precedente
pronunzia, secondo cui l’opposizione deve ritenersi tempestiva ogniqualvolta la spedizione del
plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 408, comma
terzo, cod. proc. pen.; nel caso in questione il giudice procedente non aveva ancora dato luogo
all’emissione del decreto di archiviazione e tuttavia, sulla base del solo rilievo che l’opposizione
era pervenuta in cancelleria oltre il termine previsto dall’art. 408 cod. proc. pen., ne aveva
dichiarata l’inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 28148 del 13/01/2004 Rv. 229697).
Come è evidente, nel caso che qui occupa l’atto di opposizione della persona offesa, pur essendo
stato spedito nei termini, è invece pervenuto in cancelleria dopo il decreto di archiviazione, come
si è detto, non revocabile.
4.

Deve conclusivamente affermarsi che è inammissibile l’opposizione alla richiesta di

archiviazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni – previsto
dall’art. 408 cod. proc. pen. – dopo l’emissione del decreto di archiviazione, in quanto,
nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l’utilizzabilità per la presentazione
dell’opposizione di qualsiasi modalità – e quindi anche del servizio postale – che comunque attesti
la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, quest’ultimo si assume il rischio della non
tempestività della opposizione proposta.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dello ZEDDA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3

3. Chiarito, quindi, che la persona offesa può proporre l’opposizione servendosi del servizio SZ l”

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2018
Il presidente

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA