Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18129 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18129 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELIA SALVATORE N. IL 15/06/1981
avverso la sentenza n. 923/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
02/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
eleYsentite le conclusioni del PG Dott.
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Udito il difensore, Avv. Ladislao Massari, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

ciaten:ag

Data Udienza: 24/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del
2/12/2014 ha annullato l’ordinanza emessa il 4/11/2014 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il medesimo Tribunale limitatamente al capo a)
dell’imputazione provvisoria, rigettando il ricorso proposto da Elia Salvatore
avverso la predetta ordinanza in relazione ai capi L5) ed L6).

impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione. Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata ha indicato in
modo poco esplicito le ragioni per le quali il contenuto fortemente vago ed
equivoco dei colloqui oggetto di captazione costituisca grave indizio di
colpevolezza circa l’illecita cessione, in concorso con altri, di sostanza
stupefacente. La motivazione, si assume, difetta di approfondimento critico e di
rigore argomentativo ed indica elementi indiziari che non assumono la gravità
richiesta dall’art.273 cod.proc.pen.; in particolare, sarebbe stato fornito un unico
criterio di interpretazione delle citate conversazioni, nonostante la diversità degli
interlocutori e dei contesti. Manca, in sostanza, un elemento che corrobori la
criticità delle conversazioni, tale non potendosi ritenere, ad avviso del ricorrente,
la dedizione al narcotraffico dei soggetti con i quali l’indagato interloquiva ed era
in contatto;
b) violazione degli artt.274 e 275 cod.proc.pen. e mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente evidenzia che l’ordinanza
genetica aveva ritenuto che per i coindagati non coinvolti in vicende associative
le esigenze cautelari potessero essere fronteggiate con gli arresti domiciliari
presso le rispettive abitazioni e che per altri non è stata adottata alcuna misura
cautelare, essendo rimasto il ricorrente l’unico coindagato sottoposto alla
custodia in carcere, nonostante sia venuta meno la gravità indiziaria in relazione
al reato associativo, per la violazione dell’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
peraltro riferibile a molti anni fa. Il provvedimento impugnato sarebbe, secondo
il ricorrente, evanescente sotto il profilo argomentativo nella parte in cui sostiene
l’inadeguatezza della misura cautelare attenuata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha richiamato, a conferma della
gravità indiziaria, l’attività investigativa, che aveva condotto all’intercettazione di

2

2. Salvatore Elia propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza

dialoghi e di sms intercorsi tra alcuni coindagati dai quali era possibile evincere
un prossimo incontro con il ricorrente finalizzato ad una transazione,
evidentemente illecita, previamente concordata per la quale l’Elia non aveva più
denaro sufficiente, riconducibile secondo il Tribunale all’acquisto di sostanza
stupefacente, ai quali avevano dato riscontro i servizi di appostamento
predisposti in data 2/11/2012 dai Carabinieri e le successive comunicazioni
mediante sms riconducibili all’utenza dell’Elia; analoghe modalità ed analoghi
riscontri avevano interessato un’ulteriore fornitura in data 23/11/2012. Il

interpretate, sia in ragione del linguaggio reticente utilizzato da soggetti aderenti
ad un sodalizio criminale, sia in ragione del riferimento da parte dell’Elia al fatto
che quanto acquistato non fosse di buona qualità, sia in considerazione del fatto
che l’Elia fosse stato invitato a portare in assenza di pratiche
amministrative da svolgere, sia per la fugacità dell’incontro registrato nel servizio
di osservazione.

2.

Alla luce di tali argomentazioni, è opportuno muovere dal principio

secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi
all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la
violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione
dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv.
241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

3. Il primo motivo di ricorso deve, per tale ragione, ritenersi inammissibile in
quanto con tale motivo vengono svolte osservazioni critiche che, oltre a non
trovare riscontro nella puntuale ricostruzione della gravità indiziaria sopra
descritta, tendono a sminuire la gravità indiziaria con argomentazioni generiche,
mancanti del riferimento a specifiche ragioni di fatto e di diritto in base alle quali
il provvedimento dovrebbe ritenersi viziato e, in sostanza, finalizzate ad ottenere
una diversa valutazione del medesimo compendio indiziario. Va, in particolare,
sottolineato che il ricorrente lamenta l’assenza di indicazione di riscontri esterni
all’interpretazione delle captazioni di conversazioni criptiche, nonostante tali
riscontri siano stati, come detto, specificamente indicati.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che la
misura in atto fosse l’unica adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione

3

Tribunale ha escluso che le conversazioni potessero essere diversamente

della condotta criminosa in base alla considerazione che l’attività di spaccio
svolta non fosse episodica e fosse consistente, tale da indicare l’Elia come
pienamente inserito in un agguerrito e radicato contesto criminale che aveva
manifestato una elevata organizzazione. Il Tribunale ha precisato che i fatti
addebitati potrebbero essere agevolmente commessi anche presso il domicilio.
Per come argomentata, l’ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi ai
quali si deve ispirare il giudice della cautela, che impongono di prendere in
considerazione, qualora si debba giudicare dell’inadeguatezza di misure meno

in termini di prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’indagato agli
obblighi ed alle prescrizioni eventualmente collegati alla misura meno afflittiva. Il
Tribunale ha, infatti, direttamente esaminato elementi specifici inerenti ai fatti ed
al contesto in cui si sono svolti al fine di valutare il peculiare profilo della
propensione dell’imputato a non attenersi di sua spontanea volontà agli obblighi
ed alle prescrizioni finalizzate ad impedire, in regime diverso dalla custodia in
carcere, nuovi contatti con l’ambiente del narcotraffico (Sez.6, n.44904 del
23/10/2013, non rnassimata sul punto; Sez.1, n.30561 del 15/07/2010, Miceli,
Rv.248322; Sez.4, n.37644 del 30/06/2004, Rinaudo, n.m.; Sez.2, n.5699 del
21/11/1997, Prirnerano, Rv.209028).

5. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata risulta aver fornito adeguata
motivazione con riferimento alle ragioni per cui le circostanze concrete inerenti
all’imputato inducono a privilegiare il mantenimento della custodia cautelare in
carcere, da tale valutazione conseguendo il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese
processuali. Deve essere disposto inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda
a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 24/03/2015

afflittive rispetto alla custodia in carcere, l’ulteriore profilo che si può descrivere

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