Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18127 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18127 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SC ERA FRANCESCO PAOLO parte offesa nel procedimento
SC ERA ALBERTO parte offesa nel procedimento
c/
NATALE ERASMO N. IL 02/04/1968
avverso il decreto n. 26505/2010 GIP TRIBUNALE di BARI, del
30/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
lette~ le conclusioni del PG Dott. hteit6 Rve,t(242
-4
,

i;U `excuvr; -e”

Uditi difensor Avv.;

-utovg-;

Data Udienza: 24/03/2015

Ritenuto in fatto

Scalera Francesco Paolo e Scalera Alberto, in qualità
di persone offese, proponevano ricorso in cassazione
con riferimento al decreto di archiviazione emesso dal
G.I.P. del Tribunale di Bari in data 30.12.2011 nel

Erasmo indagato in ordine al reato di omicidio colposo
in danno di Scalera Nunzio, di cui i ricorrenti erano
eredi, chiedendone l’annullamento per violazione di
legge in quanto, a loro avviso, erroneamente non era
stato disposto l’avviso ex art.408 c.p.p. e il G.I.P.
aveva provveduto “de plano”, essendo stata la
richiesta

di

essere

avvisati

depositata

successivamente alla richiesta di archiviazione.

Considerato in diritto

Si osserva innanzitutto che il ricorso non è tardivo,
come ritenuto dal sostituto Procuratore generale di
questa Corte.
Nel caso che ci occupa infatti, come si rileva dallo
stesso ricorso, la persona offesa ha ricevuto la
notifica del decreto di archiviazione in data
12.01.2011, mentre il ricorso risulta depositato in
data 26.01.2011, quindi nel termine di 15 giorni
previsto dall’art.585 comma l lett.a) c.p.p..
La circostanza che l’atto risulti datato 25.06.2011
deve imputarsi pertanto a mero errore materiale.
Tanto premesso si osserva che il proposto ricorso è
manifestamente infondato, essendo stato il decreto di
archiviazione di cui sopra correttamente emesso.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte infatti (cfr,
Cass., SU, sent. N.29477 del 30.06.2004, Rv.228005) la

procedimento n.2171/10 mod.21 a carico di Natale

dichiarazione della persona offesa di volere essere
informata circa l’eventuale archiviazione, come
previsto dall’art.408, comma 2, c.p.p., può essere
anche successiva alla comunicazione della notizia di
reato ma, per comportare l’obbligo da parte del
pubblico ministero di far notificare l’avviso della

precedere la formulazione di tale richiesta, fermo
restando che, qualora la persona offesa ne sia
comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il
diritto, finchè non sia intervenuta la pronuncia del
giudice, di proporre opposizione ai sensi dell’art.410
c.p.p..
Nella fattispecie che ci occupa il pubblico ministero
ha effettuato la richiesta di archiviazione in data
17.05.2010.
Soltanto in data 28.10.2010, quindi successivamente
alla richiesta di archiviazione, le persone offese
hanno richiesto di essere informate della stessa.
Non sussisteva pertanto nessun obbligo del pubblico
ministero di avvisare le persone offese ai sensi
dell’art.408 c.p.p..
Il G.I.P. ha poi emesso il decreto di archiviazione in
data 30.12.2010, decreto notificato alle persone
offese in data 12.01.2011.
Correttamente

quindi

il

G.I.P.

ha

dichiarato

inammissibili le note di opposizione all’archiviazione
depositate il successivo 22.01.2011.
Il

ricorso

deve

essere

pertanto

dichiarato

inammissibile e il ricorrente deve essere condannato
al pagamento delle spese processuali e al pagamento
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P Q M

richiesta di archiviazione, deve necessariamente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

delle ammende.

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