Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18127 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18127 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIGONI FABIO N. IL 16/05/1959
avverso la sentenza n. 7/2017 TRIBUNALE di IMPERIA, del
10/07/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Imperia confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Sanremo, in data 17.5.2016, aveva
condannato Bigoni Fabio alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in
relazione al delitto ex art. 595, c.p., reati in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto
non legittimato.
Ed invero, come è noto, l’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n.
103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo
“Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” con cuì si apriva il
primo comma dell’art. 613, c.p.p.
Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data
innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio
davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il
patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in
quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co.
1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017,
personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato
al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato
inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non
legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura
semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente
inserito nel disegno del legislatore, dall’art. 1, co. 62, della legge 23
giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).
Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va
dichiarato inammissibile, perché proposto personalmente dal Bigoni in

2.

data 31.10.2017, come si evince dalla data apposta dallo stesso
ricorrente a pagina 1 dell’atto di impugnazione e dalla circostanza che
egli ha allegato al ricorso copia di una missiva dallo stesso Bigoni inviata
con lettera raccomandata al Presidente della Commissione Parlamentare
Antimafia in data 30 ottobre 2017.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,

e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Es,tensore

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in favore della

ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

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