Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18128 del 29/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18128 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALLIOPE S.R.L.
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.

avverso il decreto del 09/02/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 29/01/2018

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Piero GAETA, il quale ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 9 febbraio 2016 il Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione,
rigettava la domanda proposta da CALLIOPE S.r.l. – ex artt. 1, commi 198 e ss., legge n.
228/2012 e 58 D.Igs. n. 159/2011 – per il riconoscimento del proprio credito, garantito da

immobile di cui era stata disposta là confisca nell’ambito del procedimento di prevenzione a
carico di Francesco TAGLIAVIA.

2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso dalla “CALLIOPE S.r.l.”, in
persona del suo legale rappresentate pro-tempore, e per essa, quale mandataria, dalla
CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 1, comma 194,
L. n. 228/2012 e 52, comma 1, D.Igs. n. 159/2011.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riconoscimento del credito valutando
la sola circostanza che l’ipoteca era stata iscritta successivamente alla trascrizione del
provvedimento definitivo di confisca, senza tenere conto della buona fede e dell’affidamento
incolpevole del cessionario. Secondo le argomentazioni sviluppate nel provvedimento
impugnato il cessionario non può addurre la propria buona fede nel procedimento di
prevenzione, laddove sia stato a conoscenza del sequestro; conoscenza che deve presumersi a
seguito della sua trascrizione. In questo modo, però, non si è considerato – in contrasto con il
principio affermato da numerose pronunce di questa Corte – che la cessione di rapporti
giuridici in blocco (ex artt. 58 e ss. D.Igs. n. 895/1993) potrebbe rendere – come ha reso,
secondo la difesa delle ricorrenti – concretamente inesigibile in capo al cessionario la
preventiva verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia
ipotecaria e correlati ai crediti ceduti.
2.2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2665 cod. civ., in relazione
agli art. 2659 e 2660 cod. civ., con riferimento agli artt. 1, comma 194, L. n. 228/2012 e 52,
comma 1, D.Igs. n. 159/2011.
Sostiene la difesa delle ricorrenti che a dimostrare la legittimità della propria pretesa soccorre
– oltre alla buona fede, quale conseguenza dell’acquisto in blocco di una pluralità di crediti l’affidamento incolpevole del cessionario, derivante dall’errata trascrizione della confisca di
prevenzione operata sull’immobile.
L’indicazione del solo terreno su cui era edificato l’immobile, senza l’indicazione specifica di
quest’ultimo, avrebbe impedito la piena conoscenza del vincolo di prevenzione imposto sullo
stesso, con conseguente inevitabile incertezza in ordine ai vincoli giuridici gravanti sul bene.
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ipoteca, nei confronti di Salvatore TARANTINO e Domenica CLEMENTE, credito vertente su un

Per tale ragione, la suddetta trascrizione risulterebbe priva dei requisiti minimi di forma
prescritti dagli artt. 2659, 2660 e 2826 cod. civ., con conseguente invalidità della stessa

ex

art. 2665 dello stesso codice.

3. Con requisitoria depositata in data 23 gennaio 2018 il sostituto procuratore generale, dott.
Piero GAETA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

I motivi di ricorso sono infondati.

1. È utile premettere sinteticamente i termini della vicenda in esame.
1.1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. finanziava i coniugi Salvatore Tarantino e
Domenica Clemente per l’acquisto (avvenuto in data 18 novembre 1993) di un appartamento
dai coniugi Francesco Tagliavia e Giuseppa Sansone. I Tarantino non avevano adempiuto al
pagamento del finanziamento e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. aveva iscritto due
ipoteche sull’immobile in data 4 dicembre 2002.
A tale data l’appartamento in questione risultava già sottoposto a confisca di prevenzione,
all’esito di un procedimento a carico di Tagliavia Francesco.
La trascrizione del provvedimento di confisca era stata effettuata in data 14 ottobre 1993
ovvero in data antecedente alla vendita dell’immobile ai coniugi Tarantino.
In data 8 maggio 2007 la CALLIOPE srl aveva acquistato tutti i crediti in sofferenza dalla Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a., tra i quali quello vantato nei confronti dei coniugi Tarantino.
1.2. La CALLIOPE s.r.l. ha rchiesto che il proprio credito venisse riconosciuto ed
ammesso al pagamento ex art. 1, comma 200, della legge n. 228 del 2012, deducendo: a) che
il provvedimento di confisca era stato erroneamente trascritto, essendo stato omesso il
“subalterno”, indicato solo come facente parte di un edificio costruito su terreno già intestato a
Sansone Giuseppa, sicché tale trascrizione non poteva essere opposta ad essa creditrice;
precisava, quindi, che era in corso un giudizio civile, non ancora definito, con l’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione dei beni sequestrati; b) che, comunque, essa versava in una
condizione di buona fede, considerata la modalità di cessione “in blocco” dei crediti da parte
della banca.
1.3. Sulla predetta richiesta ha deciso il Tribunale di Palermo con il provvedimento
impugnato dalle ricorrenti (e va qui precisato che il ricorso risulta proposto anche dalla
CERVED CREDIT MANAGEMENT, quale mandataria della CALLIOPE s.r.I.).
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta giacché il credito
azionato era insorto successivamente alla applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale e che non vi fossero i presupposti per vantare la buona fede del creditore.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Ha altresì rilevato che nessuna incidenza potesse riconoscersi alla imprecisione della
trascrizione del sequestro e della successiva confisca, considerato che i coniugi Tarantino
avevano acquistato l’appartamento in questione quando quest’ultimo era stato già sottoposto
alla misura di prevenzione in danno del Tagliavia, il quale -evidentemente- non ne aveva più la
disponibilità.

2. Delineati così i termini della vicenda in esame, va qui precisato innanzitutto che la richiesta
di ammissione al pagamento del credito è stata proposta ai sensi dell’art. 1, comma 199, legge

n. 228/12.
È pacifico, peraltro, che nel caso di specie la confisca sia divenuta già da molti anni definitiva e
si verte, pertanto, nell’ipotesi di inapplicabilità della disciplina di cui al libro primo del d.lgs
159/2011, non essendovi stati trasferimenti o assegnazioni del bene.
Le ragioni prospettate dalla difesa delle ricorrenti risultano però irrimediabilmente pregiudicate
dalla concomitante circostanza che l’originario creditore (la Banca Nazionale del Lavoro)
iscrisse le ipoteche giudiziali solo in data 4 dicembre 2002, ovvero circa nove anni dopo la
trascrizione della confisca di prevenzione, posto che il provvedimento in questione fu trascritto
in data 14 ottobre 1993.
Ciò significa, peraltro, che lo stesso credito originario vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a. è insorto in data successiva alla data di trascrizione del provvedimento di confisca.
Va allora qui anticipato, salvo gli ulteriori approfondimenti che si esporranno in seguito, che a
nulla può rilevare il fatto che il presupposto della ‘buona fede’ (o affidamento incolpevole
all’atto della conclusione del contratto) sia stato sino alla emanazione del D.Lgs. n. 159 del
2011 ritenuto un presupposto di «mantenimento» del diritto di credito originario e della
correlata garanzia reale, in una visione che tendeva a privilegiare la natura derivativa
dell’acquisto del bene da parte dello Stato (tra le altre, Sez. I civile n. 5988 del 3.7.1997, rv
505701), mentre in virtù di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n.159 del 2011 l’acquisizione
al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca è oggi espressamente qualificata “a titolo
originario”, posto che è la stessa normativa sopravvenuta a recepire la necessità di contestuale
tutela dei diritti dei terzi in buona fede, assegnando agli stessi lo strumento – in tal caso – della
ammissione del credito al pagamento nei confronti dell’Erario, c on il solo limite previsto
dall’art. 53 (il 60% – il limite è stato ridotto, dall’originario 70%, a tale misura dalla legge 27
dicembre 2013 n. 147 – del valore dei beni sequestrati o confiscati risultante alla stima redatta
dall’amministratore o la minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi,
nell’ambito della procedura concorsuale tesa al soddisfacimento delle diverse posizioni
creditorie).

3. Prima di dare atto degli orientamenti interpretativi di questa Corte cui fanno riferimento le
ricorrenti, pare opportuno ricordare che uno dei temi più controversi in materia di prevenzione
patrimoniale – per i contrapposti interessi, di natura pubblicistica e privatistica, che vengono in
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rilievo, ovvero per la difficoltà di conciliare le esigenze dei creditori con quelle derivanti dalla
funzione e dalla natura del procedimento di confisca – è costituito dalla tutela dei diritti dei
terzi su beni sequestrati o confiscati.
3.1.

L’originaria normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali si

presentava assai esile e frammentaria con riferimento ai suddetti soggetti e alla loro
condizione, le cui sorti venivano, quindi, affidate alle elaborazioni ed interpretazioni
giurisprudenziali.
Nella sua originaria formulazione, l’art. 2-ter della legge antimafia (I. n. 575/1965) dettava, al

confiscati in virtù delle quali, se i beni confiscati appartenevano a terzi, costoro dovevano
intervenire nel procedimento su chiamata del tribunale con decreto motivato e potevano,
altresì, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni
e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
Si trattava, per l’appunto, di una disciplina lacunosa, dalla quale derivavano innumerevoli
difficoltà per la giurisprudenza chiamata ad applicarla, tra i quali quello dell’apparente
esclusione della tutela per i titolari di diritti reali diversi dalla proprietà.
Il legislatore, infatti, non disciplinava espressamente la condizione – oltre che dei titolari di un
diritto di credito – dei terzi titolari di diritti reali di godimento (che attribuiscono il diritto di
conseguire direttamente dal bene determinati vantaggi) o diritti reali di garanzia (che
attribuiscono al titolare il diritto di prelazione sul ricavo dell’alienazione forzata del bene).
Tuttavia, pur registrandosi un’ampia convergenza sull’opportunità e sulla necessità di
prevedere una forma di tutela in favore dei terzi creditori, muniti o meno di garanzie reali, una
prima regolamentazione normativa si è avuta solo con il d.lgs. n. 159/11 e, successivamente,
con la legge n. 228/12.
In assenza di espressa regolamentazione normativa, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato
diverse teorie in ordine al controverso rapporto tra confisca di prevenzione e tutela dei terzi.
Esse sono riassumibili in due contrapposte visioni.
Secondo la prima è la stessa esigenza di garantire l’effettività del sistema di prevenzione
patrimoniale che osta al riconoscimento di qualsivoglia forma di tutela dei terzi.
A sostegno di tale orientamento interpretativo si osservava che la natura dell’acquisto – a
titolo originario (Cass. civ. Sez. I, n. 1868 del 5 marzo 1999, Rv. 523859) – radicato in capo
allo Stato dalla confisca comporta l’inidoneità dei beni oggetto di ablazione ad assicurare la
garanzia per il soddisfacimento delle ragioni del creditore, secondo l’art. 2740 cod. civ.
L’opposta visione sosteneva l’intollerabilità del sacrificio indiscriminato dei diritti dei terzi. La
stessa funzione preventiva della confisca, secondo tale impostazione, non si rivolge ad una
pericolosità del bene in sé, bensì all’allarmante rapporto intercorrente tra la

res e il soggetto

pericoloso.
In ogni caso, nel vuoto normativo i terzi titolari di meri diritti di credito, anche se in buona
fede, non godevano di alcuna facoltà d’intervento nel procedimento di prevenzione, né di
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comma 5, scarne disposizioni a tutela dei terzi proprietari o titolari di altro diritto reale sui beni

qualsiasi altra forma di tutela sui beni (sequestrati e) confiscati (Sez. I, n. 3528 del 23 maggio
1996, Verde, Rv. 205420).
La stessa Corte costituzionale, investita della legittimità della mancata predisposizione da parte
dell’ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi
abbia subito un sequestro antimafia, ha affermato che «il conseguimento dell’obiettivo [della
predisposizione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione]
avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore» (Corte cost. n.
190 del 21 giugno 1994).

ipoteche) la giurisprudenza – in considerazione della non espropriabilità del bene – riconosceva
una tutela meramente risarcitoria (Sez. I, n. 8775 del 28/01/2008, Cosmai e altro, Rv.
239245), a condizione, però, che il creditore fornisse al giudice della prevenzione, in funzione
di giudice dell’esecuzione, la prova della titolarità del diritto e della sua costituzione in epoca
anteriore alla esecuzione del sequestro, della propria buona fede e dell’affidamento
incolpevole, inteso come mancanza di collegamento del proprio diritto con l’attività illecita del
proposto (Sez. 1, n. 12317 dell’Il febbraio 2005, Fuoco ed altro, Rv. 232245; Sez. I, n. 2501
del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817; Sez. I, n. 19465 del 5 maggio 2008,
Conf. compi. in proc. Nocera, Rv. 240292).
Ancora, nel caso specifico in cui il terzo fosse un istituto di credito, la giurisprudenza
richiedeva, quale ulteriore requisito per il valido azionannento dello strumento risarcitorio, che
l’istituto avesse assunto il titolo adottando una particolare diligenza (che vi fosse stato,
insomma, un affidamento incolpevole) (Sez. I, n. 33796 dell’8 luglio 2011, Simeoli e altri, non
massimata).
Sull’effettiva portata di tali requisiti si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza di questa
Corte. Si è quindi affermato che, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene
oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, non è sufficiente che l’ipoteca sia stata
costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro e del provvedimento
ablativo, ma è richiesta l’inderogabile condizione della buona fede e dell’affidamento
incolpevole del creditore ipotecario, da desumersi sulla base di elementi – in particolare su una
situazione di oggettiva apparenza – che rendano scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza, di
cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. Assolto siffatto onere allegatorio, il giudice che
intenda respingere l’istanza di ammissione è tenuto a fornire adeguata motivazione sulle
ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti (Sez. V, n. 6449 del 16 gennaio
2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.a., Rv. 262735).
È, inoltre, doveroso precisare che in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona
fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca
anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l’opponibilità del diritto reale
di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell’ipotesi in cui l’erogazione del credito sia stata

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Per quanto riguarda i titolari di diritti reali di garanzia (generalmente istituti di credito titolari di

oggettivamente funzionale all’attività illecita del prevenuto (Sez. V, n. 46711 del 3 ottobre
2016, Banca Del Lavoro Del Piccolo Risparmio Spa Gruppo Popolare Pugliese, Rv. 268418).
Infine, con particolare riguardo all’istituto della cessione del credito, si è chiarito – secondo un
orientamento, in realtà, tutt’alto che consolidato (Sez. IL n. 10770 del 29 gennaio 2015,
Island Refinancing S.r.1, Rv. 263297; Sez. II, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa,
Rv. 264299; Sez. II, n. 38821 dell’i luglio 2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 264831; Sez. II, n.
7694 dell’il_ febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204) – che, in tema di misure di
prevenzione patrimoniali, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del

medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del provvedimento
ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto
la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima
posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri ed i rischi (Sez. V, n.
1841 del 24 novembre 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 269123).
Dalla vigenza di tale quadro normativo consegue che, in tema di misure di prevenzione,
l’istanza di ammissione al pagamento del credito proposta, a norma dell’art. 1, comma 199,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal terzo cessionario di un credito assistito da garanzia
reale sul bene oggetto di confisca è preclusa dalla intervenuta definitività del precedente
provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della buona fede dell’originario
creditore, anche quando vi sia un sopravvenuto mutamento di disciplina in materia, non
potendo essere ritenuta tale vicenda un “fatto nuovo” idoneo a rimuovere l’effetto preclusivo
correlato all’esaurimento dei mezzi d’impugnazione nell’ambito di procedura incidentale
vertente su aspetti di carattere patrimoniale (Sez. V, n. 14577 del 15 dicembre 2014, Cft
Finanziaria Spa, Rv. 263673).
3.2. In realtà, a fronte di un orientamento giurisprudenziale prevalentemente orientato
verso l’impossibilità di estendere genericamente ai soggetti terzi la scarna tutela prevista dalla
legge antimafia per i soli titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale, a partire dalla
seconda metà degli anni novanta comincia a assumere sempre più consistenza l’opposta
convinzione della necessità di una piena tutela dei suddetti soggetti.
Particolare importanza assume la pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha enucleato il
principio per cui «la salvaguardia del preminente interesse pubblico, sotteso alla previsione
dell’illecito non può giustificare inflitto al terzo di buona fede, la cui posizione è da considerarsi
protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole che permea di sé ogni ambito
dell’ordinamento giuridico» (Corte cost. n. 1 del 10 gennaio 1997).
Sulla scia di tale principio questa Corte ha, successivamente, affermato che in tema di misure
di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l’applicazione della confisca, che determina la
successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarità del bene, non comporta l’estinzione
dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far
valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che
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creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che il

abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione (Sez. I, n.
13413 del 9 marzo 2005, Servizi Immobiliari Banche ed altri, Rv. 231263).
Si è quindi precisato che incombe sui terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l’onere
di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioè la tempestiva
iscrizione dell’ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede. In
questi termini, sebbene la formulazione della norma sembrasse rivolgere la disciplina in essa
contenuta ai soli terzi titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale, la giurisprudenza
riconosceva una forma, indiretta, di tutela anche ai terzi creditori, ma soltanto se muniti di

Solo con il d.lgs. n. 159/11 è stato delineato un innovativo sistema finalizzato, appunto, a
conciliare la tutela dei terzi con l’interesse dello Stato all’ablazione dei patrimoni illecitamente
accumulati, evitando possibili elusioni.
La disciplina in esame ha dettato (solo) per alcune categorie (i terzi intestatari) norme in tema
di citazione in giudizio, mentre per i titolari di diritti di credito, garantiti o meno da diritti reali
di garanzia (art. 52, commi 1, 2 e 3) e per i terzi interessati titolari di diritti reali o personali di
godimento (art. 52, commi 4 e 5) e partecipanti in comunione (art. 52, commi 7, 8 e 9)
finalmente ha positivizzato i presupposti e le modalità della tutela.
Con la definizione della norma di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159/11 il legislatore si è posto
l’obiettivo di assicurare l’effettività della confisca, indicando le condizioni che consentono la
tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se garantiti da diritti reali di garanzia.
La ratio della nuova disciplina di tutela dei terzi creditori è stata sinteticamente illustrata dalla
Corte costituzionale: «i requisiti di leglttimazione stabiliti dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011
rivelano come il legislatore abbia inteso, per un verso, escludere dalla tutela i crediti scaturiti
da prestazioni connesse all’attività illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi (requisito
della non strumentalità del credito rispetto a quest’ultima, salva la dimostrazione
dell’incolpevole ignoranza di tale nesso da parte del creditore); per altro verso, evitare che il
proposto possa eludere gli effetti della confisca precostituendo delle posizioni creditorie di
comodo o simulandone a posteriori l’esistenza (requisiti della “non astrattezza” del credito e
della sua sicura anteriorità rispetto al sequestro); per altro verso ancora, impedire che la
persona sottoposta al procedimento di prevenzione possa comunque giovarsi dei proventi delle
attività illecite per “liberare” dai debiti il restante patrimonio personale (requisito della
preventiva infruttuosa escussione degli altri beni del proposto)» (Corte cost. n. 94 del 28
maggio 2015).
3.3. Con la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (art. 1, commi da 194 a 206) è stata

disciplinata la sorte dei beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non
si applica la disciplina del codice antimafia, sempre che il bene non sia stato già trasferito o
aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già
pignorata.

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diritto reale di garanzia.

Ai sensi della nuova disciplina gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui suddetti beni anteriormente
alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità,
azioni esecutive.
In sostanza sono state introdotte disposizioni che sanciscono anche l’estinzione automatica dei
pesi gravanti sui beni, senza la necessità di un apposito procedimento o di una trascrizione,
derivando, invece, l’effetto per legge dal decreto di confisca definitivo nonché dalla sua
trascrizione a meri fini di pubblicità.
La legge in discorso, volta a disciplinare la condizione di una specifica categoria di procedimenti

importanti spunti per la soluzione di alcune delle criticità che caratterizzavano il codice
antimafia.
La portata applicativa e le implicazioni sistematiche di tale intervento riformatore sono stati,
infatti, oggetto di una pronunzia delle Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U. civ., n.
10532 del 7 maggio 2013, Rv. 626570), che hanno analizzato lo specifico problema della sorte
delle garanzie successivamente all’adozione del provvedimento di confisca. L’interpretazione
della nuova disciplina fornita dalle Sezioni Unite costituirà, poi, il fondamento dei successivi
interventi giurisprudenziali.
Secondo la suindicata pronunzia la disciplina introdotta dalla legge di stabilità ha «innovato
significativamente il controverso rapporto fra procedimento esecutivo e misure di prevenzione
patrimoniale di cui all’art. 2-ter I. n. 575 del 1965, fissando regole stringenti e chiarificatrici dei
reciproci rapporti, in un’ottica di saldatura con la disciplina prevista dal codice delle misure di
prevenzione, di cui al d.lgs. 159/11».
In particolare, all’art. 1, commi 194 e 197, il legislatore sembra risolvere, nel senso «della
prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti tra ipoteca confisca, indipendentemente dal dato temporale, con conseguente estinzione di diritto degli
oneri e dei pesi iscritti o trascritti».
In altri termini, con tale intervento legislativo la confisca di prevenzione viene inclusa tra le
cause di estinzione dell’ipoteca previste dall’art. 2878 cod. civ.
Si è ribadita, quindi, ancora una volta, la natura a titolo originario e non derivativo
dell’acquisto da parte dello Stato a seguito del provvedimenti di confisca, in tal modo
«superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del
titolo di acquisto del bene immobile da parte dello stato a seguito di confisca […]. Alla stregua
di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarrà sull’ipoteca. La salvaguardia del
preminente interesse pubblico, dunque, giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede,
titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo
risarcitorio. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento
successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà – attraverso l’apposito
procedimento – il riconoscimento del suo credito».

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– quelli già iniziati alla data di entrata in vigore del codice antimafia – ha comunque fornito

3.4. L’ultimo intervento del legislatore in materia di tutela dei terzi si registra con la
legge del 17 ottobre 2017, n. 161, con la quale si estende anche ai terzi titolari di diritti di
garanzia la facoltà di intervento nel procedimento, precedentemente riconosciuta, ex art. 23
del codice antimafia, ai soli titolari di diritti reali o personali di godimento.

4. Fatte queste doverose premesse in ordine alla disciplina dei rapporti tra la confisca di
prevenzione e i diritti dei terzi assistiti da garanzia reale, occorre passare all’ulteriore specifico
esame delle doglianze dedotte con i ricorsi.

Tribunale ad uno degli orientamenti interpretativi che in materia si sono delineati nella
giurisprudenza di questa Corte.
Come è noto, la questione della tutela del credito privilegiato in rapporto a beni oggetto di
confisca in sede di prevenzione è stato affrontato in diverse decisioni, che hanno approfondito
il profilo della particolare condizione del creditore cessionario.
In effetti, quest’ultima situazione – come si è visto- non è stata espressamente prevista dal
d.lgs. 159/2011.
In ragione di ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto necessario analizzare il
fenomeno del subingresso di soggetti diversi dai primi (tanto dal lato attivo del credito che dal
lato passivo del debito) facendo riferimento ai principi generali, tra cui quello del rilievo dell’uso
della diligenza richiesta dalla situazione concreta e quello per cui il cessionario di un credito
subentra, di regola, nella medesima posizione giuridica del cedente.
Si è quindi affermato che non possono accettarsi le applicazioni di automatismi legali – in tema
di esclusione oggettiva della tutela del creditore subentrante – che riguardano, come si è detto,
la posizione di soggetti diversi, rappresentati sul lato attivo dal “creditore genetico” (la cui
buona fede va valutata al momento della contrattazione, con necessaria assenza – in tale
momento – di vincoli pubblicistici già trascritti) e sul fronte passivo dal soggetto pericoloso.
L’estensione del contenuto della norma di legge (art. 52 comma 1) ai creditori subentranti, in
rapporto al presupposto della anteriorità della posizione giuridica attiva rispetto al momento
della trascrizione del sequestro, è da ritenersi operazione di interpretazione analogica in malam
partem, contraria ai principi generali ed in particolare a quello della necessità di tutela
dell’affidamento incolpevole (così in motivazione Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondiario
SAD.a.).
Si è allora sostenuto in diverse pronunzie che, ai fini della tutela del terzo cessionario del
credito ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (fermo restando che il giudice di
merito, oltre a verificare l’anteriorità del credito originario rispetto alla trascrizione del
sequestro e l’assenza del nesso di strumentalità tra la sua erogazione e l’attività pericolosa del
soggetto colpito dalla misura di prevenzione, sia tenuto ad appurare l’effettiva inesigibilità
dell’accertamento da parte del cessionario della mancanza di trascrizioni pregiudizievoli sul
bene oggetto di garanzia e l’assenza di accordi fraudolenti tra il creditore subentrante e il
10

4.1. Con il primo motivo la difesa delle ricorrenti contesta l’adesione da parte del

soggetto ritenuto pericoloso), il fenomeno della “cessione in blocco” disciplinato dall’art. 58 del
d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 è idoneo a determinare, sempre all’esito di una valutazione in
concreto basata sull’analisi della specifica operazione e del numero delle posizioni
contestualmente cedute, l’inesigibilità della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni
pregiudizievoli, con esclusione della colpa del cessionario (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017,
Italfondiario S.p.a., Rv. 27161801; Sez. 6, n. 39368 del 15/06/2017, Sagrantino Italy S.r.I.,
Rv. 27119401; Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 26912301; Sez. 1, n.
18170 del 25/01/2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 26688801; Sez. 6, n. 35602 del 16/06/2015,

S.p.a, Rv. 25791301).
4.2. Altro orientamento più rigoroso ha invece affermato che, ai fini dell’ammissione del
credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca,
l’acquisizione dei crediti “in blocco” nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi
dell’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dopo la trascrizione della misura ablatoria, non
è sufficiente a dimostrare la buona fede del cessionario, il quale è tenuto ad un atteggiamento
prudente e diligente prima di concludere l’operazione negoziale, potendo, nonostante l’acquisto
dei crediti in massa, condurre indagini sulla posizione del singolo debitore ceduto, consultando
i registri immobiliari e i documenti relativi alla specifica vicenda contrattuale (in motivazione si
è precisato che, ai fini della valutazione della buona fede della società cessionaria “in blocco”,
occorre verificare anche il rispetto delle disposizioni emanate dall’autorità preposta alla
vigilanza su queste attività finanziarie e delle procedure interne finalizzate, in vista della
concessione di finanziamenti, a ricostruire la capacità finanziaria del debitore nonché le finalità
del negozio giuridico stipulato, l’effettiva operatività dei soggetti economici interessati e la
regolarità amministrativa e penale dell’operazione in relazione alla disciplina antiriciclaggio).
(Sez. 1, n. 51467 del 14/06/2017, Vitale, Rv. 27184201).
Si è quindi rimarcato che le modalità di cessione del credito “in blocco”, ai sensi dell’art. 58 del
d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare
della garanzia reale (Sez. 2, n. 38821 del 28/03/2017, Island Refinancing Sri, Rv. 27118101;
Sez. 2, n. 38821 del 01/07/2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 26483101; Sez. 2, n. 28839 del
03/06/2015, Italfondiario Spa, Rv. 26429901).
In effetti, tale orientamento finisce per riempire di contenuti l’art. 52 del d.l.gs 6 settembre
2011 n. 159, affermando che esso deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica “ipso
iure” i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro,
nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicché, essendo il
creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori
condizioni previste dall’art. 52, comma primo, lett. b, del citato decreto legislativo (Sez. 2, n.
28839 del 03/06/2015, Italfondiario Spa, Rv. 26429901).
4.3. Va qui evidenziato che, anche in ragione del suddetto contrasto interpretativo,
questa Sezione, con recente ordinanza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite al fine di
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Sagrantino Italy Sri e altro, Rv. 26560501; Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario

stabilire se «la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di
confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di
per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilità
della sua ragione creditoria» (Sez. 5 Ordinanza n. 6/2018, camera di consiglio del 9 gennaio
2018).
In tale ordinanza si è premesso che una parte della giurisprudenza di questa Corte ritiene che
il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di
prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, ma solo a condizione che

non essendo sufficiente che tali requisiti temporali si siano realizzati in capo al cedente (Sez. 2,
n. 38821 del 28 marzo 2017, Island Refinancing Srl, Rv. 271181; Sez. 2, n. 7694 del 11
febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204; Sez. 2, n. 38821 del 1 luglio 2015,
Italfondiario S.p.a., Rv. 264831; Sez. 2, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa, Rv.
264299; Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, IslandRefinancing S.r.1, Rv. 263297).
In altre pronunzie, invece, si sostiene che la pretermissione dei diritti del cessionario non è
affatto imposta dalla lettera o dalla ratio dell’art. 52 del d.lgs. n. 159/2011. Tale norma si
riferisce ai crediti sorti anteriormente all’avvio del procedimento di prevenzione e non prende
in considerazione l’ipotesi della successione nel rapporto obbligatorio, posto che, in base alla
legislazione codicistica e all’interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in
qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, con la
conseguenza che sarà la “malafede” del cedente (nel senso stabilito dall’art. 52 cit.) e non la
cessione in quanto tale a precludere al cessionario la possibilità di far valere le sue pretese sul
bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione (Sez. 6, n. 39368 del 15
giugno 2017, Sagrantino Italy s.r.l. e n. 43126 del 15 giugno 2017, Island Refinancing s.r.I.,
allo stato non massimate).
L’affidamento incolpevole del creditore munito di garanzia non è, quindi, necessariamente
precluso dal fatto che egli abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del
sequestro (Sez. 6, n. 35602 del 16 giugno 2015, Sagrantino Italy Srl e altro, Rv. 265605).

risultino anteriori al sequestro sia l’iscrizione dell’ipoteca sia la cessione del credito garantito,

5. Pur dovendo dare atto dei diversi orientamenti interpretativi sopra delineati, un punto
rimane fermo ovvero che si debba escludere ogni possibile rilievo della buona fede del terzo
creditore ipotecario nei casi – come quello in esame- in cui il credito garantito da ipoteca sia
insorto successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di
prevenzione.
Si è già detto che la Banca Nazionale del Lavoro ebbe ad iscrivere le ipoteche sull’immobile
nove anni dopo la trascrizione della confisca di prevenzione.
Ovviamente anche la cessione del credito alla CALLIOPE s.r.l. è avvenuta dopo il
consolidamento della misura di prevenzione e la stessa vendita dell’immobile di proprietà del

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proposto Tagliavia ai debitori della Banca cedente è intervenuta successivamente alla ablazione
di prevenzione.
È del tutto evidente allora come, in una situazione come quella appena delineata, non possa
applicarsi neppure l’orientamento interpretativo più garantista nei confronti del terzo
cessionario ex art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, giacché, anche a voler ipotizzare
una situazione di inesigibilità della operazione di verifica della mancanza di trascrizioni
pregiudizievoli, con esclusione della colpa, non si può che prendere atto del fatto che sarebbe
stata inibita qualsiasi azione su un bene oramai entrato nel patrimonio dell’Erario in seguito

Insomma, la tutela del terzo creditore in buona fede non può che trovare un limite nel sistema
della pubblicità (“dichiarativa” in caso di trascrizione, “costitutiva” in caso di iscrizione) dei
registri immobiliari, che non può subire stravolgimenti in ragione della prospettata inesigibilità
di diligenza nei casi di cessione di crediti in blocco da parte di un investitore professionale sulla
base della normativa speciale in materia di cartolarizzazione dei crediti.
Impropriamente la difesa del ricorrente fa riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza
sopra citata, secondo la quale la cessione del credito avvenuta dopo la trascrizione del
provvedimento di sequestro o di confisca non determina di per sé uno stato di malafede in
capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilità della sua ragione creditoria (Sez.
1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a, Rv. 25791301).
Invero, nel caso in esame non solo la cessione del credito ma anche quest’ultimo (contratto
dalla Banca cedente) sono insorti dopo la trascrizione del provvedimento ablativo del bene sul
quale sono state trascritte le ipoteche giudiziali.

6. In ragione delle suesposte argomentazioni devono ritenersi infondate anche le doglianze
proposte con il secondo motivo di ricorso, con il quale si è sostenuta la buona fede e la non
opponibilità della trascrizione della misura patrimoniale ablativa in data 14 ottobre 1993,
tenuto conto della insufficienza dell’annotazione fatta sull’ “appartamento facente parte di un
edificio costruito su un terreno… intestato a Sansone Giuseppa”.
Ha sostenuto al difesa delle ricorrenti che l’indicazione del solo terreno su cui è stato edificato
l’intero grande fabbricato, in cui è ricompreso l’appartamento di cui si discute, con l’omissione
dei dati catastali di quest’ultimo, avrebbe impedito ai terzi di avere conoscenza che
sull’immobile gravava la confisca.
L’assunto non è condivisibile.
Di certo il tenore della trascrizione del decreto di confisca nei termini indicati nel ricorso non
può far insorgere dubbi in capo ai terzi sul bene cui si riferisce.
È pacifico, infatti che, in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un
determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota
di trascrizione, unico strumento funzionale “ex lege” alla conoscenza, per gli interessati, del
contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto.
13

alla confisca.

Tuttavia, a mente dell’art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota “de qua”
non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente
incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce (ex multis Sez.
6 – 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv. 624441 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5002 del
08/03/2005, Rv. 581596 – 01).
Orbene, nel caso in esame, l’inesattezza nella indicazione specifica dei dati di “subalterno”
dell’appartamento facente parte di un fabbricato costruito sul terreno, di cui però sono stati
riportati i precisi dati catastali, non può avere effetto invalidante della trascrizione.

trascrizione alla CALLIOPE srl, che – così come prospettato dalla stessa difesa delle ricorrenti
(pag. 3 del ricorso) – quest’ultima è subentrata nei diritti vantati dalla Banca cessionaria
quando già era in corso il giudizio di opposizione all’esecuzione del pignoramento del bene,
proposto in data 18 settembre 2010 con ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. dalla “Agenzia
Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Proprio in tale giudizio era emerso che il bene pignorato era stato oggetto di confisca in danno
dei danti causa dei debitori assoggettati ad esecuzione.
In tale giudizio la CALLIOPE srl è subentrata alla Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell’art.
111 cod. proc. civ., con comparsa del 15 novembre 2011, ovvero quando oramai era stato
prospettato il diritto dello Stato sul bene oggetto del decreto di confisca trascritto in data 14
ottobre 1993.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 29 gennaio 2018
Il Presidente

onsigliere estensore
OLI
(

Depositato in Cancellarla
Roma, h

GeracIbPJBEONE

Non può essere trascurato, peraltro, sempre al fine di valutare la opponibilità di tale

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