Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18124 del 29/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18124 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
SERAGI JALA N. IL 03/04/1991
avverso la sentenza n. 4269/2010 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 29/01/2013

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna
ricorre per cassazione avverso la sentenza resa il 10 marzo 2011
con la quale il Tribunale di Bologna ha assolto Seragi Jala dal reato
di cui all’art. 14 co. 5-ter d.lgs 286/1991 e dal reato di cui all’art. 6
co. 3 del medesimo d. lgs. con la formula “perché i fatti non sono
più previsti dalla legge come reato”.
Ad avviso del P.G. ricorrente, il quale della precisata sentenza ha
impugnato la sola assoluzione dal primo reato, la direttiva europea
2008/115/CE, valorizzata dal Tribunale per la pronuncia
assolutoria, si occuperebbe esclusivamente dei rimpatrii
amministrativi ed in nulla inciderebbe sulle sanzioni penali
nazionali.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La nuova formulazione del reato di ingiustificata inosservanza
dell’ordine di allontanamento del questore di cui all’art. 14, comma
quinto-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a seguito del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2
agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per completare
l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della
direttiva sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari – non può
ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di
reato (non più applicabile nell’ordinamento a seguito della sentenza
della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), dando luogo
pertanto ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti
verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata.(In
applicazione di tale principio, la S.C. ha disposto l’annullamento
senza rinvio dell’impugnata sentenza, ritenendo che il fatto non è
previsto dalla legge come reato; principio affermato anche in
relazione all’art. 14, comma quinto-quater, da Cass. Sez. I, n.
36451/11). Conf. nn. dal 36447 al 36464/11 N.M. (Cass., Sez. I,
23/09/2011, n. 36446).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In Roma, addì 29 gennaio 201

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA