Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18126 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18126 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMANCIUC NICOLAE N. IL 23/03/1991
avverso la sentenza n. 2344/2017 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
12/10/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Ferrara applicava nei confronti di Formanciuc
Nicolae, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia,
in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’imputato, lamentando vizio di motivazione sotto diversi profili.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, perché proposto da soggetto non legittimato.
Ed invero, come è noto, l’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n.
103, ha soppresso, con efficacia decorrente dal 3 agosto 2017, il periodo
“Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” con cui si apriva il
primo comma dell’art. 613, c.p.p.
Ne consegue che nel processo penale vige ormai, a partire dalla data
innanzi indicata del 3 agosto 2017, la regola secondo cui il giudizio
davanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il
patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, in
quanto, come recita la parte non abrogata del menzionato art. 613, co.
1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017,
personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato
al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato
inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non
legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura
semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (coerentemente
inserito nel disegno del legislatore, dall’art. 1, co. 62, della legge 23
giugno 2017, n. 103, sempre con effetto dal 3 agosto del 2017).
Applicando tali principi al caso in esame, il ricorso di cui si discute va
dichiarato

inammissibile,

perché

proposto

personalmente

dal

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione personalmente

Formanciuc, con dichiarazione resa presso il carcere dove risulta
attualmente detenuto, in data 24.10.2017.
Il ricorso va, altresì, dichiarato inammissibile anche ai sensi del citato
art. 610, co. 5 bis, c.p.p., il cui secondo periodo prevede proprio
l’obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l’inammissibilità dei
ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, sentenze di applicazione della pena

448, co. 2 bis, c.p.p., come modificato dall’art. 1, co. 50, della citata
legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 – come nel
caso in esame, in cui, giova evidenziare, la richiesta di patteggiamento è
stata proposta successivamente a tale ultima data e le prospettazioni
difensive sono connotate da assoluta genericità- il ricorso non sia
fondato su motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura
di sicurezza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 21000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Esjensore

Depositato in C
Roma, lì

gl Pre ente

su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell’art.

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